Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26349 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26349 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 30706-2007 proposto da:
ITALDECOR S.R.L. 02216180279 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. ROSIN MASSIMO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIACOMINI MARCO, SCARPA ANNA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ENEL

PRODUZIONE

S.P.A.

193702/1998

in

persona

dell’avv. EUGENIO VACCARI nella sua qualità di

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Data pubblicazione: 25/11/2013

Responsabile della Funzione Legale, anche quale
procuratrice di ENEL S.P.A, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio
dell’avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati OLIVETTI MAURIZIO,

– controricorrente nonchè contro

ENI S.P.A., BONATTI S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1551/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/10/2006,
R.G.N. 488/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato BENITO PANARITI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO GRAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

SCOPINICH MARIO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del settembre 1994 la spa ENEL convenne
dinanzi al Tribunale di Venezia la società Snam, che gestiva
l’ allaccio della Centrale termoelettrica del Fusina con la
rete di metanodotti, e le due imprese che avevano effettuato

gli allacci, Bonatti spa e Italdecor SRL, proponendo domande
di risarcimento danni in relazione al danneggiamento ed al
fermo di due gruppi termoelettrici, invasi da polveri bianche
provocate dagli scavi.
Si costituivano le società convenute contestando la sequela
dei fatti dannosi: la Snam imputandone la responsabilità alla
Bonatti da cui intendeva essere manlevata, la Bonatti
imputandola alla Italdecor e questa ultima negando il nesso di
causalità sostenendo che lo scavo era esterno alla centrale, e
che anche altre ditte effettuavano scavi in loco. Interveniva
in lite la spa Enel Produzione, cessionaria del ramo della
azienda ed avente causa in ordine al credito risarcitorio,
condividendo le pretese della attrice.
La lite era istruita con prove orali in ordine alla
provenienza della nube di polvere, prove documentali e
consulenza tecnica di ufficio e successive integrazioni a
chiarimento.
2.11 Tribunale di Venezia, con sentenza del 23 luglio 2002
riteneva che il danno, per la somma di euro 134.136,80 fosse
imputabile alla Snam spa ed alla impresa Italdecor che aveva
eseguito lavori di scavo in prossimità della centrale e da cui

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era partita la dispersione delle polveri che il vento aveva
condotto sino ai gruppi termoelettrici, provocandone il fermo
e la ripulitura; condannava pertanto la Snam e la Italdecor
in solido al risarcimento con interessi e spese di lite, per
le causali indicate in motivazione, mentre riteneva estranea

3.Contro la decisione proponeva appello principale la
Italdecor ed appello incidentale la spa ENI subentrata alla
SNAM, chiedendo la manleva da parte della Bonatti.
4.La Corte di appello di Venezia con sentenza del l ottobre
2006 ha rigettato l’appello principale di Italdecor ed in
parziale riforma ha accolto l’appello incidentale condannando
la Bonatti, per responsabilità contrattuale, alla manleva
verso la Snam, provvedeva quindi al riparto delle spese del
grado come in dispositivo, incluse le spese di consulenza.
5.Contro la decisione ricorre la Italdecor deducendo 6 motivi;
resiste con controricorso la Enel produzione in proprio e
quale procuratrice di Enel spa; non resistono le altre parti,
ritualmente citate.
MEMORIE sono state prodotte da Italdecor.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.11 ricorso, che per il regime processuale è soggetto ai
quesiti richiesti dallo art.366 bis del codice di rito, non
merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre dapprima la sintesi dei
motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

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ai fatti la società Bonatti.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI del ricorso principale di ITALDECOR.
Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione
ritenuta insufficiente e contraddittorio in relazione alla
esecuzione delle sabbiature da parte della Italdecor nel
cantiere allo interno della centrale Enel

nei giorni in cui

trasformatori, in difformità da quanto dichiarato dal teste
Tomat, all’epoca vicecapo della Centrale e che dispose la
sospensione dopo sovraluogo.
La contraddizione viene evidenziata sul rilievo che mentre la
CTU afferma che lo sporcamento avvenne a seguito dell’uso di
compressori ad alta potenza, la Italdecor disponeva di un
compressore il axeco il di piccola potenza, e tale circostanza,
documentata, invalidava il ragionamento del consulente e la
prova del nesso di causalità.
Nel secondo motivo si deduce ancora il vizio della
motivazione, ritenuta insufficiente e contraddittoria sulla
circostanza della attribuzione alla ditta ricorrente di
motocompressori di alta potenza,che la società non possedeva.
Nel terzo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione,
insufficiente e contraddittoria in ordine alle prime
conclusioni enunciate dal CTU ingegner Bisiol che aveva
dichiarato di non essere in grado di stabilire se la causa
dello sporcamente fosse riferibile alla specifica
responsabilità della Italdecor.

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si verificò lo evento consistente nello sporcamento dei

Neppure le successiva precisazioni date dal CTU in data 11
marzo 1999 consentono di imputare lo sporcamento dei
macchinari a seguito di interventi di sabbiatura eseguiti il
10 e 14 dicembre 1991 con lo utilizzo di potenti compressori.
La contraddizione viene indicata nella parte della

conclusioni senza darne una chiara e congrua giustificazione.
Si assume inoltre che nessuno dei testi escussi ha dichiarato
di aver visto il sollevarsi della polvere nei luoghi ove ha
lavorato la Italdecor, in coincidenza con l’operato della
stessa.
Nel quarto motivo si deduce la omessa motivazione sulla
presenza di altre ditte nel cantiere presso la centrale Enel
nei giorni in cui si verificò lo sporcamento dei macchinari.
Nel quinto motivo si deduce error in iudicando per violazione
o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in mancanza
di prova del nesso di causalità tra la attività di sabbiatura
asseritamene eseguita dalla Italdecor ed il deposito del
materiale sugli isolatori, con conseguente necessità delle
costose operazioni di ripulitura poi effettuate dall’Enel.
Il quesito di diritto, a ff 40, sostiene che la prova del
nesso spetti al danneggiato.
Nel sesto motivo si denuncia ancora error in iudicando in
relazione alla mancanza dello elemento soggettivo della colpa
da imputare al soggetto autore del danno. IL QUESITO, in
termini a ff 43, sostiene che la Corte veneta non avrebbe

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motivazione della Corte di appello che si discosta dalle

considerato che l’onere di provare anche la esistenza di tale
elemento soggettivo era a carico del soggetto danneggiato.
Le parti controricorrenti hanno puntualmente replicato a
tutte le censure, rilevando che la ricostruzione fattuale data
dai giudici del merito è incensurabile in questa sede in

6.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
I primi quattro motivi del ricorso vengono in esame congiunto
in quanto riproducono le censure già svolte in sede di motivi
di appello e considerate e confutate analiticamente dal
giudice del riesame da ff 8 a ff 13 della motivazione,per
pervenire alla conclusione secondo cui in ordine alla
responsabilità aquiliana della odierna ricorrente non vi erano
dubbi che essa fosse, dal punto di vista soggettivo, la
autrice del danno, avendo eseguito materialmente le
lavorazioni dalle quali si erano sprigionate le polveri, e
dunque operato macchine potenti senza adottare le adeguate
cautele, data anche la assenza di una adeguata copertura. Tale
conclusione, che si legge alle pag 13 e 14 della parte motiva,
appare giuridicamente corretta in relazione alla imputazione
della responsabilità per colpa da negligenza e imprudenza
gravi, restando evidente il nesso di causalità tra lo scavo,
la immissione delle polveri ed il danneggiamento dei
macchinari della centrale elettrica.
Tutte le difese, ancor oggi riproposte nei motivi proposti
come vizi della motivazione, ignorano la coerenza della

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quanto congruamente motivata.

descrizione del fatto storico come ricostruito, tenendo conto
con grande equilibrio logico deduttivo e delle deposizioni dei
testi e le indicazioni del consulente di ufficio, di guisa che
non venendo in puntuale contestazione la ricostruzione del
fatto come accertato, i motivi pur formalmente ammissibili

Il quinto ed il sesto motivo, che invece contengono il
riferimento all’error in iudicando rispetto alla fattispecie
dell’illecito per colpa aquiliana ascritto alla Italdecor, e
propongono quesiti di diritto in ordine al nesso causale ed
alla imputabilità della condotta imprudente e negligente
dell’autore dello scavo, pur essendo ammissibili non risultano
fondati, proprio in punto di diritto, atteso che la Corte ha
congruamente motivato e sul nesso e sulla condotta colpevole,
nelle pagine della motivazione e nelle conclusioni sopra
richiamate.
In conclusione se in ordine ai vizi della motivazione
denunciati il profilo di inammissibilità è prevalente per la
mancata valenza della contestazione del fatto dannoso come
accertato dai giudici del merito con motivazione congrua, il
profilo della infondatezza prevale sulla stessa astrattezza
dei quesiti di diritto, peraltro non coerenti rispetto al
fatto illecito come storicamente dedotto e processualmente
accertato attraverso la valutazione di una congerie di prove
dirette, a carattere scientifico, e tecnicamente verificate.

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sono privi di decisività e di specificità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della società
ricorrente a rifondere in favore delle resistenti le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la srl Italdecor a rifondere ad

speciale di Enel spa, le spese del giudizio di cassazione,
liquidate in euro 12.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Roma 24 settembre 2013.

Enel produzione spa in proprio e nella qualità di procuratrice

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