Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26341 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29828-2015 proposto da:

T.P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE EUROPA, 98, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

MAZZEI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI LORETO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTECS S.P.A. P.I. (OMISSIS);

Nonchè da:

INTECS S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.P.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 781/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/06/2015, R.G. N. 221/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato ROBERTO DI LORETO;

udito l’Avvocato STEFANO RECCHIONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità,

assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 25 giugno 2015 la Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando in sede di reclamo a mente della L. n. 92 del 2012, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa di licenziamento proposta da T.P.G. nei confronti della INTECS Spa.

Dopo aver affermato la nullità della sentenza di primo grado per essere stata depositata la motivazione oltre il termine di dieci giorni dalla lettura del dispositivo, la Corte, non ravvisando una ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso del lavoratore “risultando priva di qualunque effetto l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento effettuata dal legale… senza l’invio nel termine di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 comma 3, della procura speciale rilasciata dal lavoratore”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 23 dicembre 2015 il T. con un motivo. La società ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Con il motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, in riferimento al termine ivi espresso come richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3”. Si sostiene che il terzo che impugni il licenziamento – nella specie il legale – ha l’onere di rendere tempestivamente nota l’esistenza della procura o della ratifica, ma non di comunicare la medesima al datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni, a meno che la controparte non ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 1393 c.c.. Si lamenta altresì che la Corte non abbia dato ingresso a prove o all’esercizio di poteri officiosì per accertare l’anteriorità della procura scritta rilasciata al legale rispetto alla scadenza di detto termine.

4. – Come eccepito dalla società controricorrente il ricorso per cassazione è pregiudizialmente inammissibile.

Invero, nel caso di reclamo previsto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, il comma 62 stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore”. Il successivo comma 64 aggiunge che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”.

Il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poichè fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l’applicazione del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione.

Nella specie la comunicazione della sentenza di appello è stata effettuata contestualmente alla pubblicazione in data 25 giugno 2015, come dichiarato nel ricorso per cassazione medesimo dove si legge: “ricorso avverso la sentenza n. 781/2015… decisa in data 11/6/2015 e pubblicata oltre che comunicata a mezzo PEC in data 25/6/2015” e come risulta altresì dalla comunicazione a mezzo PEC allegata alla sentenza depositata dallo stesso Avv. Di Loreto.

Il ricorso per cassazione è stato proposto solo il 23 dicembre 2015, ormai decorso il termine di sessanta giorni.

All’eccezione di tardività formulata nel controricorso nulla ha replicato parte ricorrente. Per mera completezza si osserva che l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. n. 221 del 2012, stabilisce che “il biglietto contiene in ogni caso…. il testo integrale del provvedimento comunicato”; necessità della comunicazione del testo integrale poi ribadita dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che ha modificato l’art. 133 c.p.c., secondo cui, entro cinque giorni dal deposito della sentenza, il cancelliere, “mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite” (cfr. Cass. n. 10017 del 2016). Quanto alla precisazione contenuta nell’art. 133 c.p.c., comma 2, novellato, secondo cui “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325”, questa Corte (v. Cass. n. 23526 del 2014, recentemente avallata da Cass. SS.UU. n. 25208 del 2015) ha statuito che la modifica dell’art. 133 c.p.c., in discussione attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicchè non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini – anche perentori – dalla semplice comunicazione del provvedimento, e tale è certamente il caso previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62.

5. – Conclusivamente il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, oltre che di ogni questione attinente al merito della vicenda processuale, compresa l’istanza di remissione alle Sezioni Unite formulata dal difensore del lavoratore. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Riguardo il ricorso principale occorre quindi dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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