Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26348 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 19/11/2020), n.26348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1117/2016 proposto da:

B.P., B.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

TURINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

PASETTO;

– ricorrenti –

contro

TECNOEST SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato LUIGIA D’AMICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO TRABUCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2313/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con atto di citazione dell’8 giugno 2010 la Lavanderia Scaligera di L.B. & C. s.n.c. (poi cessata) e i suoi due soci B.L. e P. proponevano opposizione al decreto n. 1528/2010, con cui il Tribunale di Verona aveva loro ingiunto di pagare alla Tecnoest s.a.s. la somma di Euro 18.021, per l’esecuzione di lavori di sistemazione dell’impianto elettrico dell’immobile di proprietà della Lavanderia, contestando di avere conferito il relativo incarico, essendo i lavori stati commissionati dalla diversa società Lavanderia Scaligera New s.r.l., che aveva in locazione l’immobile.

Il Tribunale, con sentenza n. 3255/2011, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto, avendo ritenuto provato sia il conferimento dell’incarico che le prestazioni rese dalla Tecnoest.

2. Avverso la sentenza proponevano appello B.L. e P..

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 6 ottobre 2015, n. 2313, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione B.L. e B.P..

Resiste con controricorso la Tecnoest s.a.s..

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4”: i ricorrenti avevano eccepito l’inammissibilità della prova testimoniale, prova sulla quale sono fondate le sentenze di merito, perchè riguardava “circostanze da provare documentalmente” e l’eccezione è stata ribadita all’udienza e poi riproposta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, eppure su questa eccezione prima il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno omesso di pronunciare.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha infatti esaminato l’eccezione proposta dai ricorrenti (p. 5 del provvedimento impugnato), affermando che “gli opponenti si erano limitati a dedurre che i capitoli di prova 1 e 4 erano generici e relativi a “circostanze da provare documentalmente”. La Corte ha poi rilevato che gli opponenti non avevano eccepito che la prova testimoniale era stata ammessa in violazione dell’art. 2721 c.c., nè prima nè dopo l’assunzione della medesima e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, traendone la corretta conseguenza che la prova doveva ritenersi ritualmente acquisita al processo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’art. 2721 c.c., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva” (così, da ultimo, Cass. 3956/2018).

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4”: la Corte d’appello ha ritenuto provato il credito ingiunto sulla base di una testimonianza dalla quale non emergerebbe però la conferma dei fatti posti a fondamento della domanda di Tecnoest.

Il motivo è inammissibile. Con esso si chiede a questa Corte di rivalutare le dichiarazioni rese dalla testimone, ma la valutazione dei mezzi di prova spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se motivata (come nel caso in esame, v. p. 6 della sentenza impugnata), è incensurabile di fronte a questa Corte di legittimità.

c) Il terzo motivo riporta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2709 c.c. e dell’art. 101c.p.c., comma 2 e degli artt. 99 e 115 c.p.c. e di principi in tema di iniziativa di parte in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4”: la Corte d’appello ha ufficiosamente rilevato la significatività dei documenti di trasporto prodotti dalla società resistente con la memoria ex art. 183 c.p.c. e mai richiamati dalla società stessa.

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ben poteva trarre elementi di prova dai documenti di trasporto “ritualmente prodotti”. Nel “sistema processualcivilistico vigente opera, infatti, il principio c.d. dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza” (così, da ultimo, Cass. 5409/2019).

d) Il quarto motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2709,2710,2729,2735 c.c. e dell’art. 111Cost., comma 6 e dell’art. 112c.p.c., art. 115c.p.c., comma 1 e art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4”: la Corte d’appello ha omesso di esaminare fatti decisivi del giudizio, non motivando in relazione agli specifici motivi di appello, in particolare circa la fattura n. (OMISSIS), in cui “Tecnoest, scrivendo esclusivamente a Lavanderia Scaligera New s.r.l.”, avrebbe posto in essere dichiarazioni con valenza confessoria.

Il motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello ha preso in esame la fattura n. (OMISSIS), sottolineando – con sufficiente motivazione – come le relative prestazioni e pagamenti non rilevavano nella presente causa, trattandosi appunto di un’altra società (Lavanderia Scaligera New s.r.l.) ed essendo risultato provato che Tecnoest ebbe l’incarico da Lavanderia Scaligera s.n.c..

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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