Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26343 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26343 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 3075-2008 proposto da:
UNCICOMM – CONSORZIO COMMERCIALIZZAZIONE UNCI SOC.
COOP A R.L. 04118191008, in persona del legale
rappresentante pro tempore Dott. VINCENZO CICCARELLO,
CICCARELLO VINCENZO CCCVCN49R18C285V, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo
2013
1036

studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

DIVICCARO MICHELE, MARZOCCHI FRANCO, ADVENTURE EST

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Data pubblicazione: 25/11/2013

SERVICII S.R.L., DI NAPOLI RAMPOLLA MATTEO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5597/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/12/2006, R.G.N. 3070/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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udienza del 10/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

I FATTI

Nel settembre del 1994, la società di diritto rumeno Adventure
Est Servicii, in persona del legale rappresentante Franco
Marzocchi, convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Roma,
la società cooperativa Uncicomm, chiedendo che fosse accertata

con il quale, in data 27.9.1993, la convenuta le aveva ceduto
la propria quota di partecipazione nella società per azioni di
diritto albanese Ruskhull, esercente l’attività di produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli e di allevamento del
bestiame.
A sostegno di tale domanda – e di quelle,

subordinata,

di

risoluzione per inadempimento della convenuta, e accessoria, di
condanna alla restituzione del già versato anticipo di 110
milioni di lire e di risarcimento dei danni – l’attrice
rappresentò al tribunale adito quattro profili di inadempimento
della venditrice (esposti al folio 2 della sentenza impugnata),
tutti analiticamente contestati dalla Uncicomm, che, in via
riconvenzionale, chiese dal suo canto la condanna della
controparte al risarcimento del danno e al versamento del
residuo corrispettivo delle quote sociali, oltre al pagamento
della somma di 50 milioni di lire a titolo di compenso pattuito
(e non versato) in favore del proprio amministratore Vincenzo
Ciccariello.
Il giudice di primo grado si dichiarò incompetente a conoscere
delle domande poiché, ai sensi dell’art. 23 dell’accordo

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e dichiarata la legittimità del proprio recesso dal contratto

impugnato dall’attrice, tutte le controversie tra soci – o tra
questi ultimi e la società – dovevano ritenersi devolute alla
cognizione di arbitri irrituali.
La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto
dalla Uncicomm e dal Ciccarello, previa riforma della sentenza

competenza arbitrale, lo accolse, sia pur soltanto in parte.
Per la cassazione della sentenza del giudice capitolino la
Uncicomm ha proposto ricorso illustrato da due motivi.
Le parti non intimate non hanno svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,

nel vigore del D.lgs. 40/2006):

La corte di appello di Roma, in applicazione degli artt. 112 e
113 c.p.c., avrebbe dovuto qualificare, autonomamente e sulla
base della domanda e del contenuto concreto dell’atto, come
adesivo autonomo l’atto di intervento spiegato dal dott.
Ciccarello nel corso del giudizio di primo grado?
La formulazione del quesito nei termini che precedono lo
rendono inammissibile.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere articolato, ai

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del tribunale sulla questione della (erroneamente) ritenuta

sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire

una

sintesi

logico-giuridica

unitaria

della

questione, onde consentire alla corte di cassazione
l’enunciazione di una

regula iuris

suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso

motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui
formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla
concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che
sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella
generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice
di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una
certa norma – e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il
ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale
norma da parte del giudice di merito. Il quesito deve, di
converso, investire la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass.

ss.

uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve

ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un
quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta

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dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il

(ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso

sub

iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva
(Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la
fattispecie concreta, poi

la rapporti ad uno schema normativo

il principio giuridico di cui chiede l’affermazione; onde, va
ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di
ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una
generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione
di legge denunziata nel motivo.
Tali, necessari presupposti affinchè un quesito di diritto
possa dirsi ammissibile, risultano, nella specie, del tutto
disattesi, con conseguente inammissibilità del motivo di
censura in esame.
Con il secondo motivo,

si denuncia

omessa, insufficiente

motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La censura è corredata dalla indicazione del seguente fatto
controverso:
Gli odierni ricorrenti, sia nel corso del primo come nel
secondo grado di giudizio hanno sostenuto che i signori
Marzocchi, Di Napoli Rampolla e Di Vicario si erano
personalmente impegnati a rilevare, tramite una costituenda
società, la partecipazione della Uncicomm nella società
Rushkull e a riconoscere al dr. Ciccarello la somma di L. 50
milioni, oltre al pagamento di L. 110 milioni al momento della

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tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva,

firma del contratto e di ulteriori 100 milioni di lire alla
consegna delle azioni. Dette obbligazioni vennero direttamente
e personalmente assunte dai predetti signori quando ancora la
società fantasma “Adventure Est Servicii” non esisteva e la
stessa è stata costituita solo al fine di non adempiere alle

competere con una società pressoché inesistente con sede
altrettanto immaginaria e con capitali tutti di fantascienza.
Le ragioni della lamentata insufficienza e della totale
omissione della motivazioni vengono così esplicitate:
La corte di appello nulla ha motivato sulla circostanza dedotta
dagli odierni ricorrenti sia nell’atto di appello a p. 22, sia
in comparsa conclusionale di primo e secondo grado relativa al
fatto che all’udienza del 4.3.2003 il teste Bruno D’Aprile,
confermando il capitolo b) articolato dagli odierni ricorrenti,
ha dichiarato che i signori Marzocchi, Di Napoli Rampolla e Di
Vicario si erano personalmente impegnati a rilevare la
partecipazione azionaria della Uncicomm nella società
Rushkrull.
Il motivo – al di là dei suoi non marginali profili di
inammissibilità, attesone il palese difetto di autosufficienza
– appare infondato nel merito, avendo la Corte territoriale (a
differenza di guanto opinato dai ricorrenti) esaurientemente
motivato sui fatti e sulle circostanze dianzi indicati,
ritenendo, con valutazione di merito esente da vizi logicogiuridici (folio 7 e 8 della sentenza oggi impugnata) prive di

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obbligazioni e lasciare la Uncicomm e il dott. Ciccarello a

rilevanza le circostanze esposte dalla cooperativa poiché
funzionali alla sola dimostrazione dell’intento delle tre
persone fisiche di svolgere la propria attività attraverso la
costituzione di una nuova società, e dichiarando per altro
verso inammissibile per novità la domanda relativa al compenso

Le censure mosse alla pronuncia del giudice di appello, nel
loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di un di
decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza,
in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di
rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente
accertati in sede di merito. I ricorrenti, difatti, lungi dal
prospettare a questa Corte un vizio della sentenza realmente
rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.,
invocano piuttosto una diversa lettura delle risultanze
procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte
territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto
inaccoglibili,
parte qua,

da un canto, per la mancata trascrizione,

in

degli atti di causa da loro stesso ritenuti

rilevanti (e la cui interpretazione si assume errata),
dall’altro, perché la valutazione delle risultanze probatorie,

al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto
riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel
porre a fondamento del proprio convincimento e della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel

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del Ciccarelli (folio 9 della sentenza).

privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di
altre (pur astrattamente possibili e logicamente non
impredicabili), non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola

difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per
cui l’art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun
modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere
di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di
converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e
della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal
giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta
l’individuazione delle fonti del proprio convincimento
valutando

le

prove

(e

la

relativa

significazione),

controllandone la logica attendibilità e la giuridica
concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla
dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove
cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema
ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur
denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della
sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in
contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del
giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova
valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad
effectum)

sl come emerse nel corso dei precedenti gradi del

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risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione

procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere
analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di
fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità

procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice
di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di
ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata -,

quasi che nuove istanze di fungibilità nella

ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente
proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nessuna provvedimento deve essere adottato in questa sede in
tema di spese processuali, non avendo le parti intimate svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, li 10.5.2013

maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione

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