Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26346 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in Roma, via F.
Denza 20, presso l’avv. prof. del Federico Lorenzo che, unitamente
all’avv. prof. MESSINA Sebastiano Maurizio la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di
Bol-zano, Sez. 03, n. 22/03/06, del 25 maggio 2006, depositata il 18
luglio 2006, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.
Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa ad un avviso di liquidazione per revoca dell’agevolazione prima casa in ragione delle caratteristiche di lusso dell’immobile e alla possibilità di definire per condono la controversia – poggia su tre motivi con i quali si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione sul carattere impositivo dell’avviso di liquidazione de quo; (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1 in ordine alla condonabilità della lite (secondo motivo); vizio di motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni (terzo motivo).
Ritenuto che assumono valore assorbente i primi due motivi di ricorso che risultano infondati in ragione del costante orientamento di questa Corte circa la non applicabilità della disciplina relativa al condono all’ipotesi di revoca di agevolazioni fiscali (v. Cass. nn. 7434 del 2003; 2777 del 2006; 748 del 2010). Il ricorso originario era pertanto tardivo come correttamente dichiara la sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, deve essere rigettato il ricorso e che il consolidamento del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011