Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26347 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26347 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 25916-2007 proposto da:
LA MATTINA CARMELO, elettivamente domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GERACI SANTI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1720

LANZA GIANLUCA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 707/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 320/2004;

1

Data pubblicazione: 25/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

l’accoglimento del 2 ° motivo di ricorso p.q.r.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/7/2007 la Corte d’Appello di Palermo,
in accoglimento del gravame interposto dal sig. Gianluca Lanza
e in riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo del
7/3/2003, condannava il sig. Carmelo La Mattina al pagamento

interessi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a
colpo al medesimo inferto all’interno della Facoltà di
ingegneria dell’Università di Palermo scagliandogli addosso un
cancellino.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il
La Mattina propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Già chiamata all’udienza camerale del 15/5/2008, la causa
è stata rimessa alla P.U.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: «In
tema di responsabilità ex art. 2043 c.c. ai fini della
qualificazione della imputabilità psicologica assume rilevanza
non tanto la prevedibilità in senso oggettivo, ma soprattutto
la prevedibilità in senso soggettivo da indagarsi anche con
riferimento alle circostanze concrete ed al contesto nel quale

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in favore del primo della somma di euro 95.176,96, oltre ad

l’evento dannoso si è verificato, per cui la partecipazione
collettiva ad attività goliardiche ove l’attività di un
soggetto-agente interagisce con quella di altro partecipantedanneggiato, esclude che le conseguenze del comportamento
attivo di ognuno possano essere pienamente percepite come

conseguenze possono trovare causazione non solo nell’azione
del danneggiante, ma anche nella partecipazione del
danneggiato. Pertanto la prevedibilità non va indagata
soltanto con riferimento agli artt. 1225 e 2056 c.c.
riguardanti esclusivamente la liquidazione del danno, ma anche
con riferimento alla qualificazione della imputabilità
psicologica>>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043 e 1227 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 °
co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo i seguenti quesiti di diritto: «In tema
di illecito aquiliano qualora il fatto ingiusto sia cagionato,
oltre che dalla condotta imprudente del danneggiante, anche
dalla condotta antecedente e coeva del danneggiato, il quale
con la sua volontà di partecipare ad una attività collettiva
insieme al danneggiante, adotti un comportamento di pari
imprudenza, tale comportamento costituisce una concausa
dell’evento dannoso che interrompe il nesso eziologico tra
l’agente danneggiante e l’evento medesimo>>.

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prevedibili dall’agente, proprio perché in parte tali

<>.
Con il 3 0 motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1227 c.c. ed erronea valutazione delle prove, in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa
e/o insufficiente motivazione, in riferimento all’art. 360, 1 °
co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: <>.

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attivamente secondo regole anche non codificate ma comunque

Con il 4 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n.
4, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: «Stante
la domanda specificamente quantificata dalla parte, ed

nel riconoscimento di entità di numerano superiore rispetto a
quella richiesta, deve astenersi dall’emettere condanna a tale
entità, ma dovrà attenersi al

quantum richiesto, incorrendo,

in difetto, nel vizio di ultrapetizione che inficia di nullità
l’intera sentenza>>.
Con il 5 ° motivo denunzia nullità della statuizione in
ordine alle spese.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: «Il
Giudice di secondo grado, pur in presenza di domanda di
condanna alle spese processuali, non può procedere, con
riferimento a quelle del primo grado di giudizio, già
liquidate nell’intero, ad una liquidazione delle stesse in
misura difforme da quella già liquidata dal Giudice di prime
cure, potendo soltanto porre a carico della parte soccombente
una quota diversa di quanto liquidato rispetto a quella già
oggetto di condanna>>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.

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espressamente contenuta nell’atto di appello, il Giudice, pur

e/

I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui
i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle

a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e
generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro
sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez.
Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione
adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini
della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n.
12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008,
n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a
questa Corte di vaglio della fondatezza della propria tesi
difensiva.
Tanto più che nel caso essi risultano formulati in
violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di

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diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto

merito

E es.,

all’<>, alla comparsa di costituzione e risposta in
primo grado, alla C.T.U. medica>>, alla sentenza del giudice
di prime cure, all’atto di appello, all’<>, alle <>; alla <>, all’<> del Lanza, alle
<>, alle «prescrizioni dei sanitari>>,
alla «prova fornita dal danneggiante>> ], di cui lamenta la
mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
puntualmente indicare

in

quale

sede

processuale,

pur

individuati in ricorso,

risultino prodotti, laddove è al

riguardo necessario che

si provveda

anche alla relativa

individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta
presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile
l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o
prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157
), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069;

8

del danneggiato antecedente e coeva>>, ai «propri atti

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate
censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base

condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo
la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare
la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Risponde d’altro canto a massima consolidata che anche in
caso di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c. l’art. 366,
1 ° co. n. 6, c.p.c. va invero osservato, dovendo
specificamente indicarsi e riportarsi l’atto difensivo o il
verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono

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alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella

state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in
primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo
luogo, la decisività ( v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass.,
27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass.,
23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055 ).
infatti al riguardo noto che,

pur divenendo

nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per
cassazione

errores in procedendo

la Corte di legittimità

giudice anche del fatto (processuale), con conseguente poteredovere di procedere direttamente all’esame e
all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad
ogni altra questione si prospetta comunque quella concernente
l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è
stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata
accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene
possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché
esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la
Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente
all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ( v.
Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
In altri termini, va ( anche ) nel caso osservato il
principio generale in base al quale il ricorrente che proponga
in sede di legittimità una determinata questione giuridica
implicante accertamenti di fatto ha l’onere non solo di
allegarne l’avvenuta deduzione avanti al giudice di merito ma,
in ossequio al disposto di cui all’art. 366, l ° co. n. 6,

10

E’

c.p.c., ma altresì di indicare altresì in quale atto del
giudizio precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il
controllo

ex actis

della veridicità di tale asserzione,

prodromico alla disamina nel merito della questione medesima
(cfr., con riferimento a diverse ipotesi, Cass., 19/6/2012, n.

Cass. 27/9/2006, n. 21020).
Orbene, nel non osservare i suindicati principi, non
debitamente ed esaustivamente -per quanto in questa sede
d’interesse- riproducendo nel ricorso i suindicati atti,
ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed
esaustivamente indicare i dati necessari al relativo
reperimento in atti ( v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011,

n.

19069;

Cass.,

23/9/2009,

n.

20535; Cass.,

3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), il
ricorrente non pone questa Corte nella condizione di
compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda
originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia
stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti
(oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima
interposto. E la pur formalmente denunziata violazione
dell’art. 112 c.p.c. non risulta invero idoneamente
argomentata sotto il profilo dell’error in procedendo.

11

10032; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992;

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il 4 °
motivo invero non reca affatto la prescritta “chiara
indicazione” -secondo lo schema e nei termini delineati da
questa Corte- delle relative “ragioni”, inammissibilmente
rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della

nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258),

a fortiori non consentita in presenza di formulazione

come detto nella specie altresì violativa dell’art. 366, l °
co. n. 6, c.p.c., laddove viene fatto riferimento ad atti del
processo ( scritti difensivi, interrogatorio formale del
Lanza, deposizione del teste Scarpulla, ecc. ) senza
debitamente riportarli nel ricorso.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Senza sottacersi che in violazione del disposto di cui
all’art. 366, l ° co. n. 4, c.p.c., al 5 ° motivo non vengono
dal ricorrente invero nemmeno indicate le norme di diritto
asseritamente violate ( cfr. Cass., 30/1/2012, n. 1305; Cass.,
2/2/2010, n. 2338; Cass., 6/10/2010, n. 20747 ), a tale

12

medesima, con interpretazione che si risolverebbe

stregua esso risultando genericamente formulato ed articolato,
nell’indistinzione delle questioni di fatto e di diritto,
secondo un modello difforme da quello normativamente
delineato.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena

nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n.
40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in
vigore del medesimo.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25/9/2013

di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,

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