Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26340 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26272-2013 proposto da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA

FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ALLEVA,

PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA A.R.L., già BANCA BIPIELLE ADRIATICO

S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA A.R.L., già BANCA BIPIELLE ADRIATICO

S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo

studio degli avvocati ENRICO CICCOTTI, ANDREA MUSTI che la

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato GUGLIELMO

BURRAGATO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 708/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/11/2012 R.G.N. 954/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato ALLEVA FRANCESCO;

udito l’Avvocato MUSTI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., dirigente bancario responsabile di un’agenzia del Banco Popolare, licenziato in data (OMISSIS) per giusta causa per ragioni attinenti la mala gestione di alcune posizioni creditizie, chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità del recesso, l’indennità di mancato preavviso (pari a 7,5 mensilità), l’indennità per risoluzione anticipata del rapporto (indennità supplementare, prevista dall’art. 29 ccnl in caso di licenziamento ingiustificato) ed il risarcimento del danno. La Banca contestava la domanda ed in riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni per le mancanze da cui era scaturito il licenziamento. In ulteriore riconvenzionale il dirigente chiedeva differenze retributive, t.f.r. e la corresponsione dell’incentivo sull’utile netto del 2002. L’adito Tribunale di Forlì escludeva la giusta causa e condannava la Banca all’indennità di preavviso rigettando nel resto. Proponevano appello principale B. ed appello incidentale la Banca.

Con sentenza del 18.10 – 15.11.2012, la Corte d’appello di Bologna, ricostruita la vicenda in fatto, accoglieva parzialmente l’appello principale, concedendo al dirigente una modestissima differenza retributiva risultante per tabulas, rigettando nel resto l’impugnazione principale e quella incidentale. In particolare la Corte territoriale determinava l’esatta estensione dell’addebito e riteneva acclarati i fatti relativi, sulla base dell’esame della motivazione e delle indagini compiute da un c.t.u. nominato in primo grado, il quale aveva rilevato l’esistenza delle gravi mancanze contestate.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.G. con cinque motivi. Resiste con controricorso il Banco Popolare Soc. Coop. che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale il B. sostiene la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto la Corte di merito non avrebbe esaminato le reali contestazioni mosse, cioè la validità o meno dei suoi sforzi per migliorare la situazione di 22 pratiche creditizie, ma avrebbe parlato di tutt’altro, vale a dire del suo presunto approccio metodologico improprio all’erogazione del credito, mentre avrebbe dovuto valutare caso per caso se era stato dimostrato da parte della datrice di lavoro l’esistenza di comportamenti non congrui nel periodo luglio – settembre 2002.

2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, il ricorrente si lamenta del fatto che impropriamente la Corte d’appello avrebbe affermato che l’arco temporale delle mancanze addebitategli non era quello del periodo 22 luglio – 30 settembre 2002, bensì quello più ampio decorrente dalla verifica del mese di novembre del 2001 fino al 30.9.2002, facendo passare in tal modo per contestazione ciò che era solo la sua premessa storica ed ampliando, di conseguenza, l’ambito temporale di riferimento delle accuse.

1.2. a) Per ragioni di intima connessione i primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente.

Ebbene, tali motivi sono infondati.

Invero, la Corte d’appello di Bologna ha esattamente individuato l’oggetto della contestazione, così come risulta da un diretto raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata concernente tale aspetto della vicenda ed il testo della nota d’addebito disciplinare allegata al presente ricorso.

Infatti, nella conclusione della lunga nota d’addebito disciplinare allegata dal ricorrente è chiaramente spiegato che tutto quanto era stato nella stessa esposto veniva contestato al dipendente a norma della L. n. 300 del 1970, art. 7. Coerentemente, la Corte territoriale, nell’affrontare il merito delle contestazioni, ha tenuto conto di tutto ciò che era ricompreso nella nota di addebito disciplinare con riferimento all’intero arco temporale che sì dispiegava dalla verifica del mese di novembre del 2001, connessa all’attività ispettiva interna, al 30.9.2002, termine entro il quale il B., nella sua veste di direttore generale, avrebbe dovuto provvedere a sanare le 22 posizioni creditizie critiche rilevate. In effetti, la Corte di merito ha mostrato di non essersi affatto discostata dal contenuto della lettera di contestazione, che faceva riferimento all’intera vicenda disciplinare riguardante l’appellante, nel momento in cui ha evidenziato che la stessa concerneva i seguenti addebiti: mancato rispetto dell’impegno assunto dal B. in consiglio di amministrazione il 12/7/2002 di eseguire un intervento correttivo sulle 22 posizioni creditizie critiche oggetto di segnalazione; complessivo incremento nel 2001 dell’esposizione della filiale e dei debordi contabili; mantenimento di fidi in presenza di dati negativi o atti pregiudizievoli nel gennaio del 2002. D’altra parte, anche la specifica censura secondo la quale l’indagine non avrebbe dovuto riguardare l’approccio metodologico improprio all’erogazione del credito è contraddetta dal dato letterale del contenuto della contestazione allegata dal ricorrente, laddove si legge ” è soprattutto nelle modalità di gestione di tali posizioni e nelle iniziative intraprese che si sono confermate anomalie e criticità, sia per quanto attiene le reali capacità di rientro dei clienti sia per le scelte da Lei impostate”.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione alla non configurabilità di una giusta causa di recesso a carico di un dirigente bancario ove sia mancato qualsiasi danno per la banca datrice di lavoro. In pratica, secondo il ricorrente, la controparte non era riuscita a dimostrare che dalle 22 pratiche di fido o da altre ancora le fosse derivata una perdita economica.

