Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26346 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26346 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 6146-2010 proposto da:
MINAZZO

ENRICO

MNZNRC75H06A145S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PERRONE BENITO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

BILLIA AUGUSTA BLLGST46D64G861Q, POLLARA GIANCARLO
PLLGCR45S25F556V;
– intimati –

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Data pubblicazione: 25/11/2013

avverso la sentenza n. 335/2009 del TRIBUNALE DI
SAVONA SEDE DISTACCATA DI ALBENGA, depositata il
10/09/2009, R.G.N. 1287/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito l’Avvocato MARCELLA PALEARI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per
l’inammissibilità o assorbimento del secondo motivo.

2

MARGHERITA CHIARINI;

Svolgimento del processo

Enrico Minazzo, acquirente nel 2006 di un fondo di Peter Jirak
nei cui confronti era in corso una procedura esecutiva avviata
nel 2004 ai sensi degli artt. 2931 cod. civ. e 612 cod. proc.
civ. per le modalità di esecuzione dei lavori necessari

detto fondo con sentenza n. 978 del 1999 del Tribunale di
Savona, munita di formula esecutiva in data 30 luglio 2004,
notificata unitamente all’ atto di precetto il 9 agosto 2004 a
Peter Jirak, si opponeva al precetto e alla pedissequa ordinanza
del giudice dell’ esecuzione emessa ai sensi della sucitata
norma in data 15 gennaio 2007, resa esecutiva in data 29 giugno
2007, notificatigli in data 20 luglio 2007 da Giancarlo Pollara
e Augusta Billia, proprietari esecutanti del fondo dominante.
A fondamento dell’ opposizione il Minazzo deduceva che il titolo
esecutivo, costituito dalla precitata sentenza del Tribunale di
Savona e non già dall’ ordinanza emessa ai sensi dell’ art. 612
c.p.c., non gli era stato notificato sì che, ai sensi dell’art.
479 c.p.c.,

l’

azione esecutiva nei suoi confronti era

illegittima. Aggiungeva che l’ esecuzione dei lavori era stata
affidata all’ ufficiale giudiziario sotto la direzione del
C.T.U. Moro, nominato nel processo di cognizione nei confronti
del suo dante causa, e dunque il preteso titolo non conteneva
nessun ordine o condanna a suo carico, e concludeva per la
nullità ed inesistenza del precetto notificatogli.

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all’esercizio della servitù di passaggio, costituita a carico di

Deduceva inoltre che la suddetta sentenza, emessa in una
divisione giudiziale tra Werhahn Hans Karl e Jirak Peter, non
individuava il soggetto obbligato alle spese necessarie per la
realizzazione della servitù che pertanto, ai sensi dell’ art.
1069 c.c., erano a carico dei proprietari del fondo dominante e

stato per l’ esistenza del passaggio, richiamato anche nel suo
atto di acquisto, a favore della proprietà ora di
Pollara/Billia, ma non per le altre statuizioni tra le diverse
parti del giudizio di cognizione.
Il Tribunale di Savona, con sentenza del 10 settembre 2009,
qualificata la domanda di invalidità del precetto in conseguenza
della mancata notifica del titolo esecutivo giudiziale come
opposizione agli atti esecutivi, la dichiarava tardiva perché
proposta il 30 luglio 2007 e depositata il 7 agosto 2007 e
perciò oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla
notifica del precetto, avvenuta il 20 luglio 2007.
Quanto all’ opposizione per mancanza di titolo esecutivo nei
confronti di Enrico Minazzo, detto Tribunale, dopo averla
qualificata opposizione all’ esecuzione, l’ ha respinta, sia
avendo lo stesso opponente dichiarato di non opporsi alla
servitù di passo a favore

dei fondi di proprietà Pollara e

Billia avendo acquistato il terreno da

Peter Jirak gravato

dalla stessa, sia perché ai sensi degli artt. 111 e 477 c.p.c.
la sentenza del Tribunale di Savona, costitutiva della servitù

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perciò nei suoi confronti la predetta sentenza poteva al più far

di passaggio a carico del fondo di cui era divenuto titolare,
gli era opponibile.
Circa poi l’ onere delle spese per l’ esecuzione delle opere
necessarie all’ esercizio della servitù, il medesimo Tribunale
ha affermato che detta ordinanza ai sensi dell’ art. 612

parti, avendo individuato il soggetto passivo della condanna
all’

esecuzione nel proprietario del fondo servente

valorizzando anche l’ accertamento del C.T.U. secondo cui il
Minazzo aveva alterato lo stato dei luoghi – ha risolto una /
controversia tra le parti, ed ha perciò natura di sentenza, non
impugnabile con l’ opposizione all’ esecuzione, ma con i mezzi
ordinari.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione Enrico Minazzo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione di
legge (art. 360 n. 3 c.p.c.), in particolare violazione e falsa
applicazione dell’ art. 617 primo comma c.p.c. come modificato
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (in relazione all’ art. 111
settimo comma Costituzione)” per effetto della quale, a
decorrere dal primo marzo 2006, il termine per proporre
opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni e non di
cinque,

con conseguente erronea pronuncia di tardività

dell’opposizione agli atti esecutivi.
La censura è fondata.
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c.p.c., nella parte in cui ha risolto una controversia tra le

Nella fattispecie infatti si applica l’art. 617 cod. proc. civ.,
nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 0 marzo 2006 – per
effetto dell’art. 39-quater D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51
– che ha elevato a venti giorni il termine per la proposizione

Pertanto l’ opposizione al precetto è tempestiva.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta: “Violazione e
falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.), in
particolare dell’ art. 479 c.p.c. in relazione all’ art. 474
c.p.c.” per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che l’
ordinanza emessa a norma dell’ art. 612 cod. proc. civ. ha
natura sostanziale di sentenza nella parte in cui ha deciso sul
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forza
senza tener conto che per procedere ad esecuzione forzata è
necessario un titolo esecutivo a norma dell’ art. 474 c.p.c. e
questo non è l’ ordinanza ai sensi dell’ art. 612 c.p.c.,
notificata al Minazzo unitamente al precetto in data 20 luglio
2007.
Il motivo è infondato.
Ed infatti la sentenza impugnata si è conformata al principio
secondo il quale in materia di esecuzione forzata degli obblighi
di fare e di non fare, ogni volta che il giudice
dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’art. 612 cod. proc.
civ., risolva contestazioni che non attengono alla
determinazione delle modalità esecutive, bensì dirime una
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dell’opposizione agli atti esecutivi.

controversia sulla portata sostanziale del titolo esecutivo e
sulla corrispondenza delle pretese dell’ esecutante al contenuto
del titolo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul
diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata
(Cass. 9012 del 1999, 24808 del 2008) e diviene, perciò,

la disciplina ratione temporis applicabile (Cass. 17321 del
2011).
3.- Concludendo va cassata la sentenza di opposizione agli atti
esecutivi e la causa va rinviata per l’ esame del merito all’
opposizione all’ ordinanza emessa ai sensi dell’ art. 612 cod.
proc. civ. del 15 gennaio 2007, tempestivamente opposta, e va
invece confermata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile
l’ opposizione alla medesima ordinanza nella parte in cui ha
deciso sul diritto della parte istante di procedere ad
esecuzione forzata.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il
secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche
per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di
Savona, in altra composizione.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

impugnabile con i mezzi ordinari (Cass. 15727 del 2011), secondo

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