Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26329 del 25/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26329 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8421-2012 proposto da:
BONOMI RITA JOLANDA BNMRJL64S69F205F (nella sua qualità
di erede legittima di Salardi Enrica), elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato
MIELE RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARTELLATO LUIGINO M., giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MG SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 276/2010 del TRIBUNALE di SASSARI Sezione Distaccata di ALGHERO del 6.12.2010, depositata il
07/12/2010;

Data pubblicazione: 25/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Laura Costalonga (per delega avv.
Luigino M. Martellato) che si riporta agli scritti.

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rinvio della trattazione del
ricorso in pubblica udienza.
1.La società M.G. s.r.l. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di
Salardi Enrica per il pagamento pro quota di spese relativa, secondo
l’ingiungente, a manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e
impianti comuni di un condominio.
Salardi Enrica proponeva opposizione che il Giudice di pace di
Alghero rigettava con sentenza del 17/3/2003.
2. La Corte di appello con sentenza del 7/12/2010 rigettava
l’impugnazione di Salardi Enrica in quanto infondata, rilevando che al
complesso immobiliare, appartenente a più proprietari, dovevano
ritenersi applicabili le norme sul condominio in applicazione dei
principi affermati da questa Corte con sentenza n. 2478/07 e che le
spese, in quanto urgenti e necessarie per la conservazione bene,
dovevano essere rimborsate a MG s.r.l. che le aveva anticipate anche ai
sensi dell’art. 1110 c.c.; la quota millesimale di ripartizione non era stata
tempestivamente contestata, la contestazione sull’entità delle spese
anticipate era generica; del tutto irrilevante era la censura attinente alla
cessione ad un terzo dei diritti sulle parti comuni, così come le ulteriori
censure sulla compromissione da parte di M.G. dei diritti dei
condomini e sulla mancata ammissione di prove che non risultavano
rilevanti ai fini della decisione.

Ric. 2012 n. 08421 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

3. Bonomi Rita Jolanda, quale erede di Salardi Enrica, propone ricorso
per cassazione notificato in data 27/3/2012 alla curatela del fallimento
M.G. s.r.l. dichiarato con sentenza del Tribunale di Sassari in data
27/9/2011 e sostiene che il ricorso sarebbe tempestivo perché il
fallimento è stato dichiarato il 27/9/2011 e pertanto i termini di

impugnazione sono prorogati ai sensi dell’art. 328 c.p.c.
Il fallimento è rimasto intimato.
4. Considerato che il ricorso è stato notificato al curatore del
fallimento della società la quale, essendo in bonis nel giudizio di primo
e secondo grado, aveva ottenuto una pronuncia a sé favorevole quanto
ad un credito vantato nei confronti dell’odierna ricorrente;
Considerato che il curatore non ha ritenuto di costituirsi;
Tenuto conto delle osservazioni di cui alla memoria di udienza della
ricorrente e che nella fattispecie si prospetta una questione
preliminare di applicabilità della proroga del termine per
l’impugnazione ex art. 328 c.p.c. anche al ricorso per cassazione nel
caso in cui l’evento che dovrebbe giustificare la proroga è costituito
dalla dichiarazione di fallimento della società che, ancora in bonis, aveva
ottenuto sentenza favorevole nel giudizio di merito, anche in appello,
in relazione ad una domanda di pagamento di un credito;
considerato che, attesa la peculiarità della questione, non si ravvisa il
presupposto per una decisione da assumere con la procedura camerale
di cui all’art. 375 c.p.c., ma è necessaria l’assegnazione alla pubblica
udienza.
P.Q.M.
Non definisce il giudizio e rinvia per la pubblica udienza.

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