Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26334 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14406/2015 proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratore di TOWER FINANCE

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso

l’avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SIMONA PAVONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) S.A.S., nonchè del SOCIO ILLIMITATAMENTE

RESPONSABILE C.G., in persona del Curatore avv.

D.G.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 40, presso l’avvocato BARBARA SCHEPIS, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2014 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

10/03/2014, e l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato B. SCHEPIS che si riporta

per l’inammissibilità;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Patti, con sentenza in data 20-12-2005, dichiarava il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio accomandatario.

Sicilcassa s.p.a. chiedeva l’ammissione al passivo di un credito – per quanto qui di interesse – di Euro 3.306.879,71, o in subordine di Euro 2.629.208,90, con collocazione ipotecaria per Euro 2.272.410,00 nel primo caso e per Euro 2.120.663,05 nel secondo.

A corredo della domanda depositava un atto di dilazione di pagamento a mezzo di un’operazione a medio termine in data 31-5-1994, una fideiussione rilasciata dal C. e vari estratti di conto corrente.

Con decreto in data 12-7-2007 il giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo al quale la creditrice era ammessa al chirografo per la somma di Euro 335.696,99, in forza della fideiussione escussa e nei limiti dell’importo massimo garantito. Rigettava invece tutte le altre domande sul rilievo che l’atto di dilazione di pagamento a mezzo operazione a medio termine non aveva costituito novazione dei debiti pregressi, rispetto ai quali non era stata fornita la prova del credito presuntivamente vantato dall’istante.

L’opposizione di Sicilcassa, proseguita da Italfondiario s.p.a. quale procuratore di Tower Finance s.r.l., alla quale erano stati ceduti i crediti di Sicilcassa, veniva a sua volta rigettata dal tribunale con sentenza in data 10-3-2014, giacchè i crediti afferenti i rapporti di conto corrente non erano stati supportati dalla produzione dei contratti, e l’atto di dilazione del 31-51994, privo di effetti novativi, non poteva costituire prova del credito vantato in relazione a precedenti rapporti di apertura di credito non documentati.

Il gravame di Italfondiario, interposto l’8-4-2014, stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello di Messina con ordinanza comunicata via pec il 26-3-2015, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., posto che, tenuto conto delle condivise valutazioni effettuate dal tribunale, l’impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta.

Italfondiario ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado, articolando tre motivi illustrati da memoria.

La curatela del fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mezzo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93, 98 e 99, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 165, 166, 169 c.p.c., artt. 87, 74 e 77 att. c.p.c., censura la sentenza di primo grado per aver ravvisato l’inadempimento dell’onere della prova nell’inerzia del creditore alla produzione documentale. Il tribunale avrebbe errato in quanto i documenti erano stati indicati come depositati nel fascicolo fallimentare, ed era stata espressa la volontà di Sicilcassa volersene valere a dimostrazione delle ragioni creditorie. Per cui giammai si sarebbe potuta considerare l’inerzia ai fini del giudizio sull’assolvimento dell’onere probatorio, poichè, considerando quanto risultante dal ricorso e dall’indice del fascicolo di parte, il mancato rinvenimento della documentazione indicata avrebbe dovuto indurre il tribunale a disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, a concedere un termine per la ricostruzione del fascicolo; e solo all’esito infruttuoso delle ricerche, ovvero in caso di inottemperanza all’ordine di ricostituzione del fascicolo, il tribunale avrebbe potuto pronunciare nel merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione.

– Il primo motivo è inammissibile.

Il tribunale ha esplicitamente affermato che i documenti contrattuali non erano stati prodotti in sede di verifica dei crediti e che la opponente si era doluta della mancata ammissione dei crediti in quanto i rapporti indicati – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice delegato – “non afferivano all’atto di dilazione del 315-1994”.

Inoltre la opponente aveva eccepito “di aver prodotto l’intera documentazione giustificativa dei crediti”.

A fronte di tale complessiva deduzione, il tribunale ha affermato che la carenza probatoria non era stata superata dalla opponente neppure in fase di opposizione. Ora, in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, questa corte ha già chiarito che il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4 e l’inosservanza è rilevabile d’ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (v. per tutte Sez. 1^ n. 25174-15; n. 15037-16).

