Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2633 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12417-2016 proposto da:

T.M., M.I., rappresentati e difesi dagli

avvocati PAOLO CAMPAGNA, MAURIZIO LAMBERTI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO, 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO EDOARDO

ROCCA;

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO,

7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO EDOARDO ROCCA;

– controricorrenti –

e contro

G.Z.G.A., C.M.F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1369/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.M. e M.I. hanno proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1369/2015 della Corte d’appello di Genova, depositata il 9 dicembre 2015. Resistono con distinti controricorsi il (OMISSIS) e B.R..

Sono riamasti altresì intimati G.Z.G.A. e C.M.F., senza svolgere attività difensive.

Con citazione del 30 marzo 2005 T.M. e M.I. convennero il (OMISSIS) e B.R. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, indicati nell’ammontare di Euro 10.000,00, conseguenti al mancato adempimento da parte dei convenuti alle variazioni ed autorizzazioni necessarie per consentire agli attori l’installazione di citofono apriporta, l’allocazione di cassetta postale nell’atrio ed il passaggio attraverso il portone del civico n. (OMISSIS). T.M. e M.I. dedussero che l’unità immobiliare, di cui erano stati comproprietari fino al 19 marzo 2004, a seguito di nuova identificazione da parte dell’ufficio toponomastico del Comune di Genova, aveva mutato il proprio numero da interno (OMISSIS) ad interno (OMISSIS). Tali complicazioni dell’accesso all’appartamento avevano peraltro comportato una riduzione del prezzo di vendita dell’immobile da Euro 75.000,00 ad Euro 65.000,00. Nel corso del giudizio di primo grado intervennero G.Z.G.A. e C.M.F.V.. Il Tribunale di Genova con sentenza del 25 settembre 2009 dichiarò il difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS), respinse le domande risarcitorie di T.M. e M.I. nei confronti di B.R., dichiarò inammissibili gli interventi di G.Z.G.A. e C.M.F.V. e compensò tra le parti le spese processuali.

La Corte d’appello di Genova ha poi respinto il gravame proposto in via principale da T.M. e M.I. e, in accoglimento dell’impugnazione incidentale del (OMISSIS) e di B.R., condannò gli attori al pagamento delle spese processuali di primo grado.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

Le parti costituite hanno depositato memorie.

Tutti i motivi di ricorso di T.M. e M.I. denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost. con riferimento a vari passaggi argomentativi della sentenza della Corte d’appello di Genova. Entrambi i controricorsi pongono in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso in rapporto all’art. 365 c.p.c. Tale eccezione è stata ribadita dai controricorrenti nelle memorie depositate il 20 novembre 2020.

Il rilievo è fondato.

I ricorrenti hanno dichiarato in ricorso di essere rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Campagna e Maurizio Lamberti “giusta procura in calce all’atto di citazione del 30 marzo 2005, introduttivo del giudizio di merito in prime cure”. L’art. 365 c.p.c., però, richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, e, secondo consolidato orientamento di questa Corte, tale requisito di specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario, che il mandato non può considerarsi speciale se rilasciato in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari, come nella specie, legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado, ancorchè ivi conferita per tutti i gradi di giudizio (Cass. Sez. 6 – 3, 27/08/2020, n. 17901; Cass. Sez. 6 – 3, 07/01/2016, n. 58; Cass. Sez. 6 – 3, 11/09/2014, n. 19226; Cass. Sez. 1, 30/07/2012, n. 13558; Cass. Sez. L, 09/03/2011, n. 5554; Cass. Sez. 3, 28/03/2006, n. 7084; Cass. Sez. 3, 31/01/2006, n. 2125).

