Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26340 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SARPLAST S.P.A., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 130, presso lo

studio dell’avv. Giovanni Zappulla, rappresentato e difeso dall’avv.

Spada Antonino;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 26^, n. 18 del 13 marzo 2006;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore dott. Cappabianca

Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

il Fallimento propose ricorso avverso cartelle di pagamento emesse in esito ad iscrizione a ruolo, di irpef (ritenute alla fonte), relativa all’anno 1991 e conseguente al controllo della corrispondente dichiarazione mod. 770, deducendone l’illegittimità, sotto vari profili, e l’infondatezza;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del Fallimento, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello, in particolare, affermarono che l’Ufficio non aveva assolto l’onere probatorio in quanto “anzichè produrre il modello 770, sottoscritto e consegnato dal contribuente, come ordinato da questa. Commissione, ha prodotto alcuni tabulati compilati dallo stesso Ufficio, peraltro del tutto incomprensibili, privi di ogni efficacia probatoria”; ritennero, inoltre, che, trattandosi di debitore soggetto a procedura fallimentare, il concessionario doveva provvedere all’insinuazione al passivo del Fallimento delle somme iscritte a ruolo dagli uffici Finanziari senza emissione di cartella;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi;

– che il Fallimento ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione degli artt. 2637 e 2712 cod. civ.; art. 116 c.p.c.;

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio” e formulato il seguente quesito di diritto: “… se i dati forniti dall’Anagrafe Tributaria attraverso la riproduzione meccanica su tabulato, abbiano valore di prova che il giudice di merito ha l’obbligo di esaminare”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25” e formulato il seguente quesito di diritto: “… se, in caso di intervenuto fallimento, sia illegittima la notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare”;

considerato:

– che – atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09), occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure proposte dalla società contribuente, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di “quesito di diritto” e “momento di sintesi”;

– che, al riguardo, va, in primo luogo, osservato che le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione sia del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato sia, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato); e che, dall’esposta premessa, hanno inferito che il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve risolversi in sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, idonea a far comprendere alla Corte già sulla base della sua sola lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v.

Cass. s.u. 19444/09 e 3519/08, nonchè 7433/09, 15535/08, 19769/08);

– che – tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi, in concreto, che i quesiti di cui sono corredati le censure di violazione di legge svolte dalla contribuente si esauriscono, in contrasto con il suesposto criterio, in mere petizioni di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte; mentre il dedotto vizio di motivazione è del tutto privo di momento di sintesi;

– che deve, inoltre, rilevarsi che il primo motivo di ricorso si rivela, per un verso, inammissibile in quanto inidoneo ad esaurire compiutamente la ratio della sentenza impugnata – laddove i giudici di appello hanno rilevato, oltre la carenza di rilevanza probatoria della documentazione allegata a sostegno della pretesa erariale, anche la sua non intelligibilità – e, per l’altro, infondato alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale (per cui v. Cass. 1612/08) secondo il quale, in caso di contestazione, e l’Agenzia non può assolvere il proprio onere probatorio con le risultanze dell’interrogazione dell’Anagrafe tributaria; ciò mentre l’inaccoglibilità del primo motivo, comportando di per sè l’illegittimità dell’atto impugnato, rende superfluo l’esame del secondo;

ritenuto:

che, alla luce degli esposti rilievi, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli art. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia alla refusione delle spese, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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