La ricorrente adesso sostiene che i documenti erano specificati nell’indice in calce al ricorso per insinuazione, e che la volontà di avvalersene era stata parimenti esplicitata; cosicchè il tribunale, non avendo rinvenuto i documenti, avrebbe dovuto disporne le ricerche tramite la cancelleria ovvero consentirne la produzione mercè il provvedimento di ricostituzione del fascicolo.

Ma è invece risolutivo osservare che dalla sentenza si desume che la mancata produzione dei documenti era stata già evidenziata dal giudice delegato col provvedimento che aveva chiuso lo stato passivo rigettando (in parte) la domanda di insinuazione. E in sede di opposizione non risulta, almeno in prospettiva di autosufficienza, esservi stata un’istanza diretta a palesare la necessità di ricostituzione del fascicolo di parte per supplire alla carenza. Anzi l’assunto della opponente, per quanto è dato di capire in base alla sentenza, si era basato sulla circostanza che i documenti erano in atti e che comunque non afferivano alla dilazione.

Consegue che l’attuale profilo di doglianza implica la sottoposizione alla corte di una questione nuova, tale essendo quella per cui in effetti i documenti mancavano ma la produzione risultava dall’indice.

3. – Col secondo – complesso – motivo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1231, 1362 e segg., artt. 1988 e 1283 c.c., censura la sentenza per aver disconosciuto il valore novativo del più volte citato atto di dilazione senza tener conto del criterio interpretativo che imponeva di indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti del contratto. La tesi della ricorrente è che per mezzo di tale atto si era avuta la sostituzione delle obbligazioni scaturenti da pregressi rapporti bancari della società Ceramiche C., corrispondenti al saldo debitore dei conti correnti, con un finanziamento contestualmente acceso, in cui erano state fatte confluire le partite consolidate col medesimo atto. Sicchè l’interesse nuovo, sottostante l’operazione negoziale, era da individuare nella volontà di consolidare i debiti pregressi e di pervenire alla loro estinzione mediante sostituzione con l’obbligazione scaturente dal finanziamento. La ricorrente ascrive al tribunale di non aver considerato l’effetto novativo e di avere erroneamente dato rilievo al tenore letterale dell’art. 1231 c.c., che è norma di natura interpretativa applicabile solo in difetto di una manifestazione della volontà delle parti.

Viene inoltre affermato che la statuizione sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 1988 c.c., a misura della ritenuta impossibilità, per il successore a titolo particolare della parte opponente, di giovarsi dell’atto nella sua valenza ricognitiva del debito. E in ogni caso si eccepisce l’illegittimità della sentenza per aver rigettato l’opposizione anche rispetto alla originaria domanda subordinata di Sicilcassa, avendo il tribunale errato nel sottolineare che, a fronte di una clausola di capitalizzazione trimestrale, era mancata la produzione dei contratti bancari in relazione ai quali rideterminare i saldi effettivi.

4. motivo è infondato in tutte le sue

articolazioni, anche se la complessità delle questioni agitate impone di integrare la motivazione assunta dal tribunale.

5. – La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 c.c., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all’art. 1231 c.c..

Tanto costituisce approdo giurisprudenziale assolutamente pacifico, atteso che la novazione – si dice – deve essere connotata non solo dall’aliquid novi, ma anche dall’animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo, e inoltre dalla causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo (cfr. ex aliis Sez. 3 Sez. lav. n. 4670-09).

L’esistenza dei riferiti specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità se conforme alle disposizioni evocate e se congruamente motivato (v. Sez. lav. n. 17328-12 cui adde conf. n. 14712-15). Invero sul piano dei principi si esclude che l’atto col quale le parti abbiano convenuto di semplicemente modificare il quantum di una precedente obbligazione, differendone la scadenza per il suo adempimento, costituisca in sè novazione e comporti l’estinzione dell’obbligazione originaria (v. Sez. 1^ n. 15980-10, n. 1218-08, n. 16038-04).

