Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26333 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15397-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 22, presso l’avvocato

TOMMASO POLIANDRI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VITO

P. BOCCIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.E./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO CIMETTI, giusta

procura in calce al controricorso;

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore dott.ssa

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso

l’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO SILOCCHI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la controricorrente EQUITALIA SUD, l’Avvocato S.

CHIRICOTTO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO, l’Avvocato L. PROSPERI

MANGILI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Mantova ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di Equitalia Sud s.p.a.

Ha motivato affermando che era stata correttamente assunta la decisione di ridurre a sette giorni il termine a comparire di cui alla L. Fall., art. 15, atteso l’avvicinarsi della consumazione del periodo sospetto per l’esercizio di eventuali azioni revocatorie; che non potevano essere condivisi i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dalla reclamante circa il sistema di notificazione telematica delineato dalla L. Fall., art. 15, comma 3,; che la reclamante non era comparsa in udienza prefallimentare; che la condizione di insolvenza era stata provata dall’esistenza di debiti di rilevante entità nei confronti di distinti soggetti (Equitalia, Agenzia delle entrate, Camera di commercio, Enel), senza che la fallita avesse provveduto a indicare con quali mezzi farvi fronte.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Hanno replicato con controricorsi la curatela fallimentare e il creditore istante.

La curatela ha infine depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Possono essere unitariamente esaminati, perchè connessi, i primi due motivi di ricorso.

Col primo motivo la società (OMISSIS) denunzia illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 15, comma 3, per irragionevolezza, per violazione del principio di eguaglianza e per violazione del diritto di difesa.

Col secondo consequenziale motivo denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., lamentando la violazione del diritto al contraddittorio per non essere stata sentita prima della dichiarazione del fallimento.

I motivi, legati al rilievo di incostituzionalità dewlla L. Fall., art. 15, comma 3, nella parte in cui consente di ritenere il ricorso per dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare suscettibili di notifica a mezzo PEC, sono infondati.

– L’art. 15, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell’udienza debba procedere la cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC; qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, provvede il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale deve accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.

La questione che la ricorrente prospetta, evocando il contrasto di simile disciplina con gli artt. 3 e 24 Cost., è stata già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza (v. C. cost. n. 146-16).

L’inesistenza di una condizione di irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall’art. 145 c.p.c. è stata esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, giacchè l’art. 145 è esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti a essa indirizzati, mentre la L. Fall., art. 15 si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale. Per cui prevede che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all’imprenditore.

3. – La specialità e la complessità degli interessi tutelati dal legislatore del fallimento – comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito segnano pertanto la diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica.

E comunque si è ritenuto che la norma garantisca adeguatamente il diritto di difesa, nella declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. La quale viene notiziata prima presso l’indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa in forza di un sistema presupponente il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell’ufficio giudiziario tale da raggiungere una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari; e poi, in caso di non utile attivazione di tale primo meccanismo, mediante notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese.

Consegue che l’eventuale esito negativo di un simile meccanismo di notifica consente infine il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale quale ragionevole conseguenza – immediata e diretta – della violazione di obblighi per legge gravanti sulla società.

Da ciò il rigetto dei primi due motivi dell’odierno ricorso, in quanto la notificazione, da quel che risulta, era stata regolarmente inviata all’indirizzo PEC e la società non era intervenuta all’udienza dinanzi al giudice delegato.

4. – Col terzo motivo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, commi 3, 4 e 5, e degli artt. 24 e 111 Cost., reputa illegittima la riduzione del termine di comparizione per l’udienza prefallimentare in quanto irritualmente disposta dal giudice delegato anzichè dal presidente del tribunale.

Il motivo è infondato.

E’ infatti risolutiva di ogni questione la circostanza, emergente dalla sentenza, secondo cui l’abbreviazione era stata disposta con decreto del presidente facente riferimento alla “natura della procedura”, ed era stata solo integrata nella motivazione con l’esigenza di prevenire la scadenza dei termini per le revocatorie.

5. – Col quarto motivo la ricorrente infine denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 15 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non sussisteva, nella specie, lo stato di insolvenza.

Il quarto motivo è inammissibile perchè concretizza in una sindacato di fatto, avendo la sentenza dato conto in maniera completa e precisa delle ragioni di rinvenimento della condizione di insolvenza della società a fronte di un’esposizione debitoria imponente e persistente.

Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali.

Il pagamento di quelle afferenti alla procedura fallimentare, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 va disposto (art. 133) in favore dell’erario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali che liquida, per ciascuna delle parti, in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Dispone che il pagamento delle spese afferenti alla procedura fallimentare sia eseguito in favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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