Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26345 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Cavarmont S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv.

ROMANELLI Guido Francesco, rappresentata e difesa dall’avv. BONAZZA

Flavio Maria, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Trento, Sez. 02, n. 22/02/06 del 21 marzo 2006, depositata il 9

maggio 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

Letta la memoria depositata da parte contro ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta complementare di registro avente ad oggetto un atto di compravendita di terreni per i quali era negata l’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 – poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sufficienza ai fini dell’agevolazione dell’inclusione dei terreni de quibus nel P.R.G. del Comune, senza che l’immobile si trovi all’interno di aree individuate da appositi piani attuativi.. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto questa Corte ha già affermato che: “In tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato” (Cass. nn. 16835 del 2008; 28010 del 2009).

Considerato che la sentenza impugnata ha fatto applicazione di detto principio, affermando che nel caso di specie il P.R.G. non ha previsto alcun piano attuativo e porta tutte le prescrizioni considerate: su tale punto nessuna adeguata censura è mossa nel ricorso, il quale deve essere pertanto rigettato. Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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