Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2633 del 01/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12521-2015 proposto da:

L.R.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CATANZARO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MICERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA VELTRI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1562/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/11/2014 R.G.N. 1018/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato VELTRI LOREDANA;

udito l’Avvocato DE SANTIS STANISLAO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Locri L.R.G., dipendente della società Ferrovie della Calabria srl con qualifica di operatore di esercizio, agiva per l’accertamento del proprio diritto a percepire la indennità di presenza per ogni giornata di effettivo lavoro.

Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda con sentenza del 2.10.2012 (nr. 1924/2012).

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10.10 – 10.11.2014 (nr. 1562/2014) accoglieva l’appello proposto dalla società Ferrovie della Calabria srl e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda originariamente proposta dal lavoratore.

La Corte territoriale osservava che con accordo aziendale del 21 giugno 1997, che avviava un primo processo di rimodulazione della retribuzione accessoria, erano state accorpate nella “nuova indennità di presenza”, corrisposta sulla base di ogni ora o frazione di ora di guida, le preesistenti voci della retribuzione accessoria denominate “indennità incentivante” ed “indennità incentivante aggiuntiva” – in precedenza erogate su base mensile- nonchè la voce, anche essa preesistente, “indennità di presenza”, già erogata su base giornaliera.

Il rilievo che l’accordo prevedeva testualmente la sostituzione solo per le due indennità incentivanti non considerava che per espressa previsione all’importo ottenuto dall’accorpamento delle predette indennità doveva sommarsi quello della indennità di presenza, che pertanto al pari delle indennità incentivanti faceva parte della indennità introdotta dall’accordo; l’aggettivo “nuova”, con cui quest’ultima veniva qualificata,deponeva nel senso dell’assorbimento della preesistente indennità di presenza.

Sarebbe stata illogica la permanenza di due indennità con la stessa denominazione ma con base di computo diversa (l’una oraria, l’altra giornaliera) tanto più che il processo di rimodulazione della retribuzione accessoria richiamato nell’accordo prevedeva espressamente il riferimento non più ai giorni ma alle ore di lavoro.

La interpretazione seguita trovava conferma nell’allegato all’accordo, espressamente richiamato dall’art. 6. Tale allegato nella colonna “nuova indennità di presenza” per il profilo professionale del lavoratore prevedeva la somma di Lire 7.250 (pari alla misura giornaliera della indennità di presenza) + Lire 2000 per ciascuna ora di lavoro (quest’ultima pari alla somma delle due indennità incentivanti, rivalutate e rapportate ad ora).

La somma di Lire 7.250 andava dunque ragguagliata ad ora considerando una prestazione giornaliera media di cinque ore; si otteneva in totale l’importo di Lire 3.450 per ciascuna ora di lavoro (in Euro 1,78), esattamente corrisposto dal datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore, articolando due motivi. Resiste con controricorso la società FERROVIE DELLA CALABRIA srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 434 c.p.c., e art. 437 c.p.c., comma 2. Ha esposto che la difesa articolata in primo grado dalla società Ferrovie della Calabria era fondata sui contenuti di una nota aziendale del 19.3.2007, a firma del responsabile del settore finanziario.

Nel ricorso in appello, invece, la società datrice di lavoro aveva offerto una nuova ricostruzione dei fatti, fondata su una nota della direzione generale del 6.2.2013, nr. 145, documento prodotto soltanto in fase di appello.

La diversità delle allegazioni di fatto era stata eccepita nella memoria di costituzione in appello (alle pagine 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) e riguardava i criteri di calcolo posti a base della determinazione – in Lire 3.450- dell’importo della nuova indennità di presenza.

Nel primo grado la società aveva sostenuto che le parti sociali avevano dapprima ragguagliato su base oraria le due indennità incentivanti (incentivante ed incentivante aggiuntiva) e la indennità di presenza ottenendo un importo cumulativo di Lire 2.025 ad ora; da ultimo, rivalutato a Lire 3.450 l’importo finale della nuova indennità di presenza.

Nell’appello l’importo orario delle tre indennità cumulate veniva indicato invece in Lire 2.450 per ora, rivalutato poi di Lire 1000.

Inoltre il giudice dell’appello aveva violato l’art. 112 c.p.c..: l’appellante aveva escluso dai motivi d’appello la violazione di legge, dichiarando anzi espressamente che non era necessario indicare nel ricorso in appello le circostanze di cui all’art. 434 c.p.c., comma 1, nr. 2, vertendosi in materia di interpretazione di contratto collettivo di secondo livello; il giudice dell’appello,invece, aveva riformato la sentenza di primo grado ravvisando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Deve essere superata la questione di inammissibilità del motivo sollevata dalla difesa della controricorrente, giacchè in esso è chiaramente individuato l’assunto error in procedendo.

