Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26331 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Rosa s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Paolo Travaglia, congiuntamente a Fallimento Immobiliare

(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), nonchè Fallimento

B.C.G., in persona del curatore fallimentare p.t. elett. dom. presso

lo studio di questi in Busto Arsizio, via Pergolesi n. 1, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrenti –

contro

Immobiliare (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), B.C.G.,

rappr. e dif. dall’avv. Giovanni Cerri, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Donato Mondelli, in Roma, corso Trieste n. 109, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza App. Milano 25.3.2015, n. 1273/2015,

RG 3511/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 ottobre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati R. Viggiano per i ricorrenti e G. Cerri per i

controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine l’accoglimento del primo motivo con decisione nel merito e

rigetto della domanda.

Fatto

IL PROCESSO

La società Rosa s.r.l. in liquidazione, nonchè i fallimenti di Immobiliare (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e di B.C.G. in proprio, impugnano congiuntamente la sentenza App. Milano 25.3.2015 n. 1273/2015 con cui veniva accolto il reclamo della fallita Immobiliare (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) avverso la sentenza Trib. Busto Arsizio 15.10.2014 n. 219/2014 dichiarativa del fallimento della medesima società e dell’accomandatario, a sua volta resa su istanza di Rosa s.r.l. in liquidazione.

Rilevò la corte d’appello la fondatezza dell’eccepito difetto di insolvenza della Immobiliare (OMISSIS) s.a.s., dichiarata fallita sulla base di un riscontrato unico debito verso la istante, oggetto di contestazione in altro giudizio e volontariamente non adempiuto, tanto più che l’indebitamento era sceso dal 2011 al 2013, gli unici due debiti ammessi allo stato passivo attenevano al medesimo rapporto contrattuale controverso e non risultavano ulteriori sintomi di difficoltà.

Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso la società fallita e il suo accomandatario. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e la violazione di legge quanto all’art. 112 c.p.c. e L. Fall., art. 18, nonchè il vizio di motivazione, avendo omesso la corte d’appello di esaminare la domanda preliminare della reclamata Rosa s.r.l. in punto di inammissibilità del reclamo, notificato indistintamente al curatore di società e accomandatario.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge quanto alla L. Fall., artt. 5 e 6, avendo errato il giudice di merito nella ricognizione degli elementi di non insolvenza della società debitrice, mentre con il temo motivo viene fatto valere il vizio di motivazione, allorchè la corte non ha esaminato la natura della controversia – ancora pendente fra le parti – sull’appalto originante il debito azionato dall’istante, la unicità del credito, la portata limitata dei bilanci e dello stato passivo rispetto ad altre prove dei debiti e della insolvenza.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Osserva in primo luogo il Collegio che – pur già a fronte della poco chiara scelta di cumulo indistinto dei vizi esposti dal ricorrente nell’unica censura – L’inammissibilità è una invalidità specifica delle domane e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale. Pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità (già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. 15843/2015). Inoltre va ripetuto che In tema di “errores in procedendo”, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Nè il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 22952/2015). Così circoscritta la residua portata della censura, l’infondatezza consegue dal riscontro che, per un verso, lo stesso reclamo avverso la sentenza di fallimento era stato proposto dalla società che così mirava, come avvenuto, ad ottenere, unitamente alla revoca del fallimento sociale altresì quella del suo socio illimitatamente responsabile; per altro verso, in modo inequivoco, il giudice del merito ha dato atto che l’impugnazione spiegata L. Fall., ex art. 18 e notificata all’unico curatore verteva su vizi della pronuncia dichiarativa del fallimento della società stessa, ciò determinando il non superamento della regola per cui i fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili costituiscono, al di là dell’unicità della sentenza dichiarativa e dell’unicità degli organi, entità giuridiche diverse, centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, atteso che la L. Fall., artt. 147 e 148 impongono una distinzione tra i patrimoni dell’una (la società) e quelli degli altri (i soci illimitatamente responsabili), tra gli stati passivi e le masse che siano da riferire all’una o agli altri con riflessi sulla posizione del curatore, il quale sarà legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale o quale organo del fallimento di ciascuno dei soci a seconda della riferibilità della controversia, della direzione e dell’incidenza degli effetti della pronuncia giurisdizionale destinata a regolarla (Cass. 11084/2004, 4284/2005). Proprio ed anche nel giudizio di reclamo ai sensi della L. Fall., art. 18, non avendo esso riguardato in modo diretto la fallibilità del socio e dunque del suo fallimento personale, il curatore correttamente è stato chiamato in giudizio in qualità di organo dell’unica procedura, attinente ai fallimenti e della società in accomandita e del socio accomandatario, apparendo idonea l’unica notifica esperita.

2. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili, risolvendosi in censure non coordinate con il principio, applicabile alla fattispecie, per cui le criticate affermazioni giudiziali esprimono un accertamento di fatto, insindacabilmente rimesso al giudice di merito e dunque rendono improprio il rimedio attivato in questa sede (sotto il profilo del vizio di legittimità) e comunque inammissibile una sua conversione sostanziale, al di là della rubricazione redazionale, in un vizio di motivazione ed infine infondato il vizio di motivazione per come introdotto. In tema, va perciò ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.u. 8053/2014, 21257/2014, 23828/2014). Nessuna di tale carenze sussiste.

Il ricorso pertanto va rigettato, con pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti in Euro 7.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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