6. – Ciò stante, il tribunale, con apprezzamento di fatto congruamente motivato e comunque insindacabile, essendo stata l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4, ha ritenuto di non poter riscontrare, nell’atto del 31-5-1994, gli elementi della novazione giacchè era stata ivi pattuita, dopo la ricognizione del debito esistente, specificamente determinato nell’ammontare e comprensivo altresì di interessi e spese, una semplice dilazione del pagamento che sarebbe stato altrimenti esigibile; sicchè era stata pattuita una rateizzazione e una nuova determinazione del tasso d’interesse.

In base al ripetuto accertamento di fatto è corretta l’inferenza circa l’esclusione della novazione, posto che i profili di novità, concretamente evincibili, non andavano oltre la scadenza del termine di pagamento e la connessa rideterminazione del più tipico tra gli elementi accessori, vale a dire il saggio d’interesse, a fronte del principio generale per cui l’apposizione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione (art. 1231 c.c.).

7. – La censura non è fondata neppure nella parte involgente la valenza dell’atto di dilazione quale ricognizione di debito, per quanto debba essere a tal riguardo integrata – come detto – la motivazione del giudice a quo.

Per disattendere il profilo il tribunale innanzi tutto ha osservato che il cessionario del credito (Tower Finance s.r.l.), per il quale aveva agito Italfondiario s.p.a. quale procuratore, non poteva giovarsi di una tale valenza ricognitiva in quanto la rilevanza della ricognizione, ai fini dell’inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza del sottostante rapporto, poteva operare solo nei confronti del destinatario (Sicilcassa).

La ricorrente obietta che la scrittura ricognitiva era stata stipulata dalla società Ceramiche Caleca prima del fallimento e che la cessionaria Tower Finance era subentrata, in virtù dell’atto di cessione, nel rapporto giuridico afferente. Dunque si sarebbe potuta giovare dell’astrazione processuale tipica della ricognizione.

La tesi della ricorrente potrebbe avere un fondamento se non fosse che non è dedotto, nè altrimenti si apprezza, che la scrittura suddetta sia stata titolata in relazione al rapporto oggetto di cessione, e tale aspetto del problema diventa essenziale per disattendere la doglianza nel presupposto giuridico.

8. – Va rammentato che questa corte, con risalente ma sempre valido orientamento d’altronde richiamato pure dalla sentenza impugnata, ha avuto modo di precisare che la promessa di pagamento rappresenta una dichiarazione attinente al diritto non di un soggetto qualsiasi, bensì di quello a favore del quale essa è fatta e nei confronti del quale soltanto si presume esistente, fino a prova contraria, il rapporto fondamentale.

In questo senso l’inversione dell’onere probatorio, attuata dall’art. 1988 c.c., opera soltanto a favore di colui al quale la promessa è rivolta, e non anche a favore del soggetto al quale colui che ha ricevuto la promessa abbia poi ceduto il credito inerente alla promessa medesima (v. Sez. 3^ n. 5745-80).

L’assunto, seguito da altre decisioni propriamente riferite alla ricognizione di debito (v. Sez. 3^ n. 510687), può farsi ben vero risalire a un più remoto insegnamento di questa stessa sezione (cfr. Sez. 1^ n. 1061-63). E a tale insegnamento devesi dare continuità.

E’ però anche da puntualizzare che l’attitudine generale del principio rileva in rapporto alla promessa o alla ricognizione pura e semplice. La quale, soggetta al principio di astrazione, consente di prescindere dal rapporto fondamentale.

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono, tuttavia, per giurisprudenza costante, fonti autonome di obbligazione.

E deve essere ricordato che al principio di astrazione è soggetta anche la dichiarazione titolata (cfr. Sez. 3, n. 4618-83; n. 12833-99; n. 15575-00).

Dal carattere di atto non autonomo, ma di grado successivo o ausiliare rispetto a un altro atto o negozio, deriva che, quando l’autore del riconoscimento contesti il diritto o l’obbligo ammesso nella dichiarazione, il titolare del diritto non può che riferirsi, per far valere le sue ragioni, che al fatto o al rapporto da cui il diritto trae origine.

