Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26333 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 07/12/2011), n.26333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TERMIGAS BERGAMO SPA (OMISSIS), in persona del proprio Presidente

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato

STELLA RICHTER GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRATTINI PILADE E., giusta procura speciale alle liti a

margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

DISTEFANO COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 723/2010 del TRIBUNALE di BERGAMO del

25/01/2010, depositata il 02/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La Distefano Costruzioni s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo sul ricorso della Termigas Bergamo s.p.a. relativo alla pretesa di pagamento del corrispettivo di una serie di prestazioni presso un centro commerciale in Gioia del Colle in forza di distinti contratti di appalto.

L’opponente, fra le altre difese, prospettava eccezione di incompetenza territoriale a beneficio del Tribunale di Milano, in forza dell’esistenza di un foro convenzionale esclusivo sulla base della clausola di cui all’art. 25 del contratto di appalto del 2 agosto 2001, dal quale originava parte del credito, nonchè subordinatamente altra eccezione di incompetenza territoriale a beneficio del Tribunale di Bari quale foro ai sensi dell’art. 19 c.p.c. e della Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti di quello stesso Tribunale ai sensi dell’art. 20 c.p.c. Nella costituzione della creditrice opposta il Tribunale di Bergamo, previo rilievo che l’opposta con il ricorso monitorio aveva fatto valere cumulativamente a sensi dell’art. 104 c.p.c. crediti originanti da diversi contratti di appalto e che l’eccezione di incompetenza a beneficio del foro convenzionale esclusivo era riferibile solo al contratto di appalto del 2 agosto 2001 ed ai crediti di cui a due delle fatture monitoriamente azionate, in quanto da esso originanti, con sentenza del 2 aprile 2010, ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale de qua proposta in via principale riguardo alla parte della domanda fondata su di esse ed ha dichiarato, previa declaratoria di nullità dell’opposto decreto ingiuntivo e separazione della detta parte di domanda, la competenza del Tribunale di Milano rimettendo le parti al riguardo avanti ad esso mentre ha disatteso l’eccezione di incompetenza subordinata quanto al resto della domanda, considerando che la creditrice opposta aveva correttamente agito davanti al Foro di Bergamo sulla base del forum destinatae solutionis, e, decidendo sul merito, ha condannato al pagamento della corrispondente somma.

2. La Termigas Bergamo ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso il capo della sentenza relativo alla declinatoria della competenza a beneficio del Foro di Milano.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. L’istanza di regolamento censura la motivazione con cui il Tribunale ha disatteso la controeccezione, con la quale l’istante aveva replicato all’eccezione di incompetenza basata sulla clausola di competenza convenzionale di cui al contratto del 2 aprile 2010.

Tale controeccezione era stata fondata sulla deduzione che tale contratto era stato predisposto unilateralmente dalla Distefano Costruzioni s.r.l. per una serie indefinita di rapporti e ricadeva, quindi, sotto la previsione dell’art. 1341 c.c., onde, non essendo stata specificamente approvata per iscritto, doveva ritenersi nulla.

La motivazione con cui il Tribunale ha disatteso la controeccezione si basa sul no avere l’opposta qui ricorrente nè dimostrato nè dedotto che il testo contrattuale fosse stata predisposto unilateralmente dalla Distefano per disciplinare unilateralmente una pluralità indefinita di rapporti.

2. Con il primo motivo dell’istanza di regolamento – che è quello che fonda l’istanza, atteso che il secondo ne suppone la fondatezza, argomentando la vessatorietà e nullità della clausola nel presupposto della riconducibilità del contratto all’art. 1341 c.c. ed il terzo riguarda la compensazione delle spese – la ricorrente deduce “violazione dell’art. 1341 c.c.”, adducendo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la mancata deduzione da parte sua della unilaterale predisposizione per la disciplina uniforme di una pluralità di rapporti. L’assunto è, peraltro, sostenuto con la deduzione che la ricorrente avrebbe ripetutamente dedotto che il contratto …. è stato unilateralmente predisposto da Distefano s.r.l. per disciplinare in modo uniforme tutti i rapporti negoziali di appalto relativi alla costruzione del centro commerciale (OMISSIS), come risulterebbe dalla memoria depositata ai sensi dell’art. 180 c.p.c., comma 2, e da quella depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (nei testi anteriori alle modifiche da parte delle riforme del 2055-2006), nonchè nella comparsa conclusionale. Le allegazioni in tal senso svolte non sarebbero state, d’altro canto, contestate dalla controparte e, quindi, avrebbero avuto effetto vincolante per il Tribunale.

Si censura, sempre con il detto primo motivo, anche l’affermazione del Tribunale della mancanza di prova della unilaterale predisposizione del contratto ed all’uopo si deduce che con la memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c. era stato prodotto altro contratto di appalto stipulato 1 2 agosto 2001 tra la Distefano e l’appaltatrice Bonfiglio & Bandini s.r.l. per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali nel detto cento commerciale e si evidenzia l’identità delle condizioni generali ivi previste rispetto a quelle del contratto inter partes.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dell’istanza sulla constatazione reputando fondate le deduzioni poste a sostegno del primo motivo, sia circa la deduzione dell’unilaterale predisposizione del contratto, sia circa la sua idoneità alla disciplina di un rapporto ai sensi dell’art. 1341 c.c., e, quindi, nel presupposto della riconducibilità del contratto inter partes a tale norma, considerando fondata la prospettata nullità della clausola di competenza convenzionale esclusiva.

4. Il Collegio ritiene, invece, che la declinatoria di competenza sulla base dell’esistenza della clausola di cui all’art. 25 del contratto del 2 agosto 2001 sia pienamente giustificata per la ragione che le stesse deduzioni sulla base delle quali viene postulata dalla ricorrente (e fatta propria dal Pubblico Ministero) l’applicabilità ad esso dell’art. 1341 c.c. e, quindi, di riflesso, del suo secondo comma, agli effetti della nullità della detta clausola, evidenzino al contrario l’assoluta impossibilità di una simile riconduzione.

Va preliminarmente rilevato che nella specie, essendosi in presenza di un contratto concluso per iscritto e venendo in gioco agli effetti della disciplina dell’art. 1341 c.c. una clausola in esso contenuta, la prospettazione della ricorrente, ancorchè essa si astenga dal riferirsi all’art. 1342 c.c. ed ancorchè la stessa sentenza impugnata presenti la medesima omissione è nel senso che il contratto dovrebbe considerarsi concluso proprio alla stregua di detta norma.

Invero, la vicenda relativa alla conclusione de contratto di cui di discute non appare sussumibile sotto la fattispecie astratta dell’art. 1342 c.c., correlata ala disciplina dell’art. 1341, perchè si tratta di una vicenda intervenuta fra due imprese societarie aventi personalità giuridica e relativa alla stipula di un appalto di opera concernente la costruzione di un centro commerciale e, quindi, un affare bene individuato.

Come tale essa si colloca del tutto al di fuori dei rapporti cui le due norme si applicano.

4.1. Queste le ragioni.

Parte ricorrente (e nella sua scia il Pubblico Ministero) mostra di ritenere che, ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1342 (ma non diverso discorso si dovrebbe fare se la fattispecie di cui è causa fosse direttamene riconducibile all’art. 1341 c.c.) e, quindi, le tutela ai sensi dell’art. 1341 c.c., sia sufficiente la duplice circostanza che il contratto sia stato predisposto dalla Distefano e che lo sia stato in modo corrispondente per tutti i contratti di appalto predisposti dalla medesima relativamente alla costruzione del centro commerciale, come si coglie nella prospettazione degli atti del giudizio di merito, riprodotti in parte qua nel ricorso per criticare nei sensi sopra indicati la sentenza impugnata.

Senonchè, la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è da tempo e costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattale proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta sul se stipulare o meno.

In particolare, è principio consolidato che la norma dell’art. 1341 c.c. non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi.

Nè, per configurare l’ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 1343 del 1976).

Più di recente si è ribadito che In tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 12153 del 2006).

In senso non dissimile si è affermato che possono qualificarsi come contratti “per adhaesionem”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n. 2208 del 2002 e, in precedenza, nello steso senso, Cass. n. 2294 del 2001, nonchè Cass. n. 7626 del 1997, secondo cui Possono qualificarsi come contratti “per adhaesionem” (riguardo ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l’invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulati utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto).

Ora, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un’opera – come la Distefano nella specie per il centro commerciale di cui trattavasi – predisponga per la stipulazione con vari appaltatori un contratto di contenuto identico nelle clausole che lo regolamentano, in modo da imporre agli appaltatori dell’esecuzione delle distinte parti dell’opera o dei distinti servizi occorrenti per la sua realizzazione, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie dell’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela dell’art. 1341 c.c., comma 2.

Ciò, perchè manca l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti nei quali ciò che conta per la controparte del predisponente sia soltanto la mera stipulazione in funzione dell’acquisizione dell’utilità o del bene dedotti nel contratto. Invero, la finalizzazione della stipula del contratto alla realizzazione di un’opera esclude che lo schema contrattuale, pur predisposto, si presenti alla parte diversa dal predisponente come tale da rendere indifferente la sua specifica finalizzazione e, quindi, implica che al momento della conclusione la posizione di detta parte non si sia connotata come quella di una parte che, per essere la sua volontà soltanto diretta ad assicurarsi l’utilitas dedotta in contratto sia stata indifferente alla percezione del contenuto delle clausole contrattuali e fra esse di quelle c.d. onerose individuate dall’art. 1341 c.c., comma 2 per la cui approvazione si esige una manifestazione di consenso “doppia”.

Questi rilievi escludono, in conclusione, che nel caso di specie il contratto stipulato fra le odierne parti rientri nelle figure disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Restano assorbiti, in conseguenza, il secondo ed il terzo motivo.

5. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.

E’ assegnato per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Fissa per la riassunzione mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente per la parte costituita e dalla pubblicazione della presente per l’intimata. Nulla per le spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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