Peraltro, Cass. Sez. U, 13/06/2014, n. 13431, ha altresì chiarito come il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo del processo, ove il mandato alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferito con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso, appunto, del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, ogni possibilità di sanatoria e ratifica. La specificità del giudizio di legittimità (ovvero, l’esigenza del conferimento della procura speciale) induce, in sostanza, a negare comunque l’ammissibilità di una sanatoria e ratifica degli effetti del ricorso per cassazione posto in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza, imponendo il citato art. 365 c.p.c. che i poteri rappresentativi sussistano al momento del conferimento della procura, e così precludendo, diversamente dalle fasi processuali di merito, una ratifica a mezzo di atto successivo. Tale regola, come precisato nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite n. 13431/2014, mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che, peraltro, nel caso in esame non è applicabile “ratione temporis” (si vedano anche Cass. Sez. 3, 19/01/2018, n. 1255; Cass. Sez. U, 27/04/2017, 10414).

Nella memoria depositata l’11 novembre 2020 i ricorrenti hanno esposto che la procura alle liti per il giudizio di legittimità “già conferita in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito in prime cure, come indicato ed annotato in epigrafe di ricorso, trova giusta e tempestiva conferma nell’allegato della contestuale e contemporanea procura in data 11.05.2015 (da intendersi: 11.05.2016), specificamente conferita e sottoscritta dalle parti sostanziali ricorrenti ed autenticata dai sottoscritti difensori per incarico di impugnazione… peraltro ulteriormente ed odiernamente ribadita dai ricorrenti ed in calce al presente atto”. A tal fine, i ricorrenti nella medesima memoria invocano l’insegnamento di Cass. Sez. U, 04/03/2016, n. 4248, la quale, tuttavia, atteneva alla sanatoria del difetto di rappresentanza processuale della parte in fase di impugnazione, senza incidere sulla specialità della procura che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., connota il giudizio di cassazione.

Tale “procura speciale” recava, comunque, la data dell’11 maggio 2016 (uguale alla data apposta nel ricorso, che è stato notificato il 12 maggio 2016 e depositato il 27 maggio 2016) ed era stata depositata il 22 giugno 2016.

La procura speciale invocata in memoria dai ricorrenti non sarebbe, in realtà, comunque risolutiva della impediente questione di rito. Si tratterebbe pur sempre, di procura apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso per cassazione, conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dai difensori avvocati Paolo Campagna e Maurizio Lamberti, e perciò in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3. Tale norma, infatti, pure letta nella prospettiva antiformalistica imposta proprio dall’art. 182 c.p.c., nonchè dall’art. 6, p.. 1, CEDU, come postula Cass. Sez. U, 07/11/2017, n. 26338, non prevede un conferimento autonomo (e tento meno un deposito successivo) rispetto agli atti processuali cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente ove, peraltro, sia applica bile la formulazione vigente per i giudizi instaurati dopo la novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, nella specie neppure operante ratione temporis). Nemmeno, per quanto detto, può attribuirsi a siffatta procura un effetto sanante ai sensi dell’art. 182 c.p.c., ostandovi l’art. 365 c.p.c. (cfr. ancora Cass. Sez. 3, 19/01/2018, n. 1255; Cass. Sez. 3, 18/04/2013, n. 9462).

Infine, non può non considerarsi come, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, ove la procura speciale sia conferita al difensore con atto separato, essa deve essere indicata nel ricorso a pena di inammissibilità (e ciò non avvenne nel ricorso notificato il 12 maggio 2016), e poi depositata insieme col ricorso, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3. Tale declaratoria di improcedibilità, peraltro, non prevale, nella specie, sulla inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c., risultando questa già dall’iniziale esame dell’atto.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore dei controricorrenti negli importi liquidati in dispositivo, mentre non deve provvedersi al riguardo per gli intimati G.Z.G.A. e C.M.F.V., i quali non hanno svolto attività difensive.

La procura, benchè invalida, comunque conferita dai ricorrenti per il giudizio di cassazione, lascia riferibile alle parti l’attività processuale svolta dai difensori anche ai fini della condanna al rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. U, 10/05/2006, n. 10706).

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore del (OMISSIS) in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore di B.R. in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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