Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26334 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9458/2013 R.G. proposto da:

GIOIELLI DI MENICHELLI FRANCO & C. S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di

Villa Sacchetti 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 76/1/2012 depositata il 15 febbraio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2020

dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 76/1/12 depositata in data 15 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 proposto da Gioielli di M.F. & C S.r.l. avverso la sentenza n. 98/14/10 della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate riformando così la decisione del giudice di prime cure resa sull’impugnazione dell’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP 2002 in relazione a cessione di beni all’estero a mezzo di concessionario, operazioni commerciali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. b), con società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata attraverso pagamenti in contanti tali da rendere incerta l’identificazione del soggetto economico e i presidi posti dalla normativa valutaria.

– La CTR concludeva per l’inammissibilità, non condividendo la pro-spettazione della contribuente secondo cui il giudice avrebbe erroneamente supposto che l’applicazione della previsione di legge da ultimo citata non sarebbe stata documentata “per non essere provato che le vendite erano avvenute nei confronti di soggetti economici”, poichè la questione era stata oggetto di discussione e anche un punto controverso del giudizio, risolto nel senso sfavorevole alla contribuente.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

-In data 7 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Angelina-Maria Perrino, cons. Paolo Catallozzi, cons. Vincenzo Galati e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Roberto Succio e cons. Pierpaolo Gori, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma.

– Con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, la società ricorrente deduce l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la CTR omesso di riportare l’errore di fatto dedotto dalla contribuente e aver apoditticamente affermato si trattasse di un fatto non pacifico omettendo di indicare gli atti di causa dai quali risulterebbe che il fatto fosse contestato.

– Con il secondo motivo – articolato in via subordinata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in considerazione della omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il medesimo già oggetto del primo motivo.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima deduzione di fatto e volti a far valere il vizio di motivazione, rispettivamente relativo ed assoluto, e sono inammissibili.

– Va reiterato che “L’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 – 01).

– Inoltre, la Corte ribadisce come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Principio affermato dalla S. C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l’omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato)” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 – 03).

– Orbene, nel caso di specie la CTR a pag. 5 della sentenza ha accertato in fatto che “il presunto errore invocato dalla società sia stato, non solo, oggetto di discussione nel giudizio di merito, ma abbia costituito anche un punto controverso del giudizio medesimo”. Inoltre, tale presunto errore oggetto di valutazione e decisione in senso negativo per la contribuente è stato espressamente riportato a pag.3 della sentenza, attraverso una citazione testuale tratta dallo stesso ricorso della contribuente che per completezza qui di seguito si riproduce:

“Propone ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza la contribuente, la quale dichiara “che i giudici della Commissione Regionale di Roma hanno erroneamente supposto che l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. b), non fosse documentata per non essere provato che le vendite erano avvenute nei confronti di soggetti economici. (…)”.”. Alla luce di quanto precede, non sussiste alcun vizio di motivazione ai fini del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in assenza di deduzione di fatto contrario e decisivo non esaminato dal giudice del merito idoneo a travolgere il suo accertamento in fatto, nè alcun vizio di omessa motivazione, mentre il complesso delle censure si rivela essere una inammissibile richiesta di diversa ricostruzione dell’esito dell’accertamento di merito.

– Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro

7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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