Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26344 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3805-2018 proposto da:

STUDIO P. SOCIETA’ SEMPLICE, in persona della Dott.ssa

P.S., elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA PIZZOLI;

– ricorrente –

contro

C.N., (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 977/2013 del TRIBUNALE di RIETI,

depositato il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Studio P. società semplice il decreto di liquidazione di c.t.u. (n. cron. 6497/2017) in data 20/21-12-2017 del Tribunale di Rieti con riferimento al giudizio n. R.G. 977/2013.

Il ricorso è fondato su un unico articolato motivo e non è resistito con controricorso dalla parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si deduce la “nullità radicale ed insanabile del provvedimento”, impugnato con ricorso straordinario nei termini di cui all’art. 327 c.p.c..

1.1- Il motivo del ricorso è fondato e comporta l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con quest’ultimo risulta, infatti, che il Giudice a quo provvedeva alla liquidazione delle spese di CTU dopo che lo stesso non aveva più alcuna competenza nel giudizio in quanto già definito in primo grado con sentenza e, quindi, dopo essersi spogliato della controversia.

Al riguardo non può che ribadirsi il noto e condiviso principio già enunciato da questa Corte (da ultimo con Ord. 28 agosto 2017, n. 20478), secondo cui “il giudice, una volta definito il giudizio, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico di ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.

Il motivo è, quindi, fondato ed il ricorso va accolto.

2.- Il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato senza necessità di rinvio atteso che il processo non poteva esser proseguito.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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