4. Oggetto del quarto motivo del ricorso principale è la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e/o dell’art. 1218 c.c., sotto il profilo della non imputabilità al B. dell’eventuale illegittimità o erroneità della delibera delle pratiche di fido. In concreto sì imputa alla Corte d’appello di aver ritenuto come legittimamente fondanti il licenziamento fatti e circostanze attinenti al modo in cui le suddette pratiche erano state tempo addietro deliberate, nonostante la lettera di contestazione non ne facesse riferimento. Inoltre, ci si duole del fatto che la stessa Corte non aveva considerato che esso ricorrente non aveva mai votato le suddette pratiche, così come attestato dalle testimonianze, mentre aveva ritenuto di poterlo egualmente colpevolizzare per il fatto dì aver fornito al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione informazioni carenti che davano loro una inesatta rappresentazione della realtà, quando, invece, dalle prove testimoniali era emerso che i partecipanti alle riunioni avevano avuto possibilità di prendere visione delle pratiche con giorni dì anticipo e di chiedere informazioni ulteriori. Quindi, secondo il presente assunto difensivo, non avendo il B. mai votato le pratiche oggetto di delibera non poteva aver concorso alla loro approvazione e non poteva esservi nesso causale tra la sua presenza in consiglio per la presentazione delle pratiche e la loro successiva adozione ritenuta fonte di danno per la banca.

3.4. a) Per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.

Tali motivi sono infondati.

Invero, la giusta causa del licenziamento è stata correttamente ravvisata dalla Corte territoriale nella lesione del rapporto fiduciario di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro. Al riguardo la Corte di merito ha spiegato quali erano state in concreto le ragioni che avevano irrimediabilmente compromesso la prosecuzione del rapporto col dirigente bancario, vale dire quelle ingenerate dalle seguenti condotte oggetto di imputazione: l’avere il dipendente concesso credito a soggetti a rischio, a volte senza una seria preventiva valutazione della loro capacità patrimoniale, altre volte in presenza di sintomi di inaffidabilità (quali ad esempio, ipoteche e segnalazione di sofferenze); l’avere il medesimo disatteso gli inviti a contenere l’eccessivo livello dell’esposizione creditizia della filiale, nonostante fosse stato a ciò personalmente sollecitato con la lettera del 24/12/2001 ed in occasione degli impegni assunti dal predetto nel luglio del 2002; l’avere il B. cercato di mascherare la grave situazione di criticità nella concessione e gestione del credito per le 22 posizioni creditizie segnalate.

D’altra parte, ai fini della ricorrenza della giusta causa del licenziamento, non è necessario che la parte datoriale dimostri di aver ricevuto un particolare danno economico dalle operazioni addebitate al suo dipendente, essendo, invece, rilevante una volta che il datore di lavoro abbia dimostrato il fatto ascritto al dipendente, provandolo nella sua materialità e con riferimento all’elemento psicologico del lavoratore – la verifica degli effetti prodotti da tali operazioni sulla permanenza del vincolo fiduciario che deve necessariamente connotare la vita del rapporto lavorativo, in special modo quando si tratti, come nel caso in esame, di un rapporto di tipo dirigenziale ove l’elemento fiducia assume valore prioritario.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 19684 del 18.9.2014) che “in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonchè all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro”.

Si è, altresì, affermato (Cass. sez. lav. n. 13512 dell’1/7/2016) che “al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto”.

5. Col quinto motivo si deduce la carente e falsa motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia che il B. non avesse consentito ai membri del Consiglio di amministrazione di discutere in massima libertà e con la massima possibilità di informazione delle singole pratiche, mentre dalle testimonianze era emerso che le stesse venivano discusse e deliberate una per una.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi, nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione della ricorrenza della giusta causa del licenziamento non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro il proprio convincimento sulla gravità della lesione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro del dirigente, tale da non consentirne la prosecuzione, nemmeno in via temporanea.

Pertanto, il ricorso principale va rigettato.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Banco Popolare Soc. Coop. deduce violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e art. 278 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte d’appello ha erroneamente escluso il danno “per insussistenza di perdita a carico dell’Istituto”, senza tener conto che l’inadempimento dei clienti permane e rappresenta di per sè un danno per la Banca, in quanto se quelle somme fossero state prestate a terzi solvibili essa avrebbe potuto trarne un profitto.

6.a. Il motivo è infondato.

Invero, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di ordine logico – giuridico, la Corte territoriale ha chiaramente spiegato che la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado – quasi quattro anni dopo l’estromissione del B. – aveva consentito di verificare che nessuna perdita si era avuta in relazione alle 22 pratiche in contestazione. Inoltre, la stessa Corte ha aggiunto che l’asserito danno non era nemmeno configurabile al momento della sua decisione, atteso che il lungo lasso temporale intercorso dall’esodo del direttore generale (9 – 10 anni circa) – nel corso del quale altro personale aveva seguito le posizioni in oggetto – precludeva l’accertamento di una responsabilità risarcitoria del B. ed una integrazione della perizia avrebbe avuto solo un carattere esplorativo.

In definitiva, la censura mossa dalla difesa dell’istituto bancario non scalfisce la validità della motivazione sulla quale è basata la decisione di rigetto del suo appello incidentale. Ne consegue il rigetto del presente ricorso incidentale.

7. La reciproca soccombenza delle parti induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.

Infine, su entrambe le parti grava il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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