Il motivo è infondato.

Sul punto della denunziata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunziato si osserva che ai fini della identificazione della causa petendi della domanda di appello rileva la esposizione delle circostanze di fatto e non anche la qualificazione della censura da parte dell’appellante (nella specie, come violazione di legge). La qualificazione è funzione riservata al giudice, il quale pertanto, ravvisando un vizio di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., non è incorso in ultrapetizione.

In ordine alla modifica delle difese, ciò di cui la attuale parte ricorrente si duole configura una mera modifica degli argomenti difensivi, ferme restando le circostanze di fatto. Il divieto dei nova in appello concerne invece i fatti a fondamento della domanda o delle eccezioni: nella fattispecie di giudizio le circostanze di fatto a fondamento della domanda consistono nei contenuti dell’accordo aziendale del 21 giugno 1997 e la società convenuta non ha sollevato eccezioni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in riferimento alla interpretazione dei contenuti dell’accordo aziendale del 21 giugno 1997 operata dalla Corte d’Appello.

Ha esposto che il giudice del merito si era sottratto alla regola della interpretazione letterale dell’accordo del 21.6.1997, muovendo dalla premessa che la nuova indennità di presenza comprendesse, accanto alla due indennità incentivanti, anche la indennità di presenza già corrisposta e ravvisando la volontà delle parti nell’utilizzo dell’aggettivo “nuova”.

Su questa premessa aveva proceduto all’esame della tabella allegata all’accordo ed affermato che l’accordo prevedeva la commisurazione della indennità di presenza già in essere ad ora e non più a giorno di lavoro.

L’esame letterale dell’accordo, invece, evidenziava che la nuova indennità di presenza aveva inglobato (sostituito) soltanto le due indennità incentivanti, come era palese anche nella veste grafica utilizzata.

L’accordo proseguiva poi affermando che la nuova indennità di presenza avrebbe dovuto essere “sommata” (e dunque aggiunta) a quella già in essere; il testo specificava ancora che quest’ultima sarebbe stata erogata “con le modalità già oggi previste” (ovvero quelle fissate dall’accordo istitutivo del 5 ottobre 1988), il che ulteriormente confermava la sua sopravvivenza.

Le tabelle prodotte dal lavoratore deponevano nello stesso senso.

La affermazione del giudice dell’appello secondo cui la indennità di presenza in essere, determinata su base giornaliera, avrebbe dovuto essere rideterminata su base oraria era contraddetta dall’esame delle tabelle, nelle quali per la indennità di presenza non si faceva alcun riferimento ad una misura oraria.

La Corte d’appello aveva recepito la tesi difensiva della società resistente, fondata sull’utilizzo di divisori convenzionali di cui non vi era alcuna traccia nell’accordo.

Il R.D. n. 148 del 1931, art. 1, comma 2, delegava alle associazioni sindacali il compito di predisporre la regolamentazione degli aspetti economici del rapporto di lavoro e gli artt. 23 e 26 dell’allegato A nonchè 14 dell’allegato B presupponevano la commisurazione dello stipendio mensile a 30 giorni di calendario e non ad un numero di giorni inferiore.

Il CCNL 23.7.1976, all’art. 15, individuava quale divisore per determinare l’importo giornaliero della retribuzione, per tutte le componenti ed anche per le indennità variabili, il numero 30.

All’epoca della stipula dell’accordo aziendale del 21.6.1997 nessun accordo – anche di secondo livello- autorizzava ad utilizzare un divisore diverso. Analogamente, per il ragguaglio su base oraria l’utilizzo del divisore 5 non trova riscontro in alcun accordo collettivo; anzi, l’articolo 4 del CCNL 23.7.1976 stabiliva l’orario giornaliero medio del personale viaggiante in 6 ore e 40 minuti.

In violazione dell’art. 1363 c.c., il giudice dell’appello non aveva rilevato la discrasia tra i divisori che la società Ferrovie della Calabria affermava essere stati utilizzati per determinare la nuova indennità di presenza e quelli previsti dal CCNL per le indennità variabili.

Era stato violato anche il canone legale dell’art. 1366 c.c., il quale escludeva che l’interprete potesse fare ricorso a significati unilaterali.

