Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26338 del 25/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26338 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26317-2012 proposto da:
CAPRINO GIANLUCA, FLORIO PAOLO, nella loro qualità di
amministrori giudiziari dei beni confiscati riconducibili a Soriano
Gaetano, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ESBARDO LUCIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento n. 278/10 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO dell’11/11/2011, depositato il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

Data pubblicazione: 25/11/2013

udito l’Avvocato Francesco Precenzano (delega avvocato Lucio
Esbardo) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2012 n. 26317 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

r.g. n.26317.12

La Corte,
esaminata la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c. del 14.1.2013,con la quale si
evidenzia che con il ricorso in epigrafe si impugna un provvedimento di rigetto,da parte

giudiziari di beni sottoposti a confisca nell’ambito di un procedimento per misure di
prevenzione,avverso le liquidazioni delle rispettive spettanze;
considerato che la materia,in quanto disciplinata dall’art. 2 octies L. n. 575/65 non rientri tra
quelle contemplate dal D.P.R.n. 115 del 2002,per le quali,in virtù del richiamo di cui all”art.
170 co. 2,possa applicarsi il procedimento speciale di rito civile di cui alla L. n. 794 del
1942;
ritenuto che,pertanto,all’esame del ricorso,non rendendosi applicabile il principio enunciato
dalla S.U. civili di questa Corte con la sent. n.19161/09tdeve procedere una sezione penale;
dato atto che alla relazione non hanno fatto seguito osservazioni contrarie di parte ricorrente
o del P.G.;
P.Q.M.
Dispone rimettersi gli atti al Primo Presidente,a1 fine dell’eventuale assegnazione del ricorso
ad una sezione penale.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

Depositata in Cancelleria

della Corte d’Appello penale,di un reclamo) proposto dai due sopra nominati amministratori

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