Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26329 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13788-2015 proposto da:

NUOVA CLINICA LATINA SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA E. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

VOGLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMILIANO RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7296/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Nuova Clinica Latina, venditrice di un immobile destinato a casa di cura in relazione al cui atto di trasferimento, stipulato in data (OMISSIS), erano state versate imposte di registro, ipotecaria e catastale calcolate sul valore contrattuale di Euro 2.400.000,00, impugnava, di fronte alla commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di liquidazione di maggiori imposte, emesso dall’Agenzia delle Entrate in rettifica del valore dell’immobile ad Euro 10.934.000,00 sulla scorta di prezzi riportati nella banca dati dell’Osservatorio del Marcato Immobiliare del primo semestre 2008 per edifici di civile abitazione e di una perizia redatta dall’Agenzia del Territorio con metodo comparativo in riferimento al prezzo di due case di cura, attestato nei rispettivi contratti di vendita, conclusi, l’uno, nel 1992, l’altro, nel 1996;

2. a motivo dell’impugnazione, la contribuente deduceva che il provvedimento mancava di motivazione e che rettifica era, da un lato, fondata su parametri non significativi, dall’altro lato, in contrasto con la relazione tecnica allegata allo stesso atto di impugnazione, la quale, era invece basata sulle concrete caratteristiche (ubicazione, destinazione, stato conservativo) dell’immobile in questione, era stata redatta in epoca (dicembre 2007) assai prossima alla data del contratto di vendita, e dimostrava la congruità del prezzo dichiarato;

3. la commissione provinciale di Roma accoglieva il ricorso recependo integralmente quanto dedotto dalla contribuente ed evidenziando che la relazione tecnica dalla stessa prodotta non era stata contestata dall’Agenzia delle Entrate;

4. la pronuncia di primo grado è stata ribaltata dalla commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 7296, depositata il 3 dicembre 2014. La commissione ha affermato che “l’atto impugnato era legittimo” in quanto faceva rinvio alla valutazione dell’Agenzia del Territorio e che la contribuente non aveva “sviluppato argomenti idonei a superare i valori tendenziali risultanti dalla banca dati OMI di per sè integranti presunzioni semplici, essendosi limitata a confermare il prezzo di acquisto sulla base di una perizia di stima che esprimeva una perizia comparativa per nulla circostanziata, riferita ad immobili di caratteristiche simili adducendo quale circostanza, invero opinabile, quella della destinazione dell’immobile che renderebbe difficile una diversa destinazione”;

5. per la cassazione della suddetta sentenza la contribuente ricorre con tre motivi, illustrati con memoria;

6. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta “violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13, artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimo il provvedimento impugnato malgrado che la rettifica del valore dell’immobile fosse stata effettuata avendo riguardo, per un verso, ad atti di trasferimento di beni stipulati oltre tre anni prima della data dell’atto traslativo di riferimento, in contrasto con il disposto dell’art. 51 cit., e, per altro verso, a valori OMI privi anche di quell’efficacia probatoria, peraltro meramente indiziaria, di regola loro proprio, trattandosi di valori di “abitazioni civili in normale stato” e non di valori di edifici simili a quello oggetto dell’atto traslativo di riferimento;

2. con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere i giudici della sentenza impugnata posto in discussione la relazione di consulenza depositata da essa contribuente malgrado che la detta relazione, come evidenziato dai giudici di primo grado, non fosse stata contestata dall’Agenzia;

3. con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, sotto la rubrica dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per i giudizio, l’assenza di motivazione della sentenza impugnata;

4. il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente rispetto agli altri. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, ai fini della rettifica del valore di beni immobili, deve aversi riguardo “ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, aventi ad oggetto i medesimi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”. Nel caso di specie, essendo in linea di fatto pacifico in causa, che la rettifica è stata operata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di (perizia dell’Agenzia del Territorio a sua volta basata su) atti di trasferimento risalenti a ben più di tre anni prima del trasferimento di cui si tratta e su valori OMI riguardanti non immobili di analoghe caratteristiche e condizioni rispetto a quello venduto dalla ricorrente ma a “abitazioni civili”, l’avviso non può ritenersi legittimo;

5. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

6. le spese del merito sono compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8000,00,oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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