Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26332 del 25/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26332 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
sul ricorso 18119-2011 proposto da:
SERIT SICILIA SPA 04739330829 – quale Agente della Riscossione
per la provincia di Palermo in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI PONTE LUNGO 11/A, presso lo studio dell’avvocato
MARIA TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI
SALVO GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ ALEX DI FERRAUTO ALESSANDRA & C. SNC;
– intimata avverso la sentenza n. 177/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del
25.5.2010, depositata il 29/06/2010;
Data pubblicazione: 25/11/2013
A
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.
Ric. 2011 n. 18119 sez. MT – ud. 13-11-2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: iscrizione ipoteca
Reg. Gen. 18119/2011
RICORRENTE: Serit Sicilia Spa
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Serit Sicilia Spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia —Siracusa 177/16 /2010 del 29 2010 che ha rigettato l’appello della Serit
Sicilia Spa confermando l’illegittimità della iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 per
somma inferiore agli 8.000 euro.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere rigettato in quanto le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo con la
sentenza 5771/2012) hanno affermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, rappresenta un atto preordinato all’espropriazione immobiliare e dunque un atto della
procedura esecutiva . Di conseguenza, l’iscrizione ipotecaria è soggetta a tutte le condizioni ed i
limiti posti per la procedura esecutiva.
Il Collegio ha ritenuto opportuno il rinvio della controversia a n.r. in attesa della decisione delle
Sezioni Unite sollecitate con ordinanza di questa sezione n. 18007 del 24 luglio 2013
Pqm
La Corte rinvia la controversia a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 13 novembre 2013
Il presidente e
latore
INTIMATO: Alex di Ferrauso snc