Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26339 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 35876/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Modena con ordinanza del 14/12/2018

nel procedimento vertente tra:

E. & A.M. SRL, da una parte, e SAPORI DEL BORGO

ANTICO DI I.T., dall’altra, ed iscritto al n. 9677/2015

R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede

individuarsi nel Giudice di Pace di Modena il giudice competente a

conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Fatto

CONSIDERATO

che:

il Giudice di pace di Modena dichiarava la propria incompetenza a decidere una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in ragione della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente ed eccedente i limiti di valore della propria riserva di cognizione;

il Tribunale di Modena, davanti al quale veniva riassunto il processo, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, rilevando che la cognizione funzionale dell’ufficio giudiziario che aveva emesso il decreto avrebbe dovuto imporre la separazione dei giudizi con rimessione al Tribunale limitata a quello inerente alla domanda riconvenzionale;

il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Diritto

RILEVATO

che:

il regolamento è inammissibile perchè sollevato tardivamente dopo la prima udienza di trattazione;

in particolare, la prima udienza risulta essere stata rinviata per mancata comparizione delle parti, ma alla seguente udienza risulta una serie molteplice di rinvii, il primo per comparizione personale delle parti, il secondo con concessione dei termini ex art. 183, c.p.c., entrambi anteriormente alla sospensione del processo D.L. n. 189 del 2016, ex art. 9 ter, poi convertito dalla L. n. 229 del 2016, e altri ancora, successivamente, fino al trattenimento del processo in decisione prima della sua rimessione in istruttoria a sua volta esitata nell’assunzione in riserva a scioglimento della quale è stato sollevato il regolamento;

questa Corte ha chiarito che il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo solo che debba svolgere attività processuali, come ad esempio assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (Cass., 02/08/2018, n. 20445);

nessuna statuizione sulle spese stante il rilievo d’ufficio del regolamento e l’assenza di difese delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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