Il riconoscimento, in quanto negozio unilaterale semplicemente dichiarativo, può in questo senso venire ad assumere anche valore di prova in ordine a tale rapporto (cfr. già Sez. 2- n. 346-61), ove contenga l’indicazione della causa debendi.

Se dunque è vero che il cessionario di un credito non può in generale valersi della presunzione correlata alla sottoscrizione della scrittura ricognitiva (in sè e per sè considerata), non è men vero che di tale scrittura egli può valersi ove si tratti di ricognizione titolata. Con una scrittura titolata il cessionario può insinuare il credito nel fallimento in ragione della sua posizione di successore a titolo particolare, essendo rispetto al successore-cessionario specificamente prevista, nel sistema del codice civile, la consegna, da parte del cedente, dei documenti probatori del credito ceduto (art. 1262 c.c., comma 1). La curatela, difatti, salvo che non sia eccepita la simulazione o la revocatoria dell’atto, assume rispetto a rapporti giuridici preesistenti e a obbligazioni proprie del fallito la stessa posizione di questo (cfr., rispetto per esempio alla valenza ricognitiva dell’assegno o della cambiale, Sez. 1^ n. 5972-81; n. 4853-80; n. 4904-92).

9. – Così precisato l’ambito concettuale del problema, devesi confermare la decisione del tribunale di Patti, dal momento che da essa non risulta che la scrittura di cui si discute fosse stata titolata in funzione del rapporto fondamentale; ed era onere della parte specificare simile essenziale profilo per potersi valere delle implicazioni correlate alla dedotta posizione di successore a titolo particolare del destinatario dell’atto ricognitivo.

Concludendo, poichè l’atto palesava, per quanto è dato evincere dalla sentenza, una ricognizione pura del debito – id est, una mera dichiarazione unilaterale recettizia tesa a produrre, in virtù di astrazione meramente processuale, l’effetto della inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza del sottostante rapporto debitorio – la presunzione iuris tantum non poteva essere invocata dalla cessionaria.

10. – Devesi peraltro aggiungere che la decisione del tribunale resisterebbe alla censura anche sul versante della prova contraria.

La sentenza difatti ha stabilito che la curatela aveva reso la prova contraria richiesta dall’art. 1988 c.c., stante l’esistenza di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi correlate al dedotto sottostante rapporto di conto corrente e stanti le pattuizioni sulle commissioni di massimo scoperto.

Tali clausole dovevano, secondo il tribunale, esser considerate nulle e Sicilcassa non aveva prodotto i contratti bancari onde potersi procedere poi, in relazione alla eccepita nullità, al ricalcolo del dare e dell’avere a far data dall’inizio del rapporto.

Ebbene la ricorrente non ha minimamente censurato il profilo della ritenuta nullità delle suddette clausole, ma si è doluta dell’esito della valutazione della prova.

Ciò nel rilievo che la curatela non aveva punto fornito la prova in merito all’eventuale inesistenza o invalidità del debito riconosciuto.

Questo però, da un lato, si risolve in un inammissibile (oltre che generico) sindacato di fatto, dall’altro tradisce un errore prospettico, dal momento che per superare la valenza presuntiva di un atto di ricognizione di debito è sì possibile dimostrare (ovviamente) l’inesistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale, ma è anche possibile liberarsi dal vincolo provando che il rapporto si atteggia in modo diverso, giustappunto perchè la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazioni (v. Sez. lav. n. 11426-02).

Tale onere il giudice del merito ha ritenuto adempiuto.

E lo ha fatto con valutazione delle circostanze di causa interamente a lui rimessa, stante il già visto limite del sindacato di legittimità risultante dall’art. 348-ter c.p.c., comma 4.

Sotto tutti i profili, dunque, il secondo motivo di ricorso va disatteso.

11. – Col terzo motivo la ricorrente infine denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 93, art. 2808 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’avere il tribunale affermato che la produzione tardiva della nota di iscrizione ipotecaria, quand’anche in ipotesi i crediti vantati fossero stati ritenuti sussistenti, ne avrebbe imposto l’ammissione al chirografo.

Il terzo motivo è assorbito, essendo relativo alla collocazione del credito che il tribunale ha ritenuto non provato.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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