Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26348 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 19/10/2018), n.26348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3736-2017 proposto da:

D.L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE COROMANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

E contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 192/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 22/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO CHE

1. D.L.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento notificata il 30.1.2013, avente ad oggetto contributi Inps già richiesti con cartella esattoriale notificata il 18.4.2002, per i quali era stata effettuata iscrizione ipotecaria in data 26.3.2008.

La Corte territoriale argomentava che, una volta divenuta irrevocabile la cartella esattoriale, il credito in esso consacrato è soggetto al termine di prescrizione decennale, giusta il disposto dell’art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l’actio iudicati, e non già al termine di prescrizione quinquennale.

2. Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva, mentre l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso, che con unico motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2953 e 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e sostiene che il termine di prescrizione dei contributi resta quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale, è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale sotto tale aspetto non risulta corretta e conforme a diritto.

3. Per tali motivi il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che dovrà decidere la causa applicando il principio di diritto sopra affermato e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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