Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2633 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. un., 04/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/02/2010), n.2633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6082/2009 proposto da:
F.C.P. ((OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato
BIFFA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato DIODA’ Nerio, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
– intimati –
avverso la decisione n. 182/2008 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 22/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/01/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l’Avvocato Massimo BIFFA;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avvocato F.C.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione in data 22 dicembre 2008 emessa dal Consiglio Nazionale Forense con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Questa Corte all’udienza del 6/10/2009, rilevato che il ricorso non era stato notificato anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso assegnando al ricorrente il termine di giorni sessanta.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 331 cpv. c.p.c., per non avere il ricorrente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso questa Corte nel termine perentorio di sessanta giorni dal 6/10/2009, ossia dalla data dell’udienza al termine della quale è stata pronunciata l’ordinanza con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità nel quale nessuna difesa è stata svolta dai soggetti intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010