Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26328 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17944/2016 R.G. proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Rizzo

e Francesco Mercogliano, con domicilio eletto presso il loro studio

in Roma, via Guglielmo Saliceto, n. 4;

– ricorrente –

contro

Zi.Ma., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni

Fumarola, con domicilio eletto in Roma, via G. Pisanelli, n. 2,

presso lo studio dell’Avv. Stefano Di Meo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1954 del Tribunale di Taranto depositata il 16

giugno 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

Z.C. ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto ad istanza di Zi.Ma.. Per quanto concerne l’opposizione agli atti esecutivi, egli ha lamentato la mancata notificazione dello stesso e, con esso, del titolo esecutivo.

Il Tribunale di Taranto ha accolto in parte l’opposizione all’esecuzione ed ha integralmente rigettato quella agli atti esecutivi.

Avverso tale decisione, limitatamente alla sola opposizione ex art. 617 c.p.c., lo Z. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 c.p.c., comma 7, articolato in tre motivi illustrati da successive memorie. Lo Zi. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente, va rigettata l’istanza di riunione, in quanto non risultano gli estremi della connessione.

In applicazione del principio della “ragione più liquida” è possibile esaminare direttamente il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eventuale vizio della notificazione è stato sanato dal raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, si deve rilevare che la notificazione di che trattasi sarebbe – tutt’al più – nulla, ma non inesistente. Infatti, l’inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01).

Tanto premesso, questa Corte ha già chiarito che la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 – 01).

Nel caso di specie, il precetto è stato opposto prima che fosse avviata la conseguente azione esecutiva (risulta che lo Zi. avrebbe dato corso anche ad un’altra espropriazione forzata, ma anteriormente al precetto opposto e sulla base di un’altra notificazione, per la quale pende una diversa causa di opposizione agli atti esecutivi). Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l’eventuale vizio di notificazione (sul quale si registra qualche incertezza, a causa della scarsa leggibilità della relata) sia stato comunque sanato dalla proposizione della presente opposizione. Tale rilievo è assorbente rispetto alle altre censure proposte.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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