Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26332 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 07/12/2011), n.26332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.O. (OMISSIS), T.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE

ASSOCIATO PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FINOCCHITO MAURO giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MACRI’ UBALDO giusta procura a margine dell’atto di citazione;

– resistente –

e contro

COEGO SRL, G.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 376/07 R.G. del TRIBUNALE di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di MAGLIE del 15/04/2010, depositata il 16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. T.D. e I.O. hanno proposto istanza di regolamento di competenza contro M.A.M., G.C. e la CO.E.GO. s.r.l. avverso l’ordinanza del 16 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Maglie, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio introdotto nell’aprile del 2007 da A.M. M. contro essi ricorrenti e il G. per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza di esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire, stipulato con il G., qualificatosi come proprietario del fondo su cui la costruzione doveva realizzarsi, fondo che, invece, era risultato di proprietà dei qui ricorrenti.

In tale giudizio i ricorrenti si erano costituiti eccependo il loro difetto di legittimazione passiva e quello del G., sull’assunto di non avere stipulato alcun contratto preliminare nè con il M. nè con il G. e di avere invece stipulato un contratto relativo all’immobile con la CO.E.GO. s.r.l., società amministrata da G.E., figlio del G.C..

In tale contratto era stato conferito l’appalto della costruzione dell’intero fabbricato sul loro fondo, con l’intesa che esso sarebbe rimasto per metà di loro proprietà e per metà trasferito in permuta alla società quale corrispettivo dell’appalto.

Il G.C. si era costituito anch’esso, contestando la fondatezza della domanda e nel corso del giudizio veniva chiamata in causa la CO.E.GO. s.r.l.

Frattanto nell’agosto 2008 il M. aveva sporto querela in sede penale ai danni dei ricorrenti. Sull’opposizione del M. alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero quanto alla posizione dei qui ricorrenti, il G.I.P competente confermava l’archiviazione, respingendo l’opposizione. Venivano rinviati a giudizio, viceversa, i due G. per il reato di cui all’art. 640 c.p. in danno del M. ed il relativo giudizio penale si instaurava davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Maglie.

Successivamente all’udienza del giudizio civile del 14 luglio 2009 il M. allegava di essersi costituito parte civile nel giudizio penale e di avere trasferito in tal modo l’azione civile nel processo penale, per il che chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale.

A seguito di tale richiesta il Tribunale adottava il provvedimento di sospensione qui impugnato, disponendo la sospensione del procedimento civile in attesa della definizione di quelle penale.

Il Tribunale dava atto che l’attore M. aveva trasferito l’azione civile in sede penale soltanto nei confronti del G. C. e del G.E., quale amministratore della CO.E.GO., ma rilevava che sussistevano gli estremi per la sospensione assumendo che il diritto conteso in sede civile dipende dall’accertamento inerente il reato ed il suo o suoi autori, le modalità di esecuzione e le condotte tenute configgenti sic con la norma di previsione ed incriminatrice contestata, sicchè, nel caso di specie, fra le due liti esiste un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica in quanto la definizione della controversia penale, con l’accertamento e attribuzione della responsabilità personale, costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico necessario al fine della decisione della controversia civile.

p. 2. Al ricorso per regolamento ha resistito soltanto il M., mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

p. 3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p. 4. I ricorrenti hanno depositato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Il Procuratore delle Repubblica presso la Corte ha chiesto nelle sue conclusioni che l’istanza di regolamento di competenza sia accolta, nel presupposto della fondatezza del primo motivo su cui essa si basa, nel quale – pur mostrando di considerare il rapporto fra il processo civile di cui trattasi e quello penale sul reato di cui all’art. 640 c.p. alla stregua della fattispecie cui si riferisce l’art. 75 c.p.p. – si è sostenuto essere stata disposta illegittimamente la sospensione, in quanto non vi sarebbe coincidenza soggettiva fra i soggetti coinvolti nel processo penale e quelli che sono parte del processo penale, essendo stata la posizione dei qui ricorrenti archiviata.

p. 2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per le seguenti ragioni.

Va rilevato preliminarmente che la relazione fra il processo civile sospeso e quello penale non è in alcun modo riconducibile all’ipotesi dell’art. 75 c.p.p., che disciplina il collegamento fra l’esercizio dell’azione civile di risarcimento danni da reato e il processo penale relativo al reato fonte di danno.

Nella specie, infatti, l’oggetto del giudizio civile non concerne l’azione di risarcimento dei danni derivati dal reato per cui pende il processo penale, bensì un’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. Ne consegue che in alcun modo la relazione fra i due processi postula l’applicazione della norma dell’art. 75 c.p.p..

La relazione fra il processo civile e quello penale per il reato di cui all’art. 640 c.p.c. è invece caratterizzata soltanto dalla comunanza di alcuni dei fatti oggetto dell’uno e dell’altro processo.

Tale relazione, nel vigore del nuovo art. 295 c.p.c. ed in ragione del suo coordinamento con la disciplina che sui rapporti fra processo penale e processo civile prevede il Codice di Procedura Penale vigente, introdotto nel 1989, non è sufficiente a dare luogo alla sospensione del processo civile per la pendenza del processo penale.

Questa affermazione è consolidata nella giurisprudenza della Corte ed è stata ignorata dal Tribunale.

Infatti, è giurisprudenza ormai tralaticia che in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 e 654 cod. proc. pen. e art. 211 disp. att. cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile.

Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione al precetto, ritenendo insufficiente ai fini sospensivi la pretesa falsità, penalmente rilevante e sostenuta dall’opponente, della sottoscrizione della rinuncia al diritto a procedere ad esecuzione forzata) (Cass. (ord.) n. 15641 del 2009).

Ora è palese che nella fattispecie costitutiva del diritto di cui all’art. 2932 c.c. fatto valere dal M. tra l’altro contro i qui ricorrenti non risulta inserito il reato di truffa per cui si procede a carico dei G. e tanto è già sufficiente ad evidenziare come l’impugnata ordinanza sia palesemente illegittima alla stregua del ricordato principio di diritto.

Il problema della mancanza di identità soggettiva fra le parti dei due processi risulta nella specie irrilevante.

p. 3. L’ordinanza dev’essere dunque dichiarata illegittima e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio in accoglimento del ricorso sulla base delle ragioni qui evidenziate, che questa Corte, conforme al potere di statuizione sull’esistenza delle condizioni della sospensione di cui all’art. 295 c.p.c., esercita d’ufficio al di là dei motivi fondanti l’istanza di regolamento.

L’accoglimento del ricorso comporta che debba essere disposta la prosecuzione del giudizio.

p. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente per le parti costituite e dalla pubblicazione della stessa per le parti intimate. Condanna il resistente alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA