Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26340 del 25/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26340 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10772-2011 proposto da:
DI PILATO LORENZO DPLLNZ57S19A8830, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZA ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo
studio dell’avvocato FIORE CIRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIGNATELLI EGIDIO giusta procura a margine del
ricorso;

– _ricorrente contro
EQUITALIA ETR SPA 12158250154, già E.T.R. – ESAZIONE
TRIBUTI SPA, in persona dell’amministratore delegato e legale
rappresentante, appartenente al Gruppo Equitalia Apa, agente per la
Riscossione dei Tributi per le Province di Bari e Brindisi, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 25/11/2013

dall’avvocato NOCCO GIUSEPPE ONORATO giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

domiciliato in ROMA, P.ZA ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo
studio dell’avvocato FIORE CIRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIGNATELLI EGIDIO giusta procura a margine del
controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 15/13/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI dell’11/11/2009, depositata il
12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 10772 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

DI PILATO LORENZO DPLLNZ57S19A8830, elettivamente

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 10772/11

Ricorrente: Lorenzo Di Pilato
Controricorrente e ric.incid.le: Equitalia ETR Spa

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Lorenzo Di Pilato propone ricorso principale per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia n. 15/13/10, depositata il 12
marzo 2010, con la quale essa accoglieva l’appello della precedente concessionaria E.TR.-Esazione Tributi Spa., già incorporata
dall’attuale controricorrente Equitalia ETR Spa., contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione del medesimo,
relativa all’avviso di iscrizione d’ipoteca su un immobile, facente parte del fondo patrimoniale costituito da lui e la
2001, ed aggiornato a febbraio del 2002, veniva rit
ta. In particolare il giudice di secondo grado osserva
garanzia cautelare ben poteva essere assunta in ordine credito
fiscale vantato, avendo tale ipoteca carattere reale, per la quale
il principio della inespropriabilità del bene per fatti diversi
dalle esigenze di famiglia, cui l’istituto del fondo patrimoniale,
peraltro destinato a cessare con lo scioglimento del matrimonio o
il raggiungimento della maggiore età dei figli, è preordinato, non
può operare. Equitalia ETR resiste con controricorso, svolgendo a
sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui il ricorrente replica con altro controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

La Corte
2. Rilevato:
che la questione addotta all’esame del giudice di legittimità
risulta allo stato sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite;
i

Oggetto: impugnazione avviso iscrizione ipoteca,

2

ritenuto:
che, dato atto di quanto sopra, appare quanto mai necessario
disporre il rinvio della decisione del ricorso a data da dest arsi, a seguito della pronuncia di cui sopra;
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
zione civile, il 24 ottobre 2013.

Rinvia il processo a nuovo ruolo.

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