Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26331 del 19/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6585/2014 R.G. proposto da:
Hancatherm Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Di Gravio, con
domicilio eletto in Roma, via Piediluco n. 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– controricorrente –
Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Parente e Sante
Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito
in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, n. 54/7/13, depositata il 31 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2020
dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Hancatherm Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 31 luglio 2013 di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la cartella di pagamento impugnata aveva ad oggetto somme pretese per mancato pagamento di imposte, oltre interessi e sanzioni, dovute per l’anno 2003;
– il ricorso è affidato a cinque motivi;
– resistono, con separati controricorsi, sia l’Agenzia delle Entrate, sia Equitalia Nord s.p.a.;
– quest’ultima, con nota depositata in data 7 febbraio 2020, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando che la società contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata della pendenza, pagamento anticipatamente tutte le rate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– sulla base del contenuto dell’istanza dell’agente della riscossione e della documentazione alla stessa allegata, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;
– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi della richiamata disposizione, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020