Il motivo è ammissibile, benchè erroneamente qualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la denunzia attiene alla violazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e deve essere, dunque, riqualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, senza che l’errore di qualificazione osti all’esame del motivo.

La violazione delle norme di diritto viene correttamente dedotta con riferimento alle norme legali di ermeneutica dei contratti evidenziandosi a tal fine le parti del testo dell’accordo del 21.6.1997 che osterebbero alla interpretazione accolta dal giudice del merito.

Il motivo è fondato.

Sotto il profilo della interpretazione letterale, si rileva che il testo della clausola 6 dell’accordo aziendale del 21.6.1997 stabiliva che il processo di riorganizzazione contemplato nell’accordo procedeva all’accorpamento delle due competenze denominate “indennità incentivante” ed “indennità incentivante aggiuntiva”.

Le suddette voci accessorie vengono chiaramente elencate come competenze da accorpare, anche graficamente (“Il processo di riorganizzazione previsto nel presente accordo prevede l’accorpamento delle competenze già attualmente corrisposte e denominate:

– indennità incentivante;

– indennità incentivante aggiuntiva).

La clausola prosegue affermando:

“Le indennità incentivante ed incentivante aggiuntiva opportunamente rivalutate verranno sostituite con la competenza che verrà denominata “nuova indennità di presenza” e sommata alla attuale indennità di presenza che verrà erogata con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza.

Tale indennità verrà erogata a partire dal 1^ agosto 1998″.

Il testo è dunque nel senso che la nuova indennità di presenza sostituisce le due indennità incentivante ed incentivante aggiuntiva e deve essere sommata alla attuale indennità di presenza.

Il giudice del merito non si è fatto carico di esaminare se alle diverse espressioni verbali corrispondesse un differente significato quanto alla sopravvivenza o piuttosto alla incorporazione nella nuova voce di retribuzione della indennità di presenza giornaliera in essere.

La Corte territoriale ha affermato che tale indennità di presenza, come si è detto corrisposta su base giornaliera (per ogni giornata di effettivo servizio):

– 1) doveva essere ragguagliata ad ora, utilizzando il divisore 5;

– 2) doveva essere liquidata con le modalità previste per la nuova indennità di presenza (id est: per ogni ora di guida).

Entrambe le affermazioni contrastano con il canone ermeneutico della ricerca della comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) nonchè della interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

1) Sul primo punto la interpretazione accolta in sentenza non si occupa del significato della espressione – “che verrà erogata con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza” che nel testo segue le parole “attuale indennità di presenza” e deve ritenersi riferita ad esse. Oltre a rilevare la sequenza delle parole (in mancanza di un inciso) deve infatti considerarsi che la espressione sarebbe vuota di significato e contraddittoria se riferita alla “nuova indennità di presenza”, in quanto quest’ultima veniva erogata non “con le modalità già oggi previste” ma con modalità del tutto diverse (per ora di guida invece che per giornata di effettivo servizio).

La necessità di rideterminare su base oraria l’importo della indennità di presenza giornaliera (id est: attuale), non trova, poi, riscontro nè nel testo dell’accordo nè nella tabella.

Nella tabella la espressione “per ogni ora di guida” è riferita all’importo di L. 2.000 introdotto con I’ accordo stesso mentre l’importo della precedente indennità di presenza è esattamente riportato nella previgente misura di L. 7.250 giornaliere.

– 2) Quanto al secondo punto, i criteri sulla base dei quali procedere al ragguaglio orario della indennità di presenza giornaliera (cinque ore di lavoro giornaliero, secondo la interpretazione del giudice dell’appello) non risultano nell’accordo del 21.6.1997 nè nella tabella allegata; ove le parti avessero inteso ragguagliare su base oraria la somma giornaliera di lire 7.250 vi avrebbero invece provveduto direttamente o, almeno, avrebbero indicato un divisore per il ragguaglio.

Il parametro delle cinque ore giornaliere neppure è tratto dal R.D. n. 148 del 1931 nè dagli accordi collettivi – nazionali o aziendali – ma è stato individuato sulla base delle due note aziendali e delle allegazioni della società Ferrovie della Calabria ovvero sulla base degli atti e delle difese provenienti da una delle parti di causa.

La Corte di merito dunque ha interpretato l’accordo non sulla base dall’analisi letterale e degli ulteriori criteri legali ma collegandolo a contenuti ulteriori ed estranei al testo, di provenienza unilaterale.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice perchè provveda a rinnovare la interpretazione dell’accordo alla luce di una corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA