Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26347 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 19/11/2020), n.26347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2516/2016 proposto da:

T.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 21/23, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ARMENTANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO PIRAGINO, ROSANNA

MARTELLOTTA;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 485/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. A.G. proponeva opposizione avverso il decreto n. 57/2005 con cui il Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di San Marco Argentano, gli aveva ingiunto di pagare a T.R.L. la somma di Euro 6.499 “a titolo di saldo lavori manto di copertura e intonaco esterno”, come documentato dalla fattura n. (OMISSIS); l’opponente esponeva di avere integralmente soddisfatto il credito dell’opposto, avendo versato la somma di Euro 36.151,98, e di non dovere quindi più nulla. L’opposto, costituendosi, resisteva all’opposizione (i lavori per i quali era stato chiesto il decreto erano lavori aggiuntivi e diversi rispetto a quelli già pagati) e proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell’opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il Tribunale, con sentenza n. 7/2009, accoglieva l’opposizione, ritenendo non compiutamente dimostrata l’esistenza del credito e revocava il decreto ingiuntivo.

2. Avverso la sentenza proponeva appello T.R..

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 9 aprile 2015, n. 485, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione T.R.L..

L’intimato A.G. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”: la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare l’esistenza di due contratti per i lavori e avrebbe poi omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha esaminato la prospettazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un contratto originario con una successiva integrazione, ma ha ritenuto – con apprezzamento motivato e insindacabile da questa Corte di legittimità – che il ricorrente non abbia provato “la sussistenza e l’oggetto del titolo contrattuale fondante la propria domanda”. Quanto all’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale ex art. 96 (da farsi valere ai sensi del n. 4 e non del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), il rigetto di tale domanda era implicito, costituendo conseguenza obbligata della conferma dell’accoglimento della domanda di opposizione.

b) Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: la Corte d’appello sarebbe incorsa in “contraddizioni stridenti” nel valutare le dichiarazioni rese dai testimoni al tempo stesso discrepanti e coincidenti.

Il motivo è inammissibile in quanto generico (non vengono trascritte le dichiarazioni testimoniali) e perchè quello che si chiede a questa Corte è la rivalutazione delle medesime dichiarazioni, rivalutazione che questa Corte di legittimità non può compiere.

c) Il terzo motivo riporta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare la ripartizione dell’onere della prova, così violando l’art. 2697 c.c. e nel negare la natura confessoria (stragiudiziale) della missiva firmata da A., così violando l’art. 2730 c.c..

Il motivo non può essere accolto. Non vi è violazione della regola dell’onere della prova perchè la ricostruzione del ricorrente presuppone (v. anche sub a) che il giudice avesse raggiunto il proprio convincimento circa il fatto che i lavori “facessero parte di un secondo contratto” (v. p. 8 del ricorso), fatto invece non ritenuto provato dal giudice. Non vi è violazione dell’art. 2730 c.c., perchè il giudice ha ritenuto, interpretando il documento, che esso non possa costituire riconoscimento del debito, interpretazione che al giudice di merito spettava e che non è censurabile da questa Corte.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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