Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26330 del 25/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26330 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
BELLAROBA Giuseppe (BLL GPP 68D26 A7830), rappresentato e
difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.,
BELLAROBA Maria (BLL MRA 64H59 A783Z), DE CRISTOFARO Libera
(CCR LBR 37H43 F448U), quali

eredi di Bellaoba Orazio,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del
ricorso,

dall’Avvocato

Antonio Bellaroba, elettivamente

domiciliati in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 19, presso
lo studio dell’Avvocato Michelino Luise;

ricorrenti

contro
PAPPANO Antonio (PPP NTN 31R06 F448Z), rappresentato e difeso,
per procura speciale

a margine

del

controricorso,

dall’Avvocato Alessio Lazazzera, domiciliato in Roma, Piazza

Data pubblicazione: 25/11/2013

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di
cassazione;

controrícorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2205

Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Giuseppe Bellaroba.
Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 13
gennaio 1995, Bellaroba Orazio conveniva in giudizio Pappano
Antonio, dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, per sentirlo
condannare alla rimozione di un box metallico da questi
costruito sul confine con un fondo dell’attore, destinato a
verde privato, in dispregio delle distanze legali così come ‘\
previste dal Piano Regolatore, potendo, detto box, essere
considerato a tutti gli effetti quale una costruzione, essendo
stabilmente ancorato a terra, nonché al risarcimento dei
danni;
che il Tribunale, con sentenza n. 391 del 2004, accoglieva
la domanda attorea, condannando il convenuto a rimuovere il
box metallico e a risarcire i danni arrecati dalla costruzione
abusiva, nonché a rifondere le spese del giudizio, ivi
comprese quelle di c.t.u.;

del 2011, depositata in data 17 giugno 2011.

che con atto di citazione notificato in data 7 settembre
2004, il sig. Pappano appellava la sentenza di primo grado,
chiedendone la riforma;
che con sentenza n. 2205 del 2011, depositata in data 17

accoglimento dell’appello, riformava la sentenza impugnata,
respingendo la domanda di demolizione e confermando, invece,
la condanna al risarcimento dei danni, compensate interamente
le spese, tranne quelle di c.t.u., poste definitivamente a
carico dell’appellante;
che per la cassazione di tale sentenza, Bellaroba
Giuseppe, Bellaroba Maria e De Cristofaro Libera, quali eredi
dell’originario attore Bellaroba Orazio, hanno proposto
ricorso affidato a due motivi;
che l’intimato Pappano Antonio ha resistito con
controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso;
che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata
comunicata alle parti e al Pubblico Ministero;
che in prossimità dell’adunanza camerale del 23 ottobre
2013 i ricorrenti hanno depositato memoria;
Considerato

che il relatore designato ha formulato una

proposta di decisione nel senso del rigetto del ricorso;

giugno 2011, la Corte d’appello di Napoli, in parziale

che il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria che
giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio;
che la causa va quindi rimessa alla pubblica udienza
presso la seconda sezione.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la
seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 23
ottobre 2013.

PER QUESTI MOTIVI

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