Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26341 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5456/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

R.R., M.M.T., rappresentati e difesi

dall’avv. Giuseppe Tinelli e dall’avv. Maurizio De Lorenzi,

elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Severini n. 54,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli.

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Taranto, sezione n. 29, n. 03/29/2013,

pronunciata in data 11/12/2012, depositata in data 11/01/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08 settembre

2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con otto motivi, contro R.R., esercente l’attività di commercialista, e M.M.T., coniuge dichiarante, che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto (n. 572/02/2007), che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l’annualità 1996, un maggiore reddito di lavoro autonomo rideterminandolo in Euro 293.026,35;

2. l’atto impositivo era stato emesso a conclusione della verifica fiscale della Guardia di Finanza, attuata anche con indagini bancarie, che faceva seguito all’attività investigativa e all’esame della documentazione acquisita dai militari nel corso di perquisizioni locali e domiciliari, a carico di R., sottoposto a indagini penali per reati di usura;

3. il giudice d’appello, per quanto tuttora interessa, ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che: (a) diversamente da quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria, non ha efficacia di giudicato esterno, in questa controversia tributaria, la sentenza della C.T.P. di Taranto (n. 758/2010) che riguardava un avviso di accertamento IRPEF, per il periodo d’imposta 1997, mentre il presente contenzioso è relativo ad un avviso di accertamento IRPEF 1996 (ed un avviso di accertamento IVA 1997); (b) il ricorso introduttivo del giudizio è tempestivo in quanto l’avviso di accertamento, notificato in data 06/11/2002, era stato impugnato il 03/07/2003, dovendosi fare applicazione della sospensione del termine per l’impugnazione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, e successivi interventi normativi di proroga della sospensione del detto termine; (c) l’Agenzia, nell’atto d’appello, ha compiuto un’inammissibile mutatio libelli e contemporaneamente ha violato il principio di intangibilità della motivazione dell’atto impositivo in quanto, mentre l’avviso di accertamento poggiante sulle indagini bancarie, aveva rideterminato il reddito netto di lavoro autonomo in Euro 293.026,35, nell’atto d’appello, invece, tali compensi erano stati qualificati come provenienti da attività illecita; (d) l’ufficio, costituendosi nel giudizio di primo grado, si era limitato a replicare agli argomenti della parte privata facendo ricorso a generiche formule di stile, con ciò sottraendosi all’onere di una specifica contestazione delle doglianze del contribuente, delle quali, pertanto, doveva ritenersi “l’accettazione”; (e) la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, era sufficientemente motivata; (f) è infondato il motivo d’appello relativo all’indeducibilità dei costi in quanto correlati ai proventi accertati, derivanti da attività illecita (usura), da un lato, perchè, sul piano normativo, l’articolo di riferimento (L. n. 289 del 2002, art. 2, comma 8, che aveva aggiunto alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, dopo il comma 4, il comma 4-bis) non vale per il 1996, trovando applicazione in relazione ai costi sostenuti a partire dal 1 gennaio 2003 e riconducibili a reati per i quali sia stata trasmessa la notitia criminis al pubblico ministero; da altro lato, perchè, l’ufficio aveva disatteso il risultato delle indagini penali, conclusesi con un proscioglimento da parte del G.I.P., ed anche perchè, in presenza di un accertamento induttivo (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2), l’ufficio doveva riconoscere i costi sottostanti, secondo quanto affermato dalla prassi amministrativa, dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; (g) a causa della mancanza dell’autorizzazione degli organi sovraordinati, prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, non è consentito l’utilizzo, a supporto della pretesa impositiva, dei dati bancari illegittimamente acquisiti; (h) è inammissibile, per difetto di specificità del motivo di appello, la doglianza dell’ufficio circa l’illegittimo ampliamento del thema decidendum, risultante dalla memoria depositata dal contribuente (in data 01/03/2005) dinanzi al giudice di primo grado; (i) “l’intero procedimento formativo dell’atto di accertamento” (cfr. pag. 19 della sentenza) è irrimediabilmente viziato in quanto l’ufficio ha omesso di dimostrare di non avere utilizzato, ai fini dell’avviso, la documentazione illegittimamente acquisita durante l'”ispezione domiciliare” (ibidem) che non era stata autorizzata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1.1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 e art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza impugnata per avere affermato che l’avviso di accertamento, notificato il 06/11/2002, è stato tempestivamente impugnato, con atto spedito all’ufficio in data 03/07/2003, senza considerare che, invece, l’impugnazione era tardiva perchè il relativo termine era scaduto il 21/05/2003;

1.1. il motivo è infondato;

è ius receptum di questa Sezione tributaria (Cass. 25/05/2011, n. 11452), al quale il Collegio intende dare continuità, quello per cui: “La L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) – nel testo modificato dal D.L. n. 282 del 2002 conv. in L. n. 27 del 2003 e dal D.L. n. 143 del 2003 conv. in L. n. 212 del 2003 – nell’introdurre diverse misure antideflattive del contenzioso, volte a definire le contestazioni e le controversie pendenti nonchè a prevenire l’insorgenza di nuovo contenzioso tributario (art. 6: concordato preventivo triennale; art. 7: definizione automatica mediante autoliquidazione dei redditi di impresa e lavoro autonomo “relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono siate presentate entro il 31.10.2002”; art. 8: dichiarazione integrativa delle “dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini della loro presentazione sono scaduti entro il 31.10.2002”; art. 9: definizione automatica cd. tombale mediante presentazione di dichiarazione “concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31.10.2002″; art. 9 bis: definizione dei ritardi ed omessi versamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31.10.2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data”: art. 11: definizione agevolata per le imposte sui trasferimenti concernenti atti di trasferimento, denunce e dichiarazioni presentate entro la data del 30.11.2002; art. 12: definizione dei carichi relativi a ruoli emessi, rispettivamente, fino al 31.12.2000 ed al 30.6.2001; art. 15: definizione “degli avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5 e 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione… “; art. 16: chiusura delle liti fiscali pendenti “per le quali alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”) ha determinato anche i termini relativi agli adempimenti richiesti per il perfezionamento di tali misure, prevedendo in particolare i termini entro i quali i contribuenti avrebbero dovuto effettuare i versamenti – per i quali era prevista anche la forma rateale -, e – per quanto interessa il presente giudizio sospendendo in pendenza degli adempimenti suddetti il termine per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali e ‘per la definizione dei procedimenti di accertamento con adesione. Per quanto concerne, in particolare, gli “avvisi di accertamento” e “gli inviti per l’accertamento in contraddittorio mediante adesione del contribuente” di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, la L. n. 289 del 2002, art. 15 ha delimitato l’applicazione della misura di definizione agevolata della lite (consistente nel pagamento in misura ridotta delle maggiori imposte, ritenute e contributi indicati nell’avviso di accertamento o nell’invito al contraddittorio) agli avvisi di accertamento ed ai procedimenti per i quali alla data del 31.12.2002 (entrata in vigore della legge), rispettivamente, non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso (e dunque agli avvisi di accertamento notificati nei sessanta giorni precedenti al 31.12.2002) ovvero era già stato notificato l'”invito di comparizione” di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 ma non era ancora intervenuta la adesione (e dunque non era ancora stato sottoscritto l’atto formale di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 7 e non era stato effettuato il versamento della somma liquidata, nel termine e secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8: cfr. D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9 “La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’art. 8, comma 2”). In entrambe le ipotesi considerate dalla norma, per il perfezionamento della definizione agevolata era richiesto (art. 15, comma 2) che il pagamento degli importi dovuti fosse eseguito entro la data del 16.3.2003 (data prorogata al 16.4.2003 dal D.L. n. 282 del 2002 conv. in L. n. 27 del 2003) ed in funzione di tale adempimento la L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 2 disponeva opportunamente la sospensione, fino alla stessa data, dei termini perentori per la impugnazione giurisdizionale dei predetti avvisi di accertamento nonchè dei termini per il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione previsti dal D.Lgs. n. 217 del 1997 (termini, questi ultimi, concernenti 1-il versamento delle somme indicate nell’atto di adesione da effettuarsi entro gg. 20 dalla redazione dell’atto: D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8; 2 – la trasmissione della quietanza di pagamento all’Ufficio finanziario). La L. 1 agosto 2003, n. 212, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 143 del 2003 – recante modifiche alla L. n. 289 del 2002 -, dopo aver fatti salvi gli effetti prodotti dal D.L. 7 aprile 2003, n. 59 decaduto per mancata conversione (che aveva prorogato alla data del 16.5.2003 i termini già fissati al 16.4.2003 dalla L. n. 289 del 2002), ha dichiarato “utili” ai fini della definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15 anche i versamenti eseguiti nel periodo 17.4.2003-25.6.2003, ed apportando modifiche al D.L. n. 143 del 2003, art. 1 ha prorogato ulteriormente al 16.10.2003 il termine per effettuare i versamenti dovuti per beneficiare della definizione agevolata contemplata dalla stessa legge (comma 2), disponendo anche il corrispondente prolungamento del periodo di sospensione della decorrenza del termine perentorio per la impugnazione degli atti (cfr. D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 sexies: “per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del presente articolo, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15 e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui allo stesso art. 15, comma 8, è fissato al 18 ottobre 2003”). I termini sono stati ancora prorogati al 16.3.2004 (D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003) e quindi al 16.4.2004 (D.L. n. 355 del 2003 conv. in L. n. 47 del 2004) per consentire la effettuazione dei versamenti utili, con conseguente modifica della disposizione del comma 2 sexies: “Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui allo stesso art. 15, comma 8, è fissato al 18 marzo 2004. E’ sospeso fino al 19 aprile 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui alla L. n. 289 del 2002, comma 2 sexies, art. 1…”. Da ultimo la L. 24 dicembre 2003, n. 350, con l’art. 2, comma 48 ha esteso l’applicazione delle misure di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2002 anche agli avvisi di accertamento ed agli inviti al contraddittorio relativi “al periodo di imposta in corso al 31.12.2002″ (dunque agli atti notificati ed ai procedimenti di accertamento per adesione, per i quali alla data 31.12.2003 di entrata in vigore della legge, non erano ancora scaduti i termini perentori per la proposizione dei ricorsi ovvero non erano ancora stati perfezionati i procedimenti di adesione), prevedendo conseguentemente la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso tali avvisi di accertamento e per il perfezionamento della definizione del procedimento di adesione fino alla data del 19.3.2004 (prorogata al 19.4.2004 dal D.L. n. 355 del 2003 conv. in L. n. 47 del 2004).”;

nella fattispecie, la C.T.R., attenendosi a tali disposizioni normative, ha correttamente ritenuto che l’atto impositivo, notificato in data 11/11/2002, fosse stato tempestivamente impugnato, in data 03/07/2003, entro il succitato termine di proroga del 19/04/2004;

2. con il secondo motivo (“1.2. In subordine. Violazione del principio del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere escluso l’efficacia del giudicato esterno (giusta sentenza della C.T.P. di Taranto n. 758/02/2010) in punto di legittimità di un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 1997, basato sulle stesse indagini finanziarie, utilizzate per l’emissione dell’avviso oggetto di questo giudizio, dalle quali erano emerse movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente in fase endoprocedimentale;

2.1. il motivo è infondato;

in disparte la prospettabile inammissibilità della critica in esso contenuta, che ruota attorno ad un aspetto non decisivo per il giudizio, è dato rilevare che il dictum della C.T.R., che ha negato la rilevanza, in questa causa, in tema di IRPEF 1996, del giudicato (esterno), in tema di IRPEF (1997), è conforme al principio di diritto, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/09/2017, n. 21395), secondo cui: “In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.”;

nel caso in esame, l’asserito effetto vincolante del giudicato esterno non sussiste, perchè non è invocato con riferimento ad un fatto costitutivo della pretesa tributaria, avente efficacia permanente o pluriennale (per usare le categorie giuridiche menzionate dalla succitata giurisprudenza di legittimità), bensì in relazione all’aspetto, del tutto marginale – nel presente giudizio, come in quello conclusosi con una sentenza definitiva -, della dedotta legittimità delle indagini finanziarie, prodromiche all’emissione dell’atto impositivo;

3. con il terzo motivo (“2) In subordine. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che l’atto d’appello dell’ufficio conteneva domande nuove in quanto, mentre l’avviso, poggiante su dati bancari, aveva rideterminato il reddito netto di lavoro dipendente del contribuente, nell’atto di gravame veniva mutata la natura dei compensi non dichiarati, che erano ricondotti – questa volta – alla (diversa) categoria dei compensi provenienti da attività illecita;

3.1. il motivo è fondato;

è utile ricordare che, a giudizio di questa Corte: “L’avviso soddisfa l’obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo “petitum e nella causa petendi”, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza che l’atto possa esaurirsi nell’enunciazione di una imposizione fiscale di per sè, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto ed istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e, dall’altro, rendendo subito pienamente controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione.” (Cass. 21/11/2018, n. 30039);

la Corte (Cass. 13/11/2008, n. 27065, conf.: 20/04/2016, n. 7927), ha anche puntualizzato che: “Il processo tributario, strutturato come un giudizio di impugnazione dell’atto impositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria, non consente di far valere per la prima volta in giudizio, ed a maggior ragione in appello, un fatto costitutivo della pretesa tributaria (e cioè la cd “causa petendi”) che non sia già stato assunto a suo fondamento fin dall’avviso di accertamento.”;

nella fattispecie, la sentenza impugnata – secondo cui l’A.F. sarebbe incorsa in un’inammissibile mutatio libelli e avrebbe violato il principio d’intangibilità della motivazione dell’avviso di rettifica laddove, nel giudizio d’appello, per la prima volta, ha posto a fondamento della pretesa impositiva, originariamente imperniata sull’esistenza di redditi di lavoro autonomo non dichiarati, una nuova causa petendi, consistente nella provenienza illecita dei compensi non dichiarati – si è discostandosi da questi canoni giuridici e, inoltre, non ha tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, le “operazioni imponibili non dichiarate” da lavoro autonomo (originaria contestazione) possono costituire, in sè, “attività illecita” (Cass. 20/02/2019, n. 19647; 22/03/2017, n. 30686);

4. con il quarto motivo (“3) In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, nell’affermare che, costituendosi nel giudizio di primo grado, l’Amministrazione finanziaria si era limitata a mere contestazioni di stile degli argomenti difensivi del contribuente, con ciò (implicitamente) accettando le doglianze di quest’ultimo, aveva trascurato di considerare che l’A.F., nel corso del giudizio di primo grado, nel pieno rispetto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, aveva depositato tre memorie illustrative con le quali aveva puntualmente contestato tutte le eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo;

4.1. il motivo è inammissibile;

esso non soddisfa il requisito dell’autosufficienza in quanto, in difetto di riproduzione, nel testo del ricorso per cassazione, dei passi delle dianzi citate “tre memorie”, depositate dall’ufficio in primo grado, con le quali, secondo la tesi erariale, sarebbero state contestate, in maniera puntuale, le eccezioni del contribuente, questa Corte non è posta nella condizione di valutare la fondatezza o meno dell’assunto dell’Agenzia;

5. con il quinto motivo (“4) In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura il capo della sentenza relativo al riconoscimento di costi sottostanti ai proventi accertati derivanti da attività illecita (usura), in quanto, da un lato, per la giurisprudenza di legittimità, non è corretto ritenere che ad un ricavo occulto corrisponda un costo, anch’esso occulto, laddove, nella specie, la contribuente neppure in sede contenziosa aveva dimostrato per tabulas l’esistenza di costi tali da abbattere i ricavi accertati dall’ente impositore con l’atto impositivo oggetto del giudizio; d’altro lato, ai fini del riconoscimento dei costi, trattandosi d’indagini bancarie, è sempre necessario che la parte privata offra prove certe che, come detto, nel caso in esame, non erano state fornite;

5.1. il motivo è fondato;

come sopra precisato (vedi “Rilevato che” p. 3, lett. (f), la C.T.R. ha respinto la tesi dell’ufficio circa l’indeducibilità dei costi correlati ai proventi dell’attività usuraria, sul rilievo che, da un canto, la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, che consentiva il recupero a tassazione dei costi dedotti riconducibili a reati, in relazione ai quali era stata trasmessa la notitia criminis al pubblico ministero, non fosse applicabile ai fatti avvenuti nel 1997, ma solo a partire dal 2003; da altro canto, che, in presenza di un accertamento induttivo, l’A.F. deve riconoscere i costi sottostanti;

una simile affermazione collide con il chiaro enunciato della giurisprudenza di legittimità, riaffermato anche di recente (Cass. 05/10/2018, n. 24422), per il quale: “In tema di accertamento, la considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva e non anche a quella fondata su indagini bancarie, atteso che, in questa ipotesi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e, per l’IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), opera a favore dell’Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l’onere di superare.”, ferma la considerazione che, nella specie, non risulta che il contribuente, gravato del relativo onere, abbia dato prova della sussistenza di costi interrelati ai proventi occulti, ricostruiti dall’Amministrazione finanziaria tramite indagini bancarie;

