Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26331 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20632/2016 R.G. proposto da:

A.P., e G.G., rappresentate e difese

dall’Avv. Saverio Cosi, con domicilio eletto in Roma, via Caio

Mario, n. 13;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

Cesare Beccaria, n. 29, presso la sede dell’Avvocatura dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti,

Vincenzo Stumpo e Vincenzo Triolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2089 del Tribunale di Roma depositata il 2

marzo 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

G.G. e A.P. sono separatamente intervenute nella procedura esecutiva a carico dell’I.N.P.S. intrapresa da tale Ga.. Il giudice dell’esecuzione ha, tuttavia, dichiarato l’estinzione della procedura per omessa produzione dei titoli esecutivi e della dichiarazione del terzo.

Avverso tale provvedimento le due intervenienti hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c.

Esaurita la fase sommaria, l’opposizione è stata introdotta nel merito con citazione. Il Tribunale di Roma ha dichiarato estinto il giudizio per tardività.

La decisione è stata impugnata dalla G. e dall’ A., che hanno congiuntamente proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., comma 7, per un unico motivo. L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa. Esso quindi non soddisfa i requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6,.

In particolare, il ricorso in esame va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali l’esposizione dei fatti di causa è sostituita dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio – cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Sebbene tale rilievo sia assorbente, non è superfluo aggiungere che lo stesso sarebbe anche manifestamente infondato. Intatti, pur vertendosi in materia soggetta a rito del lavoro, la causa di opposizione è stata introdotta nel merito con citazione. Pertanto, giusto il principio di conservazione degli atti processuali, correttamente il giudice del lavoro ha ritenuto che la causa potesse ritenersi correttamente instaurata, ma a condizione che l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione fosse avvenuta entro il termine ultimo fissato dal giudice dell’esecuzione per il deposito del ricorso. Poichè, invece, la causa è stata iscritta a ruolo successivamente, il Tribunale, nel dichiarare l’estinzione della causa, ha fatto corretta applicazione del principi di diritto.

Chiaramente inammissibile è anche l’ampliamento del thema decidendum contenuto nelle memorie difensive.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delle ricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte delle impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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