Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26330 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17498-2014 proposto da:

I.M., nella qualità di titolare dell’omonima farmacia impresa

individuale, e P.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO LUBRANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., F.A., V.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 54, presso l’avvocato

LUCIANA FRANCIOSO, che li rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato D. AMICARELLI, con delega, che si

riporta;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato L. FRANCIOSO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per: improcedibile, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Napoli, con decreto del 23 maggio 2014, ha liquidato la somma di 51.000,00, in favore dei professionisti, avv. B.G. e F.A., dr. V.G., per l’attività da loro svolta quali commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo apertasi su ricorso della Farmacia dott. I.M., la cui ammissione era stata poi revocata, prima dell’adunanza dei creditori, con decreto del 21 febbraio 2014, tenendo conto dell’opera prestata dai medesimi;

che la liquidazione era stata svolta tenendo conto dell’attività laboriosa dei commissari, i quali avevano eseguito indagini contabili che avrebbero evidenziato le problematiche che hanno poi portato alla revoca dell’ammissione onde, in rapporto alla prassi seguita dal Tribunale di liquidare, per i concordati omologati, una misura media tra il minimo ed il medio stabilito dai parametri normativi, ne risultava quell’importo qui censurato con ricorso per cassazione;

che avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione il dott. I.M. e il dott. P.A., con due motivi;

che gli ex commissari hanno resistito con controricorso con il quale hanno anzitutto eccepito la improcedibilità del ricorso, per tardivo deposito in cancelleria della copia notificata del ricorso per cassazione.

Considerato che con il primo mezzo di impugnazione (violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 25 gennaio 2012, art. 5 in relazione alla L. Fall., artt. 165 e 39), i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato in quanto il Tribunale avrebbe errato nell’applicare la L. Fall., artt. 165 e 39 e il D.M. Giustizia 25 gennaio 2012, art. 5 che, tenendo in considerazione il caso del concordato omologato, verrebbe a limitare il compenso alla sola attività di liquidazione dell’attivo e non già a quella di semplice inventariazione (nella specie unica attività compiuta assieme alla redazione della relazione preliminare L. Fall., ex art. 172, che ha poi portato alla revoca dell’ammissione);

che con il secondo motivo (Insufficiente e/o contraddittoria motivazione), i ricorrenti lamentano una motivazione solo apparente;

che, anzitutto, deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso perchè non depositato tempestivamente presso la cancelleria della Corte, essendolo stato solo il 15 luglio 2014, dopo la notificazione eseguita il 19 giugno 2014, oltre il termine di venti giorni stabilito dall’art. 369 c.p.c.;

che, a tal riguardo va richiamato il principio di diritto, secondo cui “L’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità.” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22914 del 2013);

che, avendo effettuato il deposito oltre il termine di venti giorni, il ricorso è improcedibile, senza che rilevi la notifica del controricorso avversario;

che le spese processuali, a carico dei ricorrenti in solido, devono seguire la soccombenza e, in uno con il raddoppio del contributo unificato, essere liquidate, in favore dei resistenti, come da dispositivo.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dei resistenti, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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