Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26343 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Conciliazione 44, presso l’avv.

Brizzolari Mauirizio che, unitamente all’avv. Manneschi Marco lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia-Romagna (Bologna), Sez. 02, n. 144/02/05 del 31 ottobre

2005, depositata il 15 maggio 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso che concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione alla richiesta di rimborso presentata dall’Ente Parco in relazione all’imposta di registro pagata nella misura proporzionale per l’acquisto di fondi rustici con sovrastanti fabbricati, pretendendo l’Ente l’applicazione dell’agevolazione prevista per gli enti pubblici territoriali – poggia su un unico motivo con il quale l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’applicabilità dell’agevolazione riservata agli enti pubblici territoriali, stante la differente natura degli enti parco.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato, in quanto questa Corte, nell’analoga controversia tra le parti concernente l’avviso di liquidazione relativo al medesimo acquisto immobiliare (che nel ricorso è richiamato), ha già stabilito che: “In tema di imposta di registro, l’agevolazione prevista dall’art. 1, punto 7, parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non si applica ai trasferimenti immobiliari in favore degli Enti Parco Nazionali, costituendo gli stessi enti strumentali e non enti pubblici territoriali, in quanto privi delle caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimi, che sono enti esponenziali delle rispettive comunità, politici, dotati di autonomia anche finanziaria e per i quali un determinato territorio è elemento costitutivo e non soltanto un limite parziale della competenza e della legittimazione ad agire” (Cass. n. 5068 del 2011).

Ritenuto che il medesimo principio deve essere qui ribadito, con il conseguente accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario dell’Ente.

Ritenuto che l’assenza di precedenti ad esclusione di quello qui richiamato giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dell’ente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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