Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26336 del 25/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26336 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24772-2011 proposto da:
VILLANACCI GERARDO VLLGRD58CO2A509D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CEVENINI 12, presso lo
studio dell’avvocato SPINGARDI LUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABRIZIO FERRACUTI unitamente a sé medesimo,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO NUOVA ORSA MAGGIORE SRL in persona del
Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio
dell’avvocato LETTIERI MARTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARROZZINI ROBERTO, giusta procura in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 25/11/2013

- controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 414/2010 del TRIBUNALE
di FERMO del 21.3.2011, depositato 1’8/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che non condivide la relazione scritta e conclude per il rigetto
del ricorso e per la pubblica udienza.
L’avvocato Gerardo Villanacci prestò la propria opera professionale in
favore della Nuova Orsa Maggiore s.r.1., in nome e per conto della
quale presentò due domande di ammissione al concordato preventivo.
L’adito tribunale di Fermo accolse la prima domanda, ma l’ammissione
della società al concordato venne meno per il mancato
raggiungimento delle maggioranze richieste dal I comma dell’art.177 L
fall.
La seconda domanda fu invece dichiarata inammissibile e il tribunale,
contestualmente al decreto emesso ai sensi dell’art. 162 1. fall., dichiarò
il fallimento della società.
L’avv. Villanacci chiese l’ammissione dei crediti professionali vantati in
relazione alla prima ed alla seconda procedura che quantificò,
rispettivamente, in C 350.739,52, di cui domandò collocazione in
prededuzione, ai sensi dell’art. 11111 comma 1. fall. ed in C 204.563,94,
di cui domandò collocazione privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2
c. c.
Il G.D. ammise il primo credito al privilegio, per la minor somma di C
139.838,62, pari allo 0,7% del valore della pratica e dichiarò assorbito
Ric. 2011 n. 24772 sez. MI – ud. 15-10-2013
-2-

udito per il controricorrente l’Avvocato Roberto Marrozzini che si

in tale importo il compenso relativo alla seconda domanda di
concordato.
L’opposizione ex art.98 1. fall. proposta dall’avv. Villanacci contro il
provvedimento è stata rigettata dal tribunale di Fermo, con decreto
dell’8.9.011.

difetto di legittimazione processuale del curatore, costituitosi in
giudizio senza richiedere l’autorizzazione del G.D., ha ritenuto
generica la censura con la quale il Villanacci aveva lamentato
l’applicazione del coefficiente dello 0,7%, sul valore della pratica, di
poco superiore ai minimi tariffari, aggiungendo che la decisione
trovava giustificazione nell’esito negativo di entrambe le domande; ha
quindi escluso che il credito potesse essere ammesso in prededuzione,
rilevando che l’art. 182 quater, introdotto dal d.l. n. 48 del 2010,
convertito dalla 1. n. 122/010, che doveva ritenersi norma avente
valore interpretativo, aveva chiarito che l’unico credito funzionale
all’apertura della procedura di concordato,e perciò prededucibile nel
successivo fallimento, era quello del professionista attestatore, sempre
che il tribunale ne avesse riconosciuto la natura di credito di massa nel
decreto di ammissione.
Il provvedimento è stato impugnato dall’avv. Villanacci con ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Nuova
Orsa Maggiore ha resistito con controricorso.
*******
1)Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 311. fall. il
ricorrente sostiene che il curatore, per potersi costituire ritualmente in
giudizio, avrebbe dovuto munirsi dell’autorizzazione del giudice
delegato al fallimento.

Ric. 2011 n. 24772 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-3-

Il tribunale, dopo aver respinto l’eccezione sollevata dall’opponente, di

Il motivo appare manifestamente infondato, atteso che fra i giudizi di
contestazione dei crediti, nei quali, a norma del comma II dell’art. 31
1. fall., così come novellato dal d. lgs. n. 5/06, il curatore può stare in
giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, rientrano tutti i
giudizi di impugnazione dello stato passivo contemplati dall’art.98 1.

2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, che avrebbe drasticamente ridotto la
misura del compenso in base ad argomentazioni lacunose.
Il motivo appare inammissibile, sia perché assolutamente generico, sia
perché non rivolge alcuna critica all’assunto del tribunale secondo il
quale la riduzione operata trovava giustificazione nell’esito negativo di
entrambe le domande di concordato.
3) Con il terzo ed il quarto motivo l’avv. Villanacci lamenta che al
credito non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione. Rileva,
per un verso, che l’art. 182 quater 1. fall. è norma inapplicabile al caso
di specie, in quanto priva di valore interpretativo ed introdotta in data
successiva non solo alla domanda di ammissione ma anche al deposito
del ricorso in opposizione; contesta, per altro verso, in via generale, la
correttezza della conclusione raggiunta dal tribunale.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere
congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati.
Al di là della palese inapplicabilità al caso di specie dell’art. 182 quater
1. fall., va infatti rilevato che la valorizzazione dell’introduzione di tale
norma a sostegno di un’interpretazione immotivatamente restrittiva
della disposizione generale dettata dall’art. 111 comma 2°1. fall. (tale da
annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della
legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile

Ric. 2011 n. 24772 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-4-

fall. (Cass. n. 7918/012)

nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da
quella fallimentare (Cass. n. 8533/013).
Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto dei primi due motivi di
ricorso e per l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, con

I.

conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi

questa Corte potrebbe decidere nel merito, riconoscendo la
collocazione in prededuzione del credito dell’avv. Villanacci già
ammesso al passivo.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio, ritenutane l’opportunità, rimette la causa alla pubblica
udienza.
Roma, 15 ottobre 2013.

accolti; inoltre, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA