Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26341 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo

Magno 2/b, presso l’avv. Grassetti Fabrizio che, unitamente all’avv.

D’Andrea Silvio, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 05, n. 65/05/06 del 9 maggio 2006,

depositata il 14 giugno 2006, notificata il 14 novembre 2006;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso del contribuente, iscritto all’AIRE e dipendente delle Ferrovie dello Stato presso la sede delle Ferrovie Italiane di Chiasso, relativamente alle ritenute IRPEF subite e supposte non dovute per il lavoro svolto in Svizzera – poggia su unico motivo con il quale l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta non assoggettabilità a tassazione come redditi di lavoro dipendente le retribuzioni percepite dal contribuente.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte in analoga controversia secondo cui: I redditi da lavoro dipendente prestato in Svizzera da cittadini italiani, iscritti nell’anagrafe dei cittadini residenti all’estero (AIRE), dipendenti delle ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia spa) sono soggetti a prelievo fiscale – in particolare all’IRPEF – in Italia, in virtù dell’art. 19 della Convenzione italo- svizzera, ratificata e resa esecutiva con L. 23 dicembre 1978, n. 943. Quest’ultima norma pattizia, infatti, individua alcune “remunerazioni” che restano imponibili, in regime di reciprocità, nello Stato contraente da dove esse provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti medesimi o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra i quali ultimi sono specificamente indicate anche le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia spa, senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale in esame (Cass. n. 29455 del 2008; v. anche Cass. nn. 24455 del 2008;

3556 del 2009).

Ritenuto che debba essere accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata e che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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