Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26336 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3855/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

LA TRINACRIA D.C. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione n. 1, n. 155/01/12, pronunciata il 28/06/2012,

depositata il 20/12/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro La Trinacria D.C. Spa, che non si è costituita, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso d’accertamento IRPEG, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2003, che recuperava a tassazione costi indeducibili/indetraibili, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (n. 01/05/2009) che aveva accolto il ricorso della contribuente;

la C.T.R. ha premesso che l’atto d’appello è stato spedito, a mezzo di raccomandata a.r., direttamente dall’ufficio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, con destinatario il “Dott. N.G. domic. di D.C.S., (OMISSIS), Agrigento” ed è stato recapitato, in data 24/02/2010, con consegna a mani di ” M.A.”, “senza alcuna indicazione circa la qualità della stessa (in particolare, se persona di famiglia, ovvero addetta alla casa o all’ufficio, ovvero portiere o comunque addetta alla portineria.)”. Ciò precisato, a giudizio della Commissione regionale l’appello era inammissibile, in mancanza delle dette indicazioni, in uno con la circostanza che la società non si era costituita, sicchè non era certo che l’appello fosse “effettivamente entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario (il commercialista Dott. N.G., procuratore costituito della società nel giudizio di primo grado), e, quindi, che (fosse) stato ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti della società appellata.” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo del ricorso (“Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2 e 3, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia riferisce di avere eseguito la notifica dell’atto di appello, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al difensore (Dott. N.G.) della contribuente, in qualità di domiciliatario, come consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, e, quindi, censura la sentenza impugnata che, constatato che l’atto di gravame era stato consegnato a persona della quale, nell’avviso di ricevimento, non risultava il legame con il detto domiciliatario, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica dell’appello e disporne la rinnovazione (artt. 160 e 162, c.p.c.);

1.1. il motivo è fondato nei termini appresso precisati; nel solco della consueta giurisprudenza di legittimità (Cass. 25/07/2018, n. 19795), va riaffermato il principio di diritto secondo cui: “Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008; conf. Cass. n. 25616 del 2010; Cass. n. 11708 del 2011 in tema di notifica di cartella di pagamento; Cass. n. 16488 del 2016); Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 05/08/2016 (Rv. 640981 – 01).”;

nella fattispecie, la C.T.R. ha dato atto che la notifica dell’appello è stata effettuata direttamente dall’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, mediante spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, al difensore domiciliatario della contribuente (in (OMISSIS)), che è stato recapitato (in data 24/02/2010) a mani di ” M.A.”, in assenza dell’indicazione (nell’avviso di ricevimento) della qualità di quest’ultima;

dopodichè, tuttavia, la Commissione regionale si è discostata dal principio di diritto sopra enunciato – che riconosce la validità di una simile notifica, salva la facoltà (della quale, nel caso all’esame, la contribuente non si è avvalsa) del destinatario della notifica di dimostrare, con querela di falso, l’estraneità del consegnatario della raccomandata alla propria sfera personale o familiare – ed invece di considerare tale notifica pienamente valida (e non viziata da nullità, sanabile mediante il rinnovo della notifica, come erroneamente prospetta l’Agenzia), incorrendo in un errore di diritto, ha dichiarato inammissibile l’atto di gravame, perchè – appunto – nell’avviso di ricevimento non era indicata la qualità della persona che lo aveva sottoscritto;

2. ne consegue che, accolto l’unico motivo del ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare.”, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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