Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26332 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22560/2016 R.G. proposto da:

S.G., C.M.D. e Cu.Mi.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Mauriello, domiciliato, ai

sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Caterina Alfano, con domicilio eletto in Roma, via della Balduina,

n. 187;

– controricorrente –

contro

Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Angelo Bonito, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via Marco Papio, n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533 del Tribunale di Nocera Inferiore

depositata il 6 aprile 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

C.A., creditore del Comune di Sarno, sottoponeva a pignoramento, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore le somme dovute all’ente dal tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Il terzo pignorato, pur attestando l’esistenza del rapporto di tesoreria, rendeva dichiarazione negativa in ragione del saldo passivo del conto.

Il giudice dell’esecuzione, a fronte di tale dichiarazione, invitava il tesoriere a depositare la documentazione comprovante il rispetto dell’ordine cronologico nel rispetto dei pagamenti (presupposto di operatività del regime di impignorabilità previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159 – Testo unico degli enti locali). Poichè all’udienza fissata per rendere i richiesti chiarimenti il terzo pignorato non compariva, il giudice dell’esecuzione rinviava per i medesimi incombenti ad altra udienza.

Avverso tale provvedimento il C. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che la mancata comparizione del terzo e l’inottemperanza all’ordine del giudice dell’esecuzione di fornire i chiesti chiarimenti dovessero essere interpretati alla stregua del comportamento omissivo previsto dall’art. 548 c.p.c. e, quindi, dessero luogo ad una presunzione di non contestazione, sulla base della quale il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre l’assegnazione delle somme pignorate.

Instaurato il giudizio nel merito, interveniva l’ordinanza di assegnazione nel frattempo resa dal giudice dell’esecuzione nel corso della procedura esecutiva (che era proseguita). Per l’effetto, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e compensava interamente le spese processuali.

Avverso tale decisione S.G., C.M.D. e Cu.Mi., aventi causa da C.A., nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, articolato in tre motivi. Le parti intimate hanno resistito con controricorso.

I ricorrenti e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. hanno deposito memorie ex art. 380-bis-1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Come espressamente dichiarato, i ricorrenti agiscono al fine di impugnare la decisione sulla soccombenza virtuale, “con ripercussione sul governo delle spese”. Essi assumono, in particolare, che la compensazione delle spese processuali sia derivata dall’erronea convinzione che l’opposizione da loro proposta fosse infondata.

In realtà, il ricorso nel suo complesso non centra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha disposto la compensazione delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale, ossia di una valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione, bensì in considerazione della “novità delle questione trattare e la controvertibilità delle tesi sostenute, in uno all’assenza di precedenti di legittimità sul punto”.

Consegue l’inammissibilità del ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido nella misura indicata nel dispositivo, determinata anche in ragione della vittoriose.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi in favore del Comune di Sarno e in Euro 9.000,00 per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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