Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26331 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6585/2014 R.G. proposto da:

Hancatherm Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Di Gravio, con

domicilio eletto in Roma, via Piediluco n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Parente e Sante

Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito

in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 54/7/13, depositata il 31 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2020

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Hancatherm Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 31 luglio 2013 di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la cartella di pagamento impugnata aveva ad oggetto somme pretese per mancato pagamento di imposte, oltre interessi e sanzioni, dovute per l’anno 2003;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– resistono, con separati controricorsi, sia l’Agenzia delle Entrate, sia Equitalia Nord s.p.a.;

– quest’ultima, con nota depositata in data 7 febbraio 2020, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando che la società contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata della pendenza, pagamento anticipatamente tutte le rate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– sulla base del contenuto dell’istanza dell’agente della riscossione e della documentazione alla stessa allegata, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;

– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi della richiamata disposizione, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA