Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26337 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28415/2013 R.G. proposto da:

Pitos Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Buono Giampaolo, con

domicilio eletto presso l’Avv. Montozzi Marco in Roma via Giuseppe

Ferrari n. 12, Scala G, Int. 1, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 366/48/12, depositata il 19 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio

2020 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Pitos Srl, esercente l’attività di produzione e commercio al dettaglio di ceramiche, terracotte ed articoli da regalo, impugnava l’avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap per l’anno 2003, con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini della Guardia di finanza, rideterminava i maggiori ricavi in relazione all’omessa registrazione dei maggiori proventi derivanti dalla vendita di un immobile e alla contabilizzazione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando l’Iva indebitamente detratta.

La contribuente deduceva l’infondatezza della pretesa attesa la regolarità ed esistenza delle operazioni e dei ricavi dichiarati.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Napoli. La sentenza era parzialmente riformata dal giudice d’appello, che riteneva legittimo l’accertamento quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti.

Pitos Srl ricorre per cassazione con sette motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello dell’Ufficio in quanto non riferito alla sentenza impugnata e alla contribuente.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53 per aver la CTR ritenuto specifico e ritualmente formulato l’appello dell’Ufficio.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 88,115,116 e 345 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,23,32 e 57 per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio prospettante questioni nuove, essendosi comunque consolidata, per le generiche deduzioni formulate dallo stesso con l’atto di costituzione in giudizio in primo grado, la “non contestazione” dei fatti allegati dalla contribuente.

1.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per “motivazione inesistente”, per aver la CTR recepito le conclusioni del pvc della Guardia di finanza, pur confutate dalla contribuente, omettendo di procedere ad una approfondita disamina logico-giuridica delle emergenze processuali o ad una esplicitazione di essa.

1.4. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727,2729 e 2697 c.c. per aver la CTR riconosciuto agli elementi indiziari acquisiti dalla Guardia di finanza “valenza preponderante rispetto agli elementi” contrari forniti dalla contribuente, non contestati dall’Ufficio in primo grado, sovvertendo “inopinatamente l’esito della causa” come decisa dalla CTP.

1.5. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, nonchè del gli D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 329 c.p.c., per aver la CTR dichiarato legittimo l’accertamento nella sua integralità anche con riguardo alla mancata dichiarazione di ricavi per la vendita di un immobile, profilo accolto dalla CTP e non oggetto di gravame da parte dell’Ufficio.

1.6. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. nella L. n. 44 del 2012.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica, inoltrata a mezzo posta il 4 dicembre 2013.

Orbene, la mancata prova della notifica, in assenza di attività dell’intimato, comporta l’inammissibilità del ricorso come ritenuto costantemente sin da Sez. U, n. 627 del 14/01/2008, secondo la quale “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (da ultimo v. Cass. n. 18361 del 12/07/2018; Cass. n. 8641 del 28/03/2019).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è necessità di statuire sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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