Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26337 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22971-2016 proposto da:

L.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

rappresentato difeso dall’avvocato ROMANO CAJELLI;

– ricorrente –

contro

F.N., D.S.N., D.D.,

elettivamente domiciliati in MILANO, VIA E.CALDARA 29, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO BASTA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2704/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

L.P.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, con distinti atti di citazione, F.N., chiedendo la risoluzione della compravendita immobiliare per inadempimento all’obbligazione del pagamento del prezzo, e D.S.N. e D.D., figli della F. cui la stessa aveva venduto l’immobile pochi giorni dopo l’acquisto, proponendo domanda di revocazione dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Riuniti i giudizi, il Tribunale adito rigettò le domande. Avverso detta sentenza propose appello il L.P.. Con sentenza di data 29 giugno 2016 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che gli assegni bancari, pur indicati nel rogito quale modalità di pagamento, erano stati consegnati dalla F. non per l’acquisto immobiliare, ma per il pagamento dell’indennità relativa ad un atto di esproprio, sicchè doveva farsi riferimento alla quietanza di pagamento menzionata in altra pagina nel medesimo rogito notarile.

Ha proposto ricorso per cassazione L.P.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,166,167 e 171 c.p.c.. Osserva il ricorrente che le controparti si erano costituite in primo grado tardivamente all’udienza, oltre quindi il termine dei venti giorni prima dell’udienza, sicchè erano decadute dalla facoltà di sollevare eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio, ed in particolare l’eccezione che gli assegni indicati nel rogito quale modalità di pagamento del prezzo, e rimasti non pagati, erano relativi ad altro rapporto giuridico.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’atto di impugnazione nella parte in cui era stata eccepita la decadenza della controparte dalla facoltà di proporre eccezioni.

I motivi, da valutare unitariamente, sono infondati. L’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicchè integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 14654 del 2015; n. 17598 del 2017; n. 17196 del 2018).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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