Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26346 del 19/11/2020
Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 19/11/2020), n.26346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3343/2016 proposto da:
D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO,
10, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAPES, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AR.TE.CO. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44, presso lo
studio dell’avvocato CARLO EMANUELE TUCCI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4616/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con atto di citazione del 15 gennaio 2010 D.M.C. proponeva opposizione avverso il decreto n. 20769/2009 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare alla società AR.TE.CO. s.r.l. la somma di Euro 35.306 per l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione.
Il Tribunale, poichè all’udienza dell’11 marzo 2013 non erano comparse le parti, fissata nuova udienza a cui pure nessuna parte compariva, con ordinanza dichiarava l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 181 c.p.c., comma 1.
Con ricorso del 15 aprile 2015 l’opponente chiedeva al Tribunale la revoca dell’ordinanza; il Tribunale dichiarava il reclamo inammissibile, non essendo il provvedimento soggetto a reclamo, ma ad appello.
2. D.M.C. appellava l’ordinanza di estinzione del Tribunale, lamentando la nullità della pronuncia di estinzione per mancata comunicazione dell’ordinanza di rinvio ex art. 309 c.p.c., al nuovo difensore.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 27 luglio 2015, n. 4616, dichiarava l’appello inammissibile perchè proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza di estinzione.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.M.C..
Resiste con controricorso la società AR.TE.CO s.r.l..
Il ricorrente ha depositato “comparsa costituzione nuovo difensore”.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si contesta “error in judicando; violazione ed erronea applicazione degli artt. 156,157,160,161 c.p.c., art. 178 c.p.c., comma 2, artt. 309,325,326,327 c.p.c. e art. 360 c.p.c. – Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione sulla pronunzia di inammissibilità dell’appello proposto e sulla pronunzia afferente la dedotta nullità e/o annullamento e/o inefficacia dell’ordinanza di estinzione del giudizio n. r.g. 3374/2010 adottata in data 17 luglio 2013 dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione VIII Dott. S. e conseguente nullità e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti successivi e/o consequenzialit inclusa la concessione dell’esecutorietà con provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma in data 29 novembre 2013 del decreto ingiuntivo opposto, e del successivo atto di precetto notificato in data 11 aprile 2014 e del pignoramento immobiliare del 4 giugno 2014”.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, chiarito che l’ordinanza di estinzione doveva essere impugnata con l’appello, da proporsi nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pronuncia della medesima, ha escluso l’eventuale nullità (derivata) della medesima ordinanza: dal verbale di causa risulta che all’udienza del 16 novembre 2011 si è presentato l’avvocato Gallo, in sostituzione dei precedenti, revocati difensori, ma depositando un atto sottoscritto dal solo avvocato, che – come emerge dal certificato storico del giudizio di primo grado – non si è mai costituito in cancelleria, così che le comunicazioni del rinvio dell’udienza sono state regolarmente inviate dalla cancelleria ai precedenti difensori. Sulle circostanze evidenziate dalla Corte d’appello il ricorrente nulla dice. Dopo aver premesso che il provvedimento di estinzione era soggetto ad appello e avere fatto una digressione sulla nullità dell’atto processuale civile come disciplinata dagli artt. 156 c.p.c. e segg., il ricorrente si limita infatti ad esporre che nel caso in esame la comunicazione del rinvio dell’udienza (dovuta alla mancata comparizione all’udienza di entrambe le parti) era nulla in quanto inviata ai precedenti difensori revocati dal ricorrente, nullità che ha provocato la mancata comparizione del nuovo difensore alla successiva udienza e quindi la pronuncia dell’ordinanza, rendendo nulla la medesima e tutti gli atti successivi, compresi gli atti esecutivi, riproponendo in sostanza gli argomenti esposti nell’atto d’appello e senza minimamente confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020