6. con il sesto motivo (“5) Ancora. In subordine. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che la mancanza di autorizzazione ai fini dell’espletamento delle indagini finanziarie preclude l’utilizzo dei dati acquisiti;

6.1. il motivo è fondato;

erra la Commissione regionale nell’affermare che, in difetto di specifica autorizzazione dell’organo sovraordinato, i dati bancari acquisiti non siano utilizzabili, dovendosi, al riguardo, aderire al radicato orientamento della Corte (Cass. 18/04/2018, n. 9480), in base al quale: “In tema di accertamento, la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie rende le stesse illegittime ove si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, in conformità alla concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo, espressa, in via generale, dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies”, con la precisazione che, nel caso in esame, non risulta allegato che, dall’espletamento delle indagini bancarie, sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente;

7. con il settimo motivo (“6) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia critica la sentenza impugnata – la quale, secondo la prospettazione erariale, aveva erroneamente ritenuto inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d’appello, la doglianza dell’ufficio, formulata nell’atto di appello e in una successiva memoria, secondo cui il giudice di primo grado non aveva affrontato la questione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria con apposita memoria (del 15/07/2005), concernente l’ampliamento del thema decidendum, tramite le memorie depositate il 01/03/2005, in violazione della disciplina dell’art. 24, cit., che prevede anche la notifica della stessa memoria -, per non avere rilevato che, nell’atto di appello, la stessa eccezione era stata proposta con chiarezza e che, effettivamente, la contribuente, in primo grado, aveva ampliato in modo non consentito il tema del decidere;

7.1. il motivo è inammissibile per due distinte ragioni;

per un verso, esso non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, per mancanza di trascrizione, all’interno del ricorso, dei passi degli atti del giudizio di merito volti a dimostrare la fondatezza della medesima censura; per altro verso, l’Agenzia omette di dimostrare la decisività della critica, nel senso che non prova (e, invero, neppure allega) che, ove il giudice d’appello, anzichè dichiararla inammissibile, avesse esaminato (riconoscendone, preliminarmente, l’ammissibilità) l’eccezione dell’appellante circa l’illegittimo ampliamento, in primo grado, da parte del contribuente, del thema decidendum, tale diversa (ipotetica) statuizione avrebbe determinato un diverso esito della controversia;

8. con l’ottavo motivo (“7) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto viziato l’intero procedimento formativo dell’atto di accertamento, che si reggeva su dati acquisiti in un accesso (perquisizione) domiciliare non legittimamente autorizzato, tralasciando di considerare che l’atto impositivo non era fondato soltanto su tali dati, acquisiti nel corso della perquisizione domiciliare a carico del contribuente (svoltasi il 21/02/2000), indagato per i reati di cui agli artt. 648-bis, 644, c.p., ma scaturiva anche dalla successiva verifica fiscale (iniziata in data 17/06/2002 e conclusasi con la redazione del processo verbale di constatazione del 23/09/2002), compiuta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale era stata acquisita documentazione bancaria che dimostrava che, sui conti correnti intestati al ricorrente e alla moglie, erano transitate ingenti somme di denaro (nell’ordine di alcuni miliardi di lire) che gli interessati non avevano giustificato;

8.1. il motivo è fondato;

la C.T.R., esprimendosi con locuzioni non chiare sul piano del loro significato giuridico (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata), ha ritenuto che “l’intero procedimento formativo dell’atto di accertamento (… fosse) irrimediabilmente viziato.”, in quanto esso era sorretto da un accesso domiciliare, presso l’abitazione del contribuente, illegittimo perchè non debitamente autorizzato dall’A.G., senza valutare un altro importante aspetto, cioè che, incontestabilmente, l’avviso era fondato (anche) sul risultato di un’indagine bancaria compiuta dalla Guardia di Finanza nel 2002, due anni dopo la detta perquisizione domiciliare nei confronti della parte privata, sottoposta a procedimento penale per fatti d’usura, il che è sufficiente al fine di dubitare dell’esistenza di valide ragione giuridica per negare la legittimità della rettifica fiscale, poggiante sui movimenti dei conti correnti bancari dell’interessato;

9. ne consegue che, accolti il terzo, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, e dichiarati inammissibili il quarto e il settimo motivo, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibili il quarto e il settimo motivo, cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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