Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26331 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 07/12/2011), n.26331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

TALLARICO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO CLAUDIO giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R., N.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2420/2009 del TRIBUNALE di NOLA del 9/10/2099,

depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. A.D. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro N.R., N.A. e N.D. avverso la sentenza del 12 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Nola, investito dalle intimate di una domanda intesa ad ottenere l’accertamento dell’occupazione senza titolo da parte sua di un fondo in (OMISSIS), nonchè la consequenziale sua condanna al rilascio dello stesso, ha dichiarato la propria incompetenza sulla controversia e la competenza per materia su di essa della Sezione Specializzata agraria presso lo stesso Tribunale.

Le intimate non hanno resistito al ricorso.

p. 2. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Il Procuratore delle Repubblica presso la Corte ha chiesto nelle sue conclusioni che l’istanza di regolamento di competenza sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

p. 2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile innanzitutto per la palese inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, applicabile anche al regolamento di competenza (si veda Cass. (ord.) n. 20535 del 2009).

Nella specie l’inosservanza di tale norma emerge perchè il ricorso non indica specificamente gli atti processuali sui quali fonda la sua prospettazione.

Infatti, sotto il primo profilo vi si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della competenza della Sezione Specializzata Agraria ponendo a sostegno della propria decisione, tra l’altro, un’implicita domanda di parte attrice diretta alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale in sede ordinaria e che, ad avviso del Tribunale tale domanda avrebbe la sua genesi nell’assenza di parte attrice all’udienza del 14.05.209 e nell’omesso deposito della comparsa conclusionale. Tuttavia, non solo non si individua dove ed in quali termini la pretesa “domanda” sarebbe stata formulata dalla parte attrice e con quali espressioni sarebbe stata considerata nella sentenza impugnata. In tal modo gli atti processuali sui quali si fonda il ricorso per regolamento risultano indicati in modo assolutamente privo di specificazione.

Sotto un secondo aspetto, queste deduzioni risultano del tutto oscure, perchè non si comprende che cosa significhino e come l’incompetenza possa dichiararsi su una domanda della parte che ha introdotto il processo, atteso che essa, quando lo introduce, ritiene, per evidente implicazione necessaria, che il giudice adito sia competente.

Ne consegue che il ricorso, attesa la sua oscurità, risulta privo di motivi e tanto costituisce un’ulteriore ragione inammissibilità, perchè l’istanza di regolamento di competenza, come qualsiasi mezzo di impugnazione, dee necessariamente contenere i motivi di critica alla decisione impugnata.

Sotto un terzo aspetto, l’istanza risulta inammissibile anche perchè è priva di pertinenza con la motivazione della sentenza impugnata, poichè in quest’ultima si legge che fu lo stesso A. a prospettare, nella sua comparsa di costituzione, l’eccezione di incompetenza per materia. Al riguardo, si rileva che nel ricorso non si dice in alcun modo che tale eccezione, una volta proposta, venne abbandonata, onde, risultando che la declinatoria di incompetenza è stata fatta sull’eccezione del qui ricorrente, egli non potrebbe nemmeno – in difetto di precisazione circa l’abbandono dell’eccezione dopo la sua formulazione – reputarsi legittimato all’impugnazione, atteso che la sentenza impugnata lo ha visto vittorioso sulla competenza.

p. 3. Il ricorro è, dunque, dichiarato inammissibile. Il termine per la riassunzione fissato in mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente per la parte costituita e dalla pubblicazione della stessa per le parti intimate.

p. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente per la parte costituita e dalla pubblicazione della stessa per le parti intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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