Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26349 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 19/11/2020), n.26349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1355/2016 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. GOIRAN 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO STEFANO MARZANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO FAGGIANO;

– ricorrenti –

contro

P&F COSTRUZIONI SAS DI P.V. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA TARICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4120/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con atto di citazione del 19 aprile 2012 D.G. conveniva in giudizio la società P&F Costruzioni s.a.s. di P.V. & C.. chiedendo al Giudice di pace di Torino, “previo accertamento dell’inadempimento” gravante sulla convenuta, di “condannare la medesima al ripristino a proprie spese” del locale, costruito dalla stessa P&F e concesso all’attore con contratto di locazione finanziaria del 2005 dalla Finecoleasing s.p.a., “e al risarcimento dei danni” provocati al locale; l’attore deduceva che il locale, come egli aveva rappresentato al fornitore-costruttore sin dall'(OMISSIS), era in pessime condizioni e, in particolare, presentava infiltrazioni che ne danneggiavano la pavimentazione e il perimetro murario.

Il Giudice di pace di Torino, con sentenza n. 9217/2012, accoglieva la domanda attorea e condannava la società P&F Costruzioni a risarcire il danno subito da D., liquidato in via equitativa in Euro 1.800.

2. La sentenza era appellata in via principale da P&F Costruzioni, che anzitutto riproponeva l’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione; D. faceva a sua volta valere appello incidentale, dolendosi della quantificazione del danno.

Con sentenza 8 giugno 2015, n. 4120, il Tribunale di Torino ha ravvisato il fondamento contrattuale, riconducibile al contratto di compravendita, della domanda di D., escludendo che fosse stata proposta in primo grado la domanda ex art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, e ha dichiarato prescritta l’azione; ha quindi accolto l’appello principale, disatteso quello incidentale e, riformata la sentenza di primo grado, ha rigettato “le domande tutte” avanzate da D..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.G.. Resiste con controricorso P&F Costruzioni s.a.s.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta “nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., erronea qualificazione della domanda attorea di primo grado” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Il giudice d’appello ha erroneamente qualificato la domanda proposta in primo grado: dato che l’atto di citazione “non contiene alcuna discussione in iure, alcun riferimento normativo, alcun inquadramento dogmatico, alcuna dichiarazione inequivoca”, la domanda doveva essere qualificata come extracontrattuale, seguendo i criteri dettati dalle sezioni unite con la pronuncia n. 99/2001.

Il ricorso è infondato. E’ vero – come deduce il ricorrente – che secondo la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, Cass. 21397/2014, invocata dal ricorrente), a fronte di un atto di citazione “ultragenerico”, per la proposizione dell’azione di responsabilità contrattuale occorre una qualificazione espressa della domanda in tal senso (v. Cass., sez. un., n. 99/2001, anch’essa richiamata dal ricorrente), ma questo è stato affermato quando in nessun punto dell’atto introduttivo era stato invocato espressamente, quale fatto costitutivo della pretesa, l’inadempimento del contratto. Nel caso in esame, invece, come ha rilevato il giudice d’appello nella puntuale e argomentata ermeneutica dell’atto di citazione di primo grado, se è vero che non è stata richiamata alcuna specifica disposizione normativa, vi è però stato il riferimento al contratto di compravendita e, profilo dirimente, la domanda è stata espressamente ricondotta all'”inadempimento gravante sull’odierna convenuta” e quindi alla responsabilità contrattuale.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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