Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26334 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7316/2018 proposto da:

PENTAGONO COSTRUZIONI DI B.S. & C SAS, in persona del

socio accomandatario B.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

MAZZETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott.

N.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ELISABETTA TRESCHI;

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA NICATORE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1079/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Pentagono Costruzioni s.a.s. di B.S. & C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari il geom. S.P. chiedendo la risoluzione del contratto d’opera professionale stipulato con il convenuto, avente ad oggetto il progetto e la direzione lavori relativi ad opera edilizia, ed il risarcimento del danno, oltre la restituzione dell’importo corrisposto di Euro 47.706,40. Il convenuto propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del corrispettivo e chiamò in causa la società assicuratrice. Il Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità per la fase di progettazione e direzione lavori, ma non per i difetti dell’opera, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 33.836,60. Avverso detta sentenza propose appello la società attrice ed appello incidentale il S.. Con sentenza di data 11 agosto 2017 la Corte d’appello di Genova dichiarò Pentagono Costruzioni s.a.s. tenuta a corrispondere a S.P. la somma di Euro 20.478,63 a titolo di saldo professionale e ridusse ad Euro 29.836,60 l’importo risarcitorio cui era tenuto il S..

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che infondato era il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dell’importo dovuto per l’eliminazione dei vizi sia per i numerosi ordini di servizio con cui il S. aveva segnalato i vizi esistenti sia per la testimonianza resa dal teste G. da cui si evinceva che era stato il legale rappresentante della società committente ad assumere le decisioni definitive nel cantiere. Aggiunse che non sussistevano i presupposti della risoluzione per inadempimento per le seguenti ragioni: dal punto di vista oggettivo nell’economia generale del rapporto gli immobili in corso di ultimazione erano stati venduti per un corrispettivo complessivo di Euro 1.087.500,00 ed il pregiudizio in concreto causato dal S. (quantificato dal giudice di primo grado in Euro 33.836,60) non dava luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; dal punto di vista soggettivo vi era stata la comprovata massiccia ingerenza della committente nella direzione dei lavori e nel loro coordinamento in fase di esecuzione. Osservò ancora che, non potendo trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, il S. aveva diritto al corrispettivo per l’opera prestata, nè rilevava la condanna al risarcimento del danno a favore della committente, posto che il professionista manteneva il diritto al corrispettivo per non essere la domanda risarcitoria fondata sullo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovavano adeguata tutela nel risarcimento (Cass. n. 6886 del 2014, per un’ipotesi in cui la domanda di risoluzione per inadempimento non era stata proposta, ma che era sovrapponibile all’ipotesi della domanda risolutoria non accolta), e che, avuto riguardo allo stato dei lavori al momento di risoluzione inter partes del rapporto (18 settembre 2006) ed agli acconti percepiti per Euro 47.706,40, spettava il saldo di Euro 20.478,63.

Ha proposto ricorso per cassazione Pentagono Costruzioni s.a.s. di B.S. & C. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi S.P. e Società reale Mutua di Assicurazioni. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente, in relazione al mancato accoglimento della domanda di risoluzione, che la gravità dell’inadempimento non poteva essere commisurata al danno ma alla rilevanza della violazione del contratto e che ove il contratto non fosse stato risolto la Pentagono Costruzioni non avrebbe potuto rivolgersi ad altro professionista per portare a termine l’opera. Aggiunge che la motivazione è talmente contraddittoria da essere mancante perchè la corte territoriale prima afferma che l’importanza dell’inadempimento va valutata sotto il profilo oggettivo e soggettivo e poi valuta l’inadempimento solo in relazione al danno subito, laddove il S. era totalmente inadempiente alla prestazione dovuta.

Il motivo è inammissibile. Ha affermato la corte territoriale che nell’economia generale del rapporto gli immobili in corso di ultimazione erano stati venduti per un corrispettivo complessivo di Euro 1.087.500,00 e che il pregiudizio in concreto causato dal S. non dava luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. Tale ratio decidendi non è colta dalla censura, la quale identifica valutazione di importanza dell’inadempimento ed ammontare del danno, laddove invece il giudice di merito, attraverso l’ammontare del pregiudizio collocato nel quadro dell’economia complessiva del rapporto, ha valutato quale turbamento si fosse determinato nel sinallagma contrattuale. Non intercettando il motivo portante della decisione la censura resta priva di decisività.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2236,1667 e 1176 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che i vizi e difetti dell’opera edilizia non dipendevano dagli ordini del committente, ma dall’incapacità ed inesperienza dell’impresa costruttrice non adeguatamente diretta dal direttore dei lavori, cui competeva accertare la conformità dell’opera sia al progetto che alle regole tecniche, e che gli ordini di servizio riguardavano la contestazione di opere già eseguite in modo viziato.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene al giudizio di fatto e comporta un sindacato di merito precluso nella presente sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia mancata applicazione degli artt. 2290 e 1460 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che per avere diritto al compenso il professionista deve compiere la prestazione corretta e diligente e che l’art. 1460 c.c., prescinde dalla gravità dell’inadempimento. Aggiunge che a fronte dell’eccepita risoluzione del contratto per inadempimento non poteva essere pronunciata condanna del cliente al pagamento del compenso in favore del professionista.

Il motivo è fondato. La ricorrente denuncia che, nonostante l’eccezione di inadempimento, sia stato riconosciuto il diritto al compenso del professionista. L’eccezione di inadempimento costituisce eccezione in senso stretto, che non può dunque essere rilevata d’ufficio dal giudice. Può tuttavia ritenersi che la parte abbia eccepito l’inadempimento laddove, avendo la medesima parte proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la controparte abbia proposto domanda riconvenzionale di adempimento. L’inadempimento allegato con la domanda funge da eccezione che viene contrapposta all’azione di adempimento esperita dalla controparte in via riconvenzionale sulla base della considerazione anche che il più (l’inadempimento di non scarsa importanza allegato con la domanda) comprenda anche il meno (l’inadempimento mero).

Ciò premesso, il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento non equivale anche a rigetto dell’eccezione di inadempimento in relazione alla domanda riconvenzionale. Come riconosciuto da Cass. 26 gennaio 2006, n. 1690, l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., opera su un piano diverso dal criterio dell’importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c., rilevante ai fini della risoluzione, posto che l’art. 1460, involge una valutazione di confronto fra i due inadempimenti, mentre l’art. 1455, implica la considerazione dell’oggettiva valutazione del singolo inadempimento, il quale viene apprezzato non comparativamente alla condotta dell’altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma.

Il giudice di merito dovrà pertanto valutare se spetti il diritto al pagamento del corrispettivo della prestazione, allegato con la domanda riconvenzionale, in relazione all’eccezione di inadempimento sollevata dall’odierna ricorrente.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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