Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26341 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26341 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 23585-2007 proposto da:
DANIELE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.

(societa’ incorporante il

SANPAOLO IMI S.P.A.) 00799960158, in persona
dell’Amministratore Delegato, Dott. CORRADO PASSERA,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE
ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA

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Data pubblicazione: 25/11/2013

DARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARSEGLIA
SALVATORE giusta delega in atti;
S PAOLO BANCO NAPOLI S.P.A. 04485191219, in persona
del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott.
ANTONOI NUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA,

dell’avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARSEGLIA SALVATORE giusta delega in
atti;
– controricorrenti nonchè contro

FALL. EL.IN S.R.L. ;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1555/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2007 R.G.N.
1781/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato SALVATORE MARSEGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del Fallimento della società EL.IN . convenne in
giudizio, dinanzi al tribunale di Noia, l’avv. Francesco
Daniele (precedente curatore della procedura concorsuale) e il
Banco di Napoli s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento

di lire dall’attivo fallimentare – somma che, alla luce della
relazione presentata dal Daniele, risultava depositata su di un
libretto acceso presso il predetto istituto di credito e
consegnato ad un suo dipendente.
Il giudice di primo grado dichiarò cessata la materia del
contendere tra il fallimento e l’istituto di credito – che
aveva, nelle more, estinto il credito risarcitorio vantato
dalla procedura – condannando il Daniele (contumace in quel
giudizio) al pagamento in favore dello stesso istituto della
somma di circa 21 mila euro.
La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto
dall’avv. Daniele, lo dichiarò inammissibile.
Per la cassazione della sentenza della corte partenopea
Francesco Daniele ha proposto ricorso sorretto da quattro
motivi di censura.
Resiste l’istituto di credito con controricorso illustrato da
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

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dei danni subiti in conseguenza della sottrazione di 20 milioni

Con 11 primo motivo,

si denuncia

violazione di legge

violazione e falsa applicazione degli artt.

2558, 2559, 2560

c.c. in combinato disposto con gli artt. 1372 c.c., 58 T.U.L.B.
(D.lgs. 385/93), 110, 111 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto

ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Dica la suprema Corte se, operato un conferimento di azienda
tra società esercenti il credito bancario ed esclusi
pattiziamente dallo stesso solo alcuni giudizi e non i rapporti
sostanziali ad essi relativi, tale pattuizione sia
legittimamente e validamente opponibile ai terzi estranei al
contratto di trasferimento e, di conseguenza che, tra la
società cedente e quella cessionaria, sia legittimato passivo
dei giudizi in questione.
Con 11 secondo motivo,

si denuncia

ulteriore violazione di

legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 110,
111 c.p.c. o in via subordinata 112 c.p.c. conseguente
nullità del giudizio e della sentenza impugnata.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la suprema Corte se, qualora una parte evocata nel
giudizio di primo grado non risulti citata in appello, debba
disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
stessa, e se la mancata disposizione della integrazione del
contraddittorio determini la nullità dell’intero procedimento

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(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

di secondo grado e, infine, se la stessa sia rilevabile anche
di ufficio in sede di legittimità.
Con il terzo motivo,

si denuncia

ulteriore violazione di legge

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata.

Dica la suprema Corte se. Qualora una parte evocata nel
giudizio di primo grado non risulti citata in appello, debba
dichiararsi l’inammissibilità dell’appello oltre che nel
confronti della stessa anche nei confronti delle altre parti
del giudizio di primo gtrado citate in appello, oppure debbano
decidersi nei confronti di queste ultime le domande formulate
in riforma della sentenza impugnata e, in tale secondo caso, se
la omessa pronuncia determini la nullità della sentenza di
appello.
Con il quarto motivo,

si

denuncia

omessa, insufficiente

e

contraddittoria motivazione.
La censura è corredata dalla indicazione dei seguenti fatti
controversi:

Il primo è costituito dalla esistenza o meno della
legittimazione passiva del convenuto in appello San Paolo Banco
Napoli s.p.a. quale soggetto cessionario per conferimento di
azienda delle attività del Banco di Napoli s.p.a. o, invece,
del S. Paolo Imi s.p.a. quale soggetto inizialmente
incorporante del Banco di Napoli s.p.a. e successivamente
cedente le sue attività con il suddetto conferimento;

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La censura è corredata dal seguente quesito:

