Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26328 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12091-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso l’avvocato GIUSEPPE GUALTIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA TERESA PALMIERO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., e per essa quale mandataria per la gestione del

credito UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., anche in proprio,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D, presso l’avvocato

ENRICO BRACCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA NOSEDA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., ITALFONDIARIO S.P.A.,

CASTELLO FINANCE S.R.L., BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SOCIETA’ PER

AZIONI, BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SOCIETA’ PER AZIONI, BANCA

POPOLARE COMMERCIO ED INDUSTRIA S.P.A. UNICREDIT S.P.A., UNICREDIT

CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.,

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., CORDUSIO RMBS UNFIN S.R.L.,

INTESA SANPAOLO S.P.A., BANCA DI LEGNANO S.P.A., BANCA POPOLARE DI

MILANO SOC.COOP. A R.L., FALLIMENTO GREEN AGE S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, GREEN FACTORY S.R.L., EQUITALIA NORD S.P.A., UNICREDIT

BANCA S.P.A.;

– intimati –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’avvocato ANTONINO SGROI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE, SCIPLINO ESTER ADA VITA, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistenti –

avverso il decreto cron. n. 15243/2014 del TRIBUNALE di COMO,

depositato il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M.T. PALMIERO che si riporta;

udito, per la controricorrente UNICREDIT, l’Avvocato A. NOSEDA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’improcedibilità,

inammissibilità, in subordine infondatezza del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale di Como – in composizione monocratica – ha rigettato la richiesta di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da D.M., ritenendo che non fosse stato raggiunto l’accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, non dovendosi computare tra i creditori aderenti la s.p.a. Unicredit, per la quale era previsto l’integrale soddisfacimento per il credito ipotecario di Euro 448.240,75 e non aveva espresso il proprio consenso ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 10.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla debitrice, la quale ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (articolati in otto censure).

Resiste con controricorso la s.p.a. Unicredit, in proprio e quale mandataria della s.p.a. Unicredit Credit Management Bank, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione alla discussione, così come l’I.N.P.S. ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.1.- Con le prime due censure la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione (nullità ex art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4). Lamenta che erroneamente sarebbe stato escluso dai creditori votanti Unicredit perchè la proposta sin dall’origine prevedeva il pagamento del creditore ipotecario limitatamente alla somma per la quale l’istituto era intervenuto nell’espropriazione in corso, essendo stato specificato nella proposta l’importo del credito in Euro 448.240,75.

Era impossibile interpretare diversamente la proposta, visto che l’importo complessivo del pagamento era indicato in Euro 700.000.

Il motivo è infondato perchè la proposta prevedeva l’integrale pagamento del creditore ipotecario.

E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Solo in questa ipotesi tassativa è consentito il soddisfacimento non integrale dei privilegiati e ciò deve risultare espressamente dalla proposta con la relativa attestazione dell’organismo circa l’incapienza del bene oggetto di garanzia.

Circostanze non solo non risultanti neppure dal ricorso ma da questo implicitamente escluse (v. pag. 4: il valore del bene pignorato è di Euro 700.000 come da offerta di acquisto e, dunque, la debitrice non poteva offrire Euro 448.000 al creditore ipotecario).

Pertanto, la regola applicabile è quella per la quale “i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”. Rinuncia che il provvedimento impugnato nega esservi stata.

Peraltro, dopo la disposta rivalutazione dei crediti la proposta non risulta neppure essere stata modificata rispettando la regola innanzi enunciata.

2.2.- Con il secondo motivo (rubricato come terzo e quarto) la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione (nullità ex art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all’erronea procedura seguita dal giudice delegato quanto a rinnovazione delle operazioni di voto previa nuova indicazione dei crediti con valuta alla data di presentazione della proposta.

Le censure sono inammissibili per mancanza di interesse alla luce di quanto esposto sub 2.2.

Se la banca quale creditore ipotecario era da considerare come privilegiata (mancando l’attestazione di incapienza per il residuo) anche prima della rinnovazione delle operazioni era mancata la prescritta maggioranza dei crediti.

Il procedimento di omologa, dunque, si doveva arrestare già prima del provvedimento che ha disposto l’aggiornamento dell’ammontare dei crediti.

2.3.- Tutte le rimanenti censure sono inammissibili.

Infatti, le censure sub 5, 6, 7), con le quali si sostiene che Unicredit era consapevole che il suo credito non sarebbe stato soddisfatto integralmente; e comunque non ha votato perchè caduta in errore è inammissibile perchè non rileva ciò che pensava Unicredit, interessa che la proposta ne prevedeva l’integrale soddisfacimento.

Del pari inammissibile è l’ultima censura, con la quale la ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’errore del giudice delegato circa una presunta rinuncia di Unicredit, stante l’assoluta irrilevanza del convincimento personale del magistrato.

3.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Unicredit.

Non può farsi luogo alla condanna alle spese in difetto di notifica e deposito di controricorso e qualora sia mancata anche la partecipazione alla discussione, quanto all’INPS e all’Agenzia Entrate.

Invero, in fattispecie analoga si è ritenuto che nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso (Sez. U, n. 13431/2014).

Nella concreta fattispecie, per converso, la procura speciale non risulta rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c., essendo contenuta in un “atto di costituzione” soltanto depositato in cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

E applicabile, dunque, il principio per il quale, in mancanza di notificazione, poichè l’atto depositato non è qualificabile come controricorso, all’intimato non è consentito il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c. ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Sez. 3, n. 25735/2014).

Infine, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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