Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26334 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 07/12/2011), n.26334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS) quale titolare dell’impresa

individuale AZIENDA AGRICOLA PESCE MASSIMO, OTTAVA PRESA SOCIETA’

SEMPLICE (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BORSETTO FRANCESCO giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PI.AT. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPARVI CLAUDIO giusta procura a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

GICO SERVICE SRL, R.G., C.F., VALLE VERDE

DI PISELLI MAURIZIO & C. SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1103/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA del

23/04/210, depositata il 15/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente l’Avvocato Federica Manzi, (delega Manzi Luigi);

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

da atto della presenza in aula dell’avvocato Manzi che non viene

ammessa alla discussione in quanto trattasi di regolamento di

competenza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Azienda Agricola Pesce Massimo e la Ottava Presa società semplice hanno proposto una prima istanza di regolamento di competenza contro la s.a.s. Valle Verde di Piselli Maurizio & C, Pi.At., Pi.Ma. e pi.ma., nonchè contro la s.r.l. GI.CO. Service, G.R. e F. C. avverso la sentenza del 15 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per territorio del Tribunale di Perugia sulle domande proposte dalla Agricola Pesce Massimo e dalla Ottava Presa ed ha rimesso nella fase istruttoria la causa quanto alle restanti domande.

All’istanza di regolamento di competenza, notificata a mezzo posta con consegna all’ufficiale giudiziario il 16 giungo 2010, nessuno degli intimati ha resistito.

1.1. Con successivo ricorso notificato il 18 luglio 2010, le parti ricorrenti reiteravano l’istanza di regolamento adducendo che all’udienza del 18 giugno precedente, nella quale la causa era proseguita davanti al Tribuna di Venezia sulle domande riguardo alle quali era stata disposta la prosecuzione del giudizio davanti a quel giudice, era stata disposto da quest’ultimo la correzione della sentenza impugnata su istanza di Pi.At., per essere stato omesso in essa il riferimento al medesimo, sia nell’epigrafe che nel dispositivo.

Tale istanza, rivolta contro la sentenza recante l’annotazione dell’ordinanza di correzione e della quale veniva sollecitata la riunione all’altra, veniva notificata dal punto di vista delle notificanti il 18 luglio 2010 e ad essa resisteva con memoria Pi.At..

2. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Preliminarmente la seconda istanza di regolamento, quella proposta contro la sentenza recante l’annotazione della correzione, dev’essere riunita alla prima, stante la sostanziale identità del provvedimento impugnato.

2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, peraltro senza esaminare la situazione determinata dalla successiva proposizione dell’istanza contro la sentenza corretta. Poichè ad essa non si fa alcun riferimento, è da presumere che le conclusioni siano riferite alla prima istanza di regolamento.

2. Il Collegio ritiene che ques’ultima debba, invece, essere dichiarata improcedibile e che la seconda istanza di regolamento di competenza debba essere dichiarata inammissibile.

Queste le ragioni.

2.1. Il primo ricorso per regolamento è improcedibile alla stregua del seguente principio di diritto; In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369, comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività. (Cass. sez. un. n. 9004 del 2009).

Tale principio è applicabile nella specie, perchè nella prima istanza di regolamento di competenza si è espressamente allegato da parte dei ricorrenti che la sentenza impugnata vene comunicata a mezzo telefax alla loro difesa il 17 maggio 2010 (pagina dodici del ricorso), ma non si è prodotta, come dovevasi copia della sentenza con il biglietto di cancelleria relativo a tale comunicazione.

2.2. Il secondo ricorso per regolamento di competenza non può considerarsi ammissibile come nuovo esercizio del diritto di impugnazione mediante regolamento di competenza, perchè nella specie non può valere – come assumono i ricorrenti – il principio di cui all’art. 288 c.p.c., u.c., ai sensi del quale, riguardo alle parti corrette della decisione, il termine ordinario di impugnazione decorre dalla data della notificazione dell’ordinanza di correzione.

Se tale norma fosse applicabile la seconda istanza di regolamento apparirebbe tempestivamente esercitata, perchè sarebbe stata proposta nei trenta giorni dalla comunicazione, che, essendo stata pronunciata l’ordinanza in udienza, si intendeva effettuata, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., comma 2, e dell’art. 176 c.p.c., comma 2, nella stessa udienza.

La norma non è, però, applicabile.

Va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, Il disposto di cui all’art. 288 c.p.c., comma 4, – secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione – è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione e non già quando l’errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un’eventuale correzione dell’errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell’impugnazione. (ex multis, Cass. n. 19668 del 2008).

Ora, nella specie la correzione disposta dal Tribunale ha riguardato l’inserimento nell’epigrafe e nel dispositivo della indicazione di una delle parti, cioè il resistente alla seconda istanza, Pi.

A.. Costui, peraltro, nella sentenza costui risulta indicato come destinatario delle conclusioni delle parti qui ricorrenti, attrici nel giudizio di merito (pagina tre della sentenza), nonchè nei motivi della decisione per quattro volte (due alla pagina cinque, una volta alla pagina sei ed altra alla pagina sette). Dalla considerazione di questi punti in cui è citato, emerge indubitabilmente che Pi.At. figura come parte della controversia, onde il lettore della sentenza non può dubitare ch’egli in essa e dunque nella controversia era parte. Ne discende che il testo della sentenza non determinava alcun dubbio oggettivo su tale sua qualità, ma solo la constatazione che tale qualità non era accompagnata formalmente dalla correlata indicazione nell’epigrafe e nel dispositivo nella posizione comune agli altri due Pi. ed alla s.a.s. Valle Verde. Si vuol dire, cioè, che non potevano sorgere dubbi sul riferirsi la sentenza anche ad Pi.At..

Ciò, del resto, è confermato dalla circostanza che il primo ricorso per regolamento venne proposto dalle parti ricorrenti anche contro il medesimo.

Tanto comporta che il secondo ricorso non risulta proposto in termini, perchè, alla stregua del principio di diritto sopra ricordato, riguardo alla sentenza impugnata corredata dalla correzione non potè decorrere un nuovo termine per l’impugnazione con un nuovo regolamento.

3. Il primo ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.

Quanto ad esso non è luogo a provvedere sulle spese, perchè non vi si è costituita alcuna delle parti intimate (e particolarmente non si è costituito il Pi.At., posto che la sua memoria espressamente fa riferimento alla notifica della seconda istanza).

Il secondo ricorso è dichiarato inammissibile.

La particolarità della fattispecie e la circostanza che il resistente Piselli (la cui costituzione con memoria non risulta tardiva se considerata, come dev’essere, giusta quanto poco sopra osservato, con riguardo alla seconda istanza di regolamento) non abbia contestato l’ammissibilità del ricorso stesso inducono alla compensazione delle spese del regolamento di competenza.

4. Il comune esito in rito delle due istanze di regolamento rende irrilevante qualsiasi considerazione della deduzione del Pi.

circa l’intervenuto fallimento della s.a.s. Valle verde.

P.Q.M.

La Corte riunisce le due istanze di regolamento. Dichiara improcedibile la prima ed inammissibile la seconda. Nulla per le spese del giudizio di regolamento sulla prima istanza. Compensa le spese riguardo alla seconda istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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