- Si era, pertanto, determinata, tra la posizione sostanziale del
Banco di Napoli s.p.a. e quella del fallimento El.In, una
inscindibilità per essere l’una dipendente dall’altra (onde) 11
giudice di appello avrebbe dovuto correttamente valutare la
conseguente insorgenza del litisconsorzio processuale, da

conseguenze;
– Il secondo fatto controverso è costituito dalla esistenza o
meno, nella specie, di un giudizio nascente “da illeciti
commessi da dipendenti”, non essendo mai stata raggiunta alcuna
valida prova sul punto, ed essendo soltanto intervenuta una
transazione tra il banco di Napoli ed il fallimento.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, prima ancora che
inammissibili in rito per assoluta genericità dei quesiti che
li concludono, e per altrettanto assoluta carenza (quanto alla
quarta censura) della pur necessaria sintesi espositiva,
omologa al quesito di diritto, si infrangono tutti sulla
corretta argomentazione di parte resistente che
condivisibilmente osserva come la sentenza del tribunale di
Noia n. 2135 del 2004 fosse stata regolarmente notificata al
contumace Francesco Daniele, in data 9.3.2005, ad istanza del
S. Paolo Imi s.p.a. con sede in Torino, incorporante il Banco
di Napoli s.p.a., e, in mancanza di rituale impugnazione

quaod

partem, fosse passata in giudicato.
Tale sentenza deve, difatti, ritenersi passata il giudicato, ex
artt. 292 e 326 c.p.c., poiché, nel termine breve, al

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rispettare in ogni fase e grado del giudizio e le sue legittime

notificante

espressamente qualificatosi successore della

originaria parte convenuta – non era stato notificato alcun
atto di appello (proposto, nella specie, nei confronti della
diversa persona giuridica Sanpaolo Banconapoli).
ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio

secondo il quale

la parte che propone l’impugnazione non può

prescindere dal mutamento di stato della controparte,
intervenuto anteriormente alla proposizione dell’impugnazione
medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa.
Pertanto, nel caso in cui dall’istanza di notifica della
sentenza risulti che la società originariamente parte in causa
si è fusa con altra società, dando così luogo ad un ente
diverso, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto e
notificato nei confronti dell’originaria controparte
societaria, e cioè nel confronti di un soggetto non più
esistente anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente
individuabile dall’esame dell’istanza predetta, restando priva
di effetto sanante – in considerazione dell’inesistenza della
vocatio in ius –

l’avvenuta costituzione della società

risultante dalla suindicata fusione
Cass. 5973/2005,
Si

(Cass. ss. uu. 366/1992;

ex multis).

è, poi, ulteriormente precisato (Cass. 23168/2006) che,

qualora (come nel caso di specie)

la fusione di società per

azioni per incorporazione … si verifichi nel corso del giudizio
di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale
evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della

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E’

parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc.
civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque
instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati,
alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la
volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione

fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con
piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi
dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva
del giudizio e non dichiarato nè notificato.
Nella specie, l’odierno ricorrente ebbe ad evocare in giudizio,
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, la s.p.a. Sanpaolo
Banconapoli, persona giuridica diversa dal Sanpaolo IMI (a sua
volta incorparente il Banco di Napoli s.p.a.), e non
quest’ultima, come pure avrebbe potuto e dovuto, adottando una
ordinaria diligenza, alla luce del contenuto della relata di
notificazione contumaciale della sentenza del tribunale di Nola
(erra, di converso, il resistente quando, al folio 4 dell’atto
di resistenza, lamenta una pretesa irritualità dello stesso
ricorso per cassazione, che correttamente risulta notificato,
di converso, alla Intesa Sanpaolo s.p.a., indicata nella relata
di notifica della sentenza di secondo grado, ad istanza della
stessa notificante, come società incorporante la Sanpaolo Imi
s.p.a.).
L’esistenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del
tribunale di Nola, rilevabile d’ufficio secondo l’insegnamento

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alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia al

di questa stessa Corte

(Cass.

ss.uu.

13916/2006),

rende

inammissibile l’odierno ricorso per cassazione, per evidente
difetto di interesse, ciò che rende ultroneo l’esame delle
censure oggi mosse dal ricorrente alla sentenza di appello che,
facendo buon governo dei principi dettati in tema di

con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che il
giudizio risarcitorio nascesse dal comportamento illecito del
dipendente dell’istituto di credito, e restasse pertanto
escluso dall’atto di conferimento per notar Morone (onde la
permanente legittimazione del Sanpaolo Imi al giudizio in corso
dinanzi a sè).
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 2200, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 24.4.2013

legittimazione passiva al processo, aveva comunque ritenuto,

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