Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2634 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2634 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 23707/2013 proposto da:

C

Saiseb Tor di Valle S.p.a., quale incorporante della Tor di Valle
Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli n.15, presso lo
studio dell ‘ avvocato Piselli Pierluigi, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso
l ‘Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;

U

Data pubblicazione: 02/02/2018

C,I

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 4068/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con il ricorso in atti la Saiseb Tor di Valle s.p.a, quale
incorporante della Tor di Valle Costruzioni s.p.a., ha chiesto che sia
cassata la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha
respinto, per difetto di prova, il gravame da essa proposto avverso la
sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva
disconosciuto il credito di essa ricorrente relativo alle riserve iscritte
in contabilità in relazione alla costruzione di 36 alloggi CEP nel
quartiere Archi di Reggio Calabria.
Il mezzo si vale di due motivi di impugnazione, illustrati pure con
memoria, ai quali resiste l’intimato Ministero con controricorso.
Conclusioni scritte del PM ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. poiché il
giudice distrettuale si era pronunciato nei riferiti termini malgrado le
riserve, iscritte in conseguenza delle detrazioni operate dalla
committente in corso d’opera, fossero intese a reclamare il
RG 23707/13 Saiseb-Miti Infrastrutture

Est. n-m-1s. Marulli

12/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

pagamento dei corrispettivi contrattuali, onde l’onere probatorio si
doveva ritenere assolto per effetto della mera proposizione della
domanda.
2.2.11 motivo è infondato.
Eppur vero come allega la ricorrente che il creditore che agisca, tra

debitore e segnatamente per il pagamento dei corrispettivi convenuti
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre è compito del debitore
provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento. Tuttavia la stessa giurisprudenza, che enuncia il
principio in parola, si perita pure di osservare che ove il debitore
contesti l’esatto adempimento dell’obbligazione e rifiutando il
pagamento di quanto dovuto eccepisca l’inadempimento altrui, i ruoli
delle parti in lite si invertono, di talchè compete al creditore che
agisca per il pagamento del corrispettivo, e al quale sia opposta
un’eccezione di inadempimento, provare di aver adempiuto
esattamente l’obbligazione contestata (Cass., Sez. III, 12/02/2010,
n. 3373).
Ora nella specie, pur volendo sorvolare sul difetto di autosufficienza
che affligge le prospettazioni di entrambe le parti, le riserve iscritte
in contabilità dall’impresa, per come sintetizzate alle pagg. 14 e 15
del ricorso, attengono ad altrettante ragioni di inadempimento
opposte dalla controparte, sicché, ribaltandosi per effetto di ciò
l’onere probatorio dell’esatta esecuzione delle lavorazioni contestate
sull’impresa, rettamente il giudice d’appello ha ritenuto di
respingerne ex novo la pretesa come fatto dal giudice di primo
/(\\
Est. Cors. ,Marulli

RG 23707/13 Saiseb-Min Infrastrutture
3

l’altro, per l’adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul

proprio per mancato assolvimento dell’onere probatorio e, dunque,
in piena adesione ai precetti asseritamente violati.
3.1. Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione deduce la
ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in quanto il giudice
d’appello non avrebbe dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a

certificato di collaudo e la richiesta di rinnovazione degli
accertamenti peritali ed a disattendere le perizie esperite in altri
giudizi tra le parti.
3.2. Il motivo, pur a dispetto della pregiudiziale inammissibilità che
lo affligge per mescolanza inscindibile delle doglianze (Cass., Sez. I,
23/09/2011, n. 19443), oltre che per difetto di autosufficienza non
essendo riprodotto in exstenso il contenuto delle istanze disattese
(Cass., Sez. VI-IV, 30/07/2010, n. 17915), è destituito, peraltro, di
totale fondamento, poiché il giudice d’appello, dandosi cura di
replicare partitamente alle spiegate istanze, ne ha motivato il
rigetto, osservando, quanto alla prima, che non vi era prova del
possesso in capo alla committente della documentazione esibenda,
quanto alla seconda, che la rinnovazione degli accertamenti peritali
si sarebbe rivelata nella specie incombente inutile stante il tempo
trascorso, il degrado intervenuto e la trasformazione dei luoghi e,
quanto infine alla terza, che ciò che era emerso a seguito delle
indagini peritali esperite aliunde non poteva fare stato a fronte della
perizia esperita nel giudizio de quo.
L’istante dunque sollecita una rinnovazione dell’ufficio decisorio che
nella specie risulta invece assolto con motivazione del tutto congrua
ed adeguata.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Est. Cons .” I arulli

RG 23707/13 Saiseb-Min Infrastrutture
4

respingere la richiesta di esibizione del registro di contabilità e del

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.

spese del presente giudizio che liquida in euro 3200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre al 15°/0 per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 12.9.2017
IPPreT ente
Giudiziti o
11 1′ unzio
Dott.ssa Fabrizio BARÒ’

Dott. Francd1irelli

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle

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