Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2633 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2633 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 4564/2013 proposto da:
Scarcello Franco, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini
114/b, presso lo studio dell’avvocato Coletta Salvatore, rappresentato
e difeso dall’avvocato Torchia Francesco, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Pedace, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Avezzana n.6, presso lo studio
dell’avvocato Bonanno Marisa (c/o Studio legale prof. Di Majo),
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Data pubblicazione: 02/02/2018

rappresentato e difeso dall’avvocato Cipparrone Giuseppe, giusta
procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 881/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 01/08/2012;

12/09/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C
FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’1.8.2012, la Corte di appello di Catanzaro, in
riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha revocato il decreto
in data 18.12.1992, con cui su istanza dell’Arch. Francesco Scarcello
era stato ingiunto al Comune di Pedace il pagamento della somma di
E 136.243.949, a titolo di compenso per la redazione del progetto di
restauro dell’ex convento di San Francesco di Paola. La Corte ha
osservato che: a) l’eccezione di nullità del contratto per mancanza di
forma scritta, sollevata col primo motivo d’appello era ammissibile
trattandosi di causa c.d. vecchio rito ed essendo questione rilevabile
d’ufficio; b) il contratto era nullo per violazione degli artt. 16 e 17 RD
n. 2440 del 1923, avendo il professionista eseguito l’incarico sulla base
alla mera delibera della GM del 20.2.1987, senza la preventiva
redazione di un disciplinare, non potendo valere a sanarlo la
successiva stipula della convenzione del 24.8.1982; c) l’azione di
arricchimento senza causa era inammissibile, perché tardivamente
proposta in prime cure senza che fosse stato accettato il
contraddittorio e non riproposta dal Professionista ex art 346 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza, l’arch. Scarcello ha proposto ricorso
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

per tre motivi, ai quali il comune di Pedace ha resistito con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

in forma semplificata.
2. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. 99 e 164 c.p.c., 111 Cost., vizio di
motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte
statuito sull’eccezione di nullità della delibera di incarico che era stata
eccepita per la prima volta con l’atto d’appello, e solo accennata in
comparsa conclusionale in prime cure, con immutazione della causa
petendi, avendo parte attrice agito per far valere vizi diversi, ed

essendo, perciò, preclusa la rilevabilità ex officio della nullità stessa.
Peraltro, prosegue il ricorrente, era intervenuta nell’agosto del 1987
la stipulazione del contratto in forma scritta, che costituiva l’atto
negoziale di perfezionamento del procedimento attivato con la delibera
della GM del 20.2.1987, che era stata ratificata dal Consiglio Comunale
il 28.3.1987, con l’approvazione del progetto e della spesa e
l’indicazione della copertura finanziaria.
3.

Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 12 preleggi, nonché degli artt. 1362 e segg. cc ,
113 n. 1 c.p.c. in relazione all’art 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c., in
relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c., 1418, 1424, 2729 c.c. La
declaratoria di nullità del contratto, afferma il ricorrente, è stata
emessa senza considerare che la convenzione c’era stata, ancorchè
3

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione

intervenuta a prestazione iniziata, sicchè la fonte del rapporto non
doveva essere identificata nella delibera della GM, ma nella
successiva, valida, convenzione sottoscritta a seguito dell’altrettanto
valida delibera del Consiglio Comunale, che, come consentito dalle
disposizioni vigenti ratione temporis, aveva ratificato la delibera della

subordinandolo al conseguimento del finanziamento. Sotto altro
profilo, la sentenza è contraddittoria, perchè non tiene conto delle
presunzioni “gravi, precise e concordanti”, presenta una motivazione
priva della soddisfacente esposizione dei fatti di causa, e dunque è
nulla.
4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, per comodità espositive,
sono infondati. 5. Com’è nozione ricevuta, a seguito dell’opposizione
a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel
quale l’opposto riveste la posizione sostanziale di attore e l’opponente
quella di convenuto, e pertanto gli argomenti volti a dedurre
un’immutazione della causa petendi, o che si richiamano al principio
della domanda sono del tutto fuori tema, tenuto conto che, nel dedurre
la nullità del contratto, l’Ente, convenuto in senso sostanziale, si è
limitato a negare la validità del titolo posto a fondamento dalla
domanda, proposta in monitorio, e dunque a difendersi dalla pretesa
avversaria. 6. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente
affermato che, nella controversia promossa, come nella specie, per far
valere diritti presupponenti la validità del contratto, la sua nullità è
rilevabile d’ufficio, ove risultino acquisiti al processo gli elementi che
la evidenziano, e le SU di questa Corte, con la sentenza n. 26242 del
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GM e previsto l’impegno di spesa, ancorchè legittimamente

2014, (cfr. in precedenza Cass. SU n. 21095 del 2004; n. 14828 del
2012) hanno definitivamente chiarito che il rilievo ex officio della
nullità negoziale deve ritenersi consentito, anche in sede di legittimità,
in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale. 7. Non può non rilevarsi,
ad ogni modo ) che l’art. 345, co 2 c.p.c. nel testo vigente ratione

30.4.1995) autorizzava le parti a proporre “nuove eccezioni”.
8. I dati fattuali riportati in sentenza ed incontroversi tra le parti,
sono i seguenti: con delibera n. 119 del 10.2.1987, la GM incaricò
l’odierno ricorrente di eseguire il progetto di restauro dell’ex convento
di S. Francesco; con delibera n. 11 del 28.3.1987, il Consiglio
Comunale, dato atto dell’avvenuta presentazione degli elaborati da
parte del Professionista, ne approvò il progetto, dando mandato al
Sindaco di presentare la documentazione necessaria per reperire il
finanziamento, ottenuto il quale, in data 24.8.1987, fu stipulata inter
partes una convenzione, il cui contenuto non è stato, tuttavia,

riportato. 9. Ora, a parte la genericità,

in parte qua del ricorso

(l’oggetto dell’incarico conferito con tale convenzione non è infatti
noto) ) la statuizione di nullità del contratto, cui è pervenuta la Corte
territoriale, in base agli argomenti riassunti sub b) di parte narrativa,
e, dunque, la sua inidoneità a fungere da fonte dell’obbligazione di
pagamento del corrispettivo è giuridicamente corretta, alla stregua dei
seguenti principi: I) quando ricorra agli strumenti giuridici propri dei
soggetti privati, la p.A. rimane assoggettata alle regole del diritto
comune per tutto quel che riguarda la disciplina dei rapporti che dalla
stessa scaturiscono, mentre restano operanti le regole dell’evidenza
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temporis (antecedente la L. n. 353 del 1990, entrata in vigore il

pubblica nella fase preliminare che si conclude con la delibera a
contrarre; tali due fasi, aventi finalità, funzioni e soprattutto disciplina
diverse, non possono esser unificate nè può esser ravvisato “l’accordo
delle parti” richiesto dal n. 1 dell’art. 1325 c.c. nell’accettazione
(espressa o tacita) da parte del privato della delibera stessa,

giurisprudenza ivi richiamata); II) il contratto con cui si conferisca un
incarico professionale esige la forma scritta ad substantiam, ai sensi
degli artt. 16 e 17 del RD n. 2240 del 1923, e deve essere consacrato
in un unico documento contenente l’indicazione specifica di tutte le
clausole disciplinanti il rapporto, non essendone altrimenti
configurabile la giuridica esistenza (cfr. da ultimo Cass. n. 6555 del
2014); III) tale essenziale requisito di forma, preordinato anche a
rendere possibile il controllo tutorio, deve sussistere sin dall’inizio del
rapporto e prima della esecuzione del contratto (cfr. Cass. 21758 del
2010 in tema di patto di assunzione in prova), senza alcuna possibilità
di sanatorie atteso che ciò si risolverebbe nell’inammissibile convalida
di un atto nullo, preclusa dal disposto di cui all’art. 1423 c.c. 10. Resta
da aggiungere che i profili di doglianza, con cui si invocano i principi
dettati in tema di presunzioni, la violazione delle regole ermeneutiche
e la nullità della sentenza per assenza di motivazione sono in parte
inammissibili, non venendo in rilievo alcun fatto ignorato da
desumerne altro noto, nè essendo specificata la regola interpretativa
che sarebbe stata violata, tanto più in assenza di riproduzione della
convenzione in seno al ricorso ed a monte d’indagine sul relativo

6

costituente atto interno del comune (cfr. Cass. n. 1167 del 2013 e

contenuto da parte dei giudici a quo; ed in parte infondati, essendo la
sentenza adeguatamente motivata.
11. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione
dell’art 183 c.p.c., e degli artt. 1175, 1337, 1475 c.c. e 92 c.p.c., oltre
che vizio di motivazione, in relazione alla statuizione sub c) di parte

n. 7700 del 2016, hanno, tra l’altro, affermato il principio applicabile
nel caso in esame, in cui l’actio de in rem verso non è stata affatto
valutata da Tribunale, secondo cui “se viene accolta la domanda
proposta in via principale, la domanda subordinata non sarà stata
esaminata. Non essendovi stata decisione su di essa, qualora impugni
il convenuto riguardo all’accoglimento della principale, l’attore, per
ottenere che sia riesaminata la domanda subordinata per il caso di
accoglimento dell’appello sulla principale, non ha bisogno di svolgere
una critica, perché la sentenza di primo grado non ha pronunciato sulla
domanda subordinata, che è, come si suoi dire, rimasta assorbita, cioè
non è stata esaminata per carenza di interesse, cioè per non essersi
concretato il nesso di subordinazione. Non dovendosi svolgere una
critica perché manca il suo oggetto il mezzo per devolvere la decisione
sulla subordinata, sebbene condizionatamente al caso di accoglimento
dell’appello, l’attore potrà valersi dell’art. 346 c.p.c.”. Non avendo
riproposto la domanda al giudice d’appello, la preclusione del relativo
esame è stata correttamente dichiarata dalla Corte territoriale. 12.
All’enunciazione di norme del codice civile nell’intestazione del motivo,
non segue in concreto alcuna doglianza.

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narrativa è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
che si liquidano in complessivi C 4.200,00, di cui C 200,00 per spese,

d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2017
Il
Il Funzionario Ciirid

rio

Dott.ssa Fabrizio liA NE

oltre accessori e spese generali. Ai sensi dell’art. 13 